Cassazione Civile, Ordinanza n. 24223/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, esercente trasporto pubblico locale, aveva chiesto il rimborso delle accise sul gasolio impiegato per l’autotrazione, invocando il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 645, della l. n. 208/2015 e dall’art. 24-ter del TUA. Sosteneva che il beneficio spettasse anche per veicoli originariamente omologati Euro 2 ma successivamente dotati di filtro antiparticolato/FAP, poiché tali interventi avrebbero determinato l’inquadramento in classi ambientali superiori (Euro 3 o Euro 5), con conseguente rilevanza dell’effettiva minore inquinabilità del mezzo. Inoltre deduceva la violazione della direttiva 2003/96/CE, assumendo che la disciplina nazionale avesse illegittimamente ristretto le agevolazioni. I motivi di ricorso erano tre: violazione della normativa interna sul beneficio fiscale; omesso esame di fatti decisivi risultanti dalle carte di circolazione; violazione della disciplina unionale sulle accise energetiche.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e negato il rimborso. Ha ritenuto infondati sia i primi due motivi, perché l’agevolazione va riferita alla categoria di omologazione originaria del veicolo e non alla classe ambientale ottenuta per interventi successivi, sia il terzo motivo, perché la direttiva UE lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’introdurre aliquote differenziate ed esenzioni in materia di accise, nel rispetto dei minimi armonizzati. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.
art. 1, comma 645, l. 28 dicembre 2015, n. 208
La disposizione agevolativa sulle accise va riferita alla categoria Euro attribuita in sede di omologazione originaria del veicolo, non alla classe ambientale successivamente migliorata con dispositivi installati dopo l’immatricolazione.
art. 24-ter d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Concorre a disciplinare il credito/beneficio fiscale sul gasolio per autotrazione, interpretato in coerenza con la categoria di omologazione originaria del mezzo.
art. 7, par. 2 e 3, Dir. 2003/96/CE
La direttiva consente agli Stati membri di prevedere aliquote differenziate, esenzioni o sgravi in materia di prodotti energetici, nel rispetto dei livelli minimi armonizzati.
art. 5 d.m. 25 gennaio 2008, n. 39
È richiamato come norma tecnica che incide sulla classificazione ambientale, ma non sposta il criterio rilevante ai fini del beneficio fiscale.
art. 1, comma 866, l. 28 dicembre 2015, n. 208
La finalità della disciplina è favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione e il rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale e regionale.
artt. 5, da 14 a 17 e 19, Dir. 2003/96/CE
Sono richiamati per individuare i limiti minimi di tassazione armonizzati entro cui gli Stati membri conservano margini di scelta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni fiscali collegate alla classe ambientale di un veicolo, il criterio decisivo è la categoria di omologazione originaria attribuita in sede di immissione sul mercato, salvo diversa previsione normativa espressa.
- L’installazione successiva di dispositivi antinquinamento o di riduzione del particolato non modifica, di regola, la classe rilevante per il beneficio fiscale se la norma collega l’agevolazione alla categoria Euro originaria del mezzo.
- Quando una disposizione tributaria mira a incentivare il rinnovo del parco veicoli e l’acquisto di mezzi più moderni, non è coerente estendere il beneficio a veicoli più datati solo perché migliorati ex post sotto il profilo emissivo.
- In materia di accise sui prodotti energetici, il diritto dell’Unione europea riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’introdurre aliquote differenziate, esenzioni o sgravi, purché siano rispettati i livelli minimi di tassazione armonizzati.
- Il fatto storico relativo a indicazioni riportate sulle carte di circolazione o a miglioramenti tecnici successivi è irrilevante se la disciplina applicabile ricollega espressamente il beneficio alla categoria di omologazione originaria.
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