Cassazione Civile, Ordinanza n. 04666/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di una società, contestando un maggior reddito per la presenza, negli esercizi 2004, 2005 e 2006, di un ingente importo annotato come "fatture da ricevere" e portato a costo pur in assenza di fatture e di adeguata documentazione. La società aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 88 TUIR, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero travisato le prove e che non fosse stata dimostrata né la fatturazione né il sostenimento dei costi indicati come "fatture da ricevere"; per l'Ufficio, la mancata fatturazione faceva emergere una sopravvenienza attiva derivante dal venir meno delle posizioni debitorie. La contribuente resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione per decorso del termine.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso perché il termine per impugnare, scadente durante la sospensione eccezionale prevista dalla legislazione condonistica, poteva essere ulteriormente sospeso fino al 31 agosto, con conseguente tempestività della notifica avvenuta il 20 agosto 2019. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR, fondata sulla mancata fatturazione per lungo tempo e sull'assenza di fatture o prova dei pagamenti, e ha giudicato inconferenti le argomentazioni della CTR sulla pretesa inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni e sulla disciplina di imputazione a bilancio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mancata fatturazione per un lungo periodo, unita all'assenza di fatture o prova dei pagamenti, consente di configurare una sopravvenienza attiva derivante dal venir meno di posizioni debitorie, senza necessità di dimostrare l'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni.
La parte che contesta la deduzione dei costi deve confrontarsi con l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa o della difesa; nel caso concreto la contribuente non ha fornito prova specifica idonea a smentire la ricostruzione dell'Ufficio.
Richiamato come norma sulla valutazione del materiale istruttorio, ma la Corte ha ritenuto che la CTR abbia male inquadrato la vicenda probatoria.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha affermato che i giudici di merito non dovevano sovrapporre alla vicenda una qualificazione diversa da quella emergente dagli elementi documentali e dalla loro mancanza.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
La sospensione automatica dei termini prevista dalla legislazione eccezionale assorbe il periodo di sospensione feriale per il decorso del termine di impugnazione.
art. 6, comma 11, d.lgs. n. 118/2019
Anche rispetto a questa disciplina speciale, la sospensione feriale resta assorbita dalla sospensione eccezionale dei termini.
Massime di principio
- Quando un termine per impugnare scade durante una sospensione legale straordinaria dei termini, il periodo di sospensione feriale non si aggiunge automaticamente, ma occorre verificare se il termine sia interamente assorbito dalla disciplina eccezionale e, cessata questa, se operi nuovamente la regola generale sulla sospensione feriale.
- In materia tributaria, la mancata fatturazione protratta nel tempo, la mancanza di documentazione contabile idonea e l'assenza di prova dei pagamenti possono giustificare l'imputazione a sopravvenienza attiva del venir meno del debito, senza che sia necessario qualificare la fattispecie come operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente.
- La contestazione dell'Ufficio va valutata secondo la sua reale sostanza economico-giuridica, non in base a qualificazioni formali improprie: se la pretesa riguarda l'insussistenza sopravvenuta di un costo, la disciplina applicabile è quella delle sopravvenienze attive.
- La prova contraria della contribuente deve essere specifica e coerente con le voci contestate; mere indicazioni generiche o variazioni contabili non correlate non sono sufficienti a superare la ricostruzione dell'Ufficio.
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