Cassazione Civile, Ordinanza n. 25722/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2009. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale; in appello, la CTR della Puglia aveva confermato, per quanto qui interessa, la legittimità della deduzione di costi pari a euro 19.733,33 relativi a una fattura della cooperativa indicata come fornitore di servizi di elaborazione dati. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata ad affermare l'esistenza delle prestazioni senza alcuna analisi critica della fattispecie e senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito; con il secondo ha dedotto violazione di legge e dei criteri di valutazione della prova, lamentando l'erronea lettura delle risultanze istruttorie e la conseguente illegittima ritenuta esistenza delle operazioni sottostanti la ripresa fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la censura come denuncia di motivazione meramente apparente e non come semplice vizio motivazionale inammissibile. Ha osservato che la CTR si era limitata ad un'affermazione apodittica sull'esistenza delle prestazioni di immissione dati, senza illustrare il quadro probatorio né il ragionamento decisorio, così da non consentire il controllo sulla logicità e correttezza della decisione e da non raggiungere il 'minimo costituzionale' di motivazione richiesto dall'art. 111 Cost. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o mancante, quando il vizio emerge dal testo della decisione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando sindacabile solo la violazione del minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
impone un livello minimo di motivazione; è violato se la motivazione è assente, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile
artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
invocati come norme sulla ripartizione e valutazione della prova nel secondo motivo, poi assorbito
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel secondo motivo quale parametro sulla disciplina IVA delle operazioni fatturate, ma il motivo è rimasto assorbito
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 36
richiamati dalla ricorrente a fondamento della dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione
richiamato quale norma sulla forma della motivazione
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione
Massime di principio
- In cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta obiettivamente incomprensibile; non è invece più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di contraddittorietà della motivazione.
- Una motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non espone un ragionamento idoneo a spiegare perché il giudice sia pervenuto al proprio convincimento.
- Quando la sentenza di merito si limita ad affermazioni apodittiche sull'esistenza o inesistenza dei fatti costitutivi della pretesa, senza illustrare il percorso logico-giuridico e il quadro probatorio, ricorre un vizio denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione per difetto di motivazione, il motivo che attacca la valutazione delle prove o la violazione di norme sostanziali correlate può rimanere assorbito.
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