Cassazione Civile, Ordinanza n. 25732/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente consortile)
La controversia
La società ha impugnato, fino in Cassazione, la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di intimazione per il pagamento di un contributo consortile relativo all'anno 2017. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 860 c.c. e dell'art. 10 r.d. n. 215 del 1933, sostenendo che la CTR avesse ritenuto dovuto il contributo solo perché i suoi immobili erano inclusi nel piano di classifica, senza che il consorzio avesse provato il beneficio specifico e diretto derivante dalle opere di bonifica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse deciso in contrasto con una precedente sentenza passata in giudicato relativa all'anno 2010, senza pronunciarsi sull'eccezione di giudicato esterno e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricompresa del fondo nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica determina una presunzione di beneficio diretto e specifico, superabile solo da specifica contestazione del contribuente; la doglianza non superava tale assetto e si poneva contro un orientamento consolidato, con conseguente inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., la sentenza d'appello aveva dato conto dell'eccezione e quindi l'aveva implicitamente rigettata; quanto al giudicato esterno, il motivo era carente di specificità perché non era stata trascritta né allegata in modo idoneo la precedente sentenza passata in giudicato. La Corte ha inoltre precisato che il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in altra controversia se non ricorre un identico rapporto giuridico. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina dei contributi consortili e del presupposto del beneficio derivante dalle opere di bonifica
art. 10 r.d. n. 215 del 1933
richiamato quale norma di riferimento per l'obbligo contributivo consortile
richiamato per il riparto dell'onere della prova, che grava sul consorzio solo dopo specifica contestazione del contribuente
richiamato per l'efficacia del giudicato esterno, limitata ai casi di identico rapporto giuridico
richiamato con riferimento all'obbligo di pronuncia sulle eccezioni dedotte in giudizio
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
richiamato quale vizio dedotto per violazione di legge
richiamato come filtro di inammissibilità in presenza di orientamento di legittimità consolidato
richiamato solo incidentalmente in relazione agli effetti dell'inammissibilità
richiamato per la definizione camerale con proposta del relatore
art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato incidentalmente nel ragionamento sul filtro di inammissibilità
richiamato incidentalmente nel ragionamento sul filtro di inammissibilità
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ai contributi consortili, la ricomprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nel piano di classifica fanno presumere l'esistenza di un beneficio diretto e specifico, salvo che il contribuente sollevi una contestazione specifica idonea a vincere tale presunzione.
- Una volta che il contribuente contesti specificamente il beneficio, l'onere della prova della debenza del contributo torna a gravare sul consorzio che lo richiede, secondo il criterio generale dell'art. 2697 c.c.
- La contestazione del presupposto del contributo consortile può essere proposta anche incidentalmente davanti al giudice tributario, senza necessità di previa impugnazione autonoma innanzi al giudice amministrativo.
- Il giudicato esterno opera solo se il secondo giudizio investe il medesimo rapporto giuridico già deciso; non si estende, invece, al mero principio di diritto affermato in altra controversia o a questioni diverse, pur se fondate su presupposti fattuali asseritamente analoghi.
- In sede di ricorso per cassazione, le censure sul giudicato esterno devono essere specifiche e devono indicare o allegare adeguatamente il contenuto della precedente decisione e il suo passaggio in giudicato; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si ponga contro un orientamento di legittimità consolidato, senza che la Corte debba riesaminare compiutamente il merito della questione.
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