Cassazione Civile, Ordinanza n. 10138/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ufficio aveva emesso tre avvisi di accertamento per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi: uno relativo al reddito d'impresa della società in accomandita semplice di cui il contribuente era socio accomandante, e due relativi al reddito personale del medesimo per due annualità. Il contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo che l'omessa presentazione delle dichiarazioni era dipesa unicamente da un commercialista incaricato della gestione contabile e chiedendo, in particolare, l'esclusione di soprattasse e sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, per fatto del terzo. La CTP aveva confermato la legittimità degli accertamenti ma aveva escluso sanzioni e soprattasse; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo sufficiente la prova della denuncia all'autorità giudiziaria e facendo applicazione anche della L. n. 423/1995. In cassazione l'Agenzia deduceva che il contribuente non aveva provato che la violazione fosse dovuta esclusivamente al fatto del professionista e non anche a propria negligenza nella scelta e vigilanza sul medesimo. Dopo la sospensione per possibile definizione agevolata, il contribuente depositava istanza di estinzione della lite ex L. n. 197/2022, invocando sia il comma 190 sia il comma 191. La Corte doveva quindi verificare quale regime di definizione fosse applicabile alla controversia residua e se l'istanza fosse idonea a determinare l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha escluso l'applicabilità della definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 191, L. n. 197/2022, osservando che la controversia non riguardava esclusivamente sanzioni collegate ai tributi, ma anche tributi, come mostrato dal contenuto dell'avviso residuo e dalle questioni ancora pendenti sulla determinazione dell'imponibile. Ha quindi qualificato la lite come non rientrante nel perimetro del comma 191. Il testo disponibile si interrompe prima della conclusione finale sull'istanza ex comma 190 e sull'esito definitivo del ricorso, sicché l'esito complessivo non è ricavabile con piena certezza dal frammento fornito.
Norme richiamate
norma richiamata quale base degli avvisi di accertamento emessi per il reddito d'impresa e per il reddito personale del contribuente.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata quale base dell'accertamento emesso nei confronti della società.
norma richiamata quale base dell'accertamento relativo all'IVA o ai profili tributari connessi all'attività d'impresa.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata quale base dell'accertamento del reddito personale del contribuente.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
il contribuente non è punibile se prova che la violazione è dovuta a fatto di terzo denunciato all'autorità giudiziaria; la CTR l'aveva applicato ritenendo sufficiente la prova della denuncia.
richiamata dalla CTR per la sospensione della riscossione delle sanzioni tributarie quando la violazione dipenda dalla condotta illecita del professionista incaricato.
art. 1, comma 190, L. n. 197/2022
prevede la definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione con pagamento del 5% del valore della controversia quando l'Agenzia fiscale sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi.
art. 1, comma 191, L. n. 197/2022
prevede la definizione agevolata delle controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, e stabilisce che per le controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi non è dovuto alcun importo se il rapporto tributario è stato definito con altre modalità.
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
dispone la sospensione del processo a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata e impone il deposito della domanda e del versamento entro il termine previsto.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
prevede che, in caso di deposito ai sensi del comma 197, il processo sia dichiarato estinto con decreto o ordinanza.
Massime di principio
- La definizione agevolata riservata alle controversie "relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi" è applicabile solo quando l'oggetto del giudizio, considerato nella sua domanda originaria e nel suo effettivo contenuto residuo, non comprenda anche l'an debeatur o il quantum dei tributi.
- Quando il giudizio riguarda un avviso di accertamento che contiene sia tributi sia sanzioni, la lite non può essere scomposta artificiosamente per ricondurla al regime agevolato previsto per le sole sanzioni collegate al tributo.
- Ai fini dell'applicazione delle norme sulla definizione agevolata, il giudice deve avere riguardo alla sostanza della controversia e alle questioni ancora pendenti, non soltanto all'istanza del contribuente di estinzione della lite.
- La prova dell'avvenuta denuncia all'autorità giudiziaria è un elemento rilevante per escludere la punibilità amministrativa, ma la sola presenza di una controversia ancora estesa ai tributi impedisce di qualificare il giudizio come relativo esclusivamente alle sanzioni.
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