Cassazione Civile, Ordinanza n. 02057/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia per il pagamento di oltre 1,5 milioni di euro, oltre interessi e spese, in relazione a canoni concessori e interessi moratori derivanti da due contratti di concessione amministrativa di beni pubblici. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la mancanza dei titoli contrattuali e/o della legittimazione attiva del fallimento, l'incompetenza del giudice ordinario perché la lite sarebbe devoluta ad arbitri, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, l'indeterminatezza e l'inesigibilità del credito e l'inesigibilità degli interessi. Il Tribunale, definita la sola questione preliminare relativa alla clausola compromissoria, ha accolto l'opposizione dichiarando la competenza arbitrale e la nullità del decreto ingiuntivo. Il fallimento ha quindi proposto regolamento di competenza, sostenendo: 1) che la clausola compromissoria sarebbe stata di fatto rinunciata perché l'eccezione di compromesso era stata trattata dopo le difese di merito; 2) che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'inopponibilità della clausola compromissoria alla curatela, che avrebbe potuto sciogliersi dal vincolo contrattuale. La resistente ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'erronea collocazione processuale dell'eccezione non equivale a rinuncia alla questione di competenza arbitrale, che resta logicamente preliminare e deve essere esaminata prima del merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha trascritto nel ricorso i passi rilevanti della propria difesa in primo grado da cui desumere la questione sull'inopponibilità della clausola alla curatela. Conseguentemente ha confermato la competenza arbitrale, condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito può proporre regolamento di competenza se il mandato non lo esclude espressamente; la norma prevale sulla presunzione di conferimento limitato a un solo grado di giudizio.
La procura speciale, in linea generale, si presume conferita per un solo grado, ma tale regola non impedisce la proposizione del regolamento di competenza quando il mandato al difensore non ne escluda il potere.
La questione di competenza arbitrale, come eccezione in senso stretto, deve essere proposta nei termini previsti per le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio.
art. 167, secondo comma, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 38 c.p.c. come base del regime di decadenza delle eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio.
art. 819-ter, primo comma, c.p.c.
Richiamato per affermare che la questione della competenza arbitrale deve essere proposta tempestivamente dalla parte interessata.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
Le questioni pregiudiziali vanno esaminate prima del merito; il richiamo è utilizzato per affermare la priorità logico-processuale della questione di competenza.
La regola dell'ordine logico di trattazione richiamata per il giudice monocratico.
Richiamato per l'applicazione al giudice monocratico della regola di priorità delle questioni pregiudiziali.
Richiamato per l'ordine logico di trattazione delle questioni anche in appello.
Richiamato per l'applicazione della medesima regola in cassazione.
Il regolamento di competenza è mezzo di impugnazione che richiede il rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.
Il ricorrente deve riprodurre nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti e indicare dove siano stati prodotti; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto.
Massime di principio
- La questione di competenza arbitrale, quando dedotta come eccezione in senso stretto, non si considera rinunciata solo perché è esaminata dopo le difese di merito: ciò che rileva è la tempestività della deduzione e la volontà processuale effettiva di avvalersi della clausola compromissoria.
- L'esame della competenza o della potestas iudicandi ha priorità logico-processuale rispetto al merito, sicché il giudice deve affrontare preliminarmente le questioni pregiudiziali di rito proposte o rilevabili.
- Nel regolamento di competenza, come negli altri ricorsi per cassazione, opera il principio di autosufficienza: chi deduce omessa pronuncia deve riportare integralmente nel ricorso il contenuto degli atti processuali rilevanti, indicando dove siano stati prodotti.
- La procura speciale conferita al difensore per il giudizio di merito abilita anche alla proposizione del regolamento di competenza, salvo che il mandato lo escluda espressamente; il successivo conferimento di una procura per il regolamento non implica di per sé revoca tacita della precedente.
- In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato quando previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02034/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02035/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02036/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02039/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02045/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02048/2023 del 24/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →