Cassazione Civile, Ordinanza n. 20430/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di interpello disapplicativo proposta dalla società per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative con riferimento all'anno d'imposta 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 30 della l. n. 724/1994, sostenendo che il diniego di disapplicazione delle norme antielusive non sarebbe un atto autonomamente impugnabile e che il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito il principio secondo cui l'elencazione degli atti impugnabili nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 è tassativa, ma può essere interpretata in senso estensivo quando l'atto dell'Amministrazione renda nota al contribuente una ben individuata pretesa tributaria con le relative ragioni fattuali e giuridiche. In tale prospettiva, il diniego di disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 è un atto definitivo in sede amministrativa, recettizio e con immediata rilevanza esterna, qualificabile come diniego di agevolazione, e dunque impugnabile. Perciò la sentenza della CTR, che aveva riconosciuto l'interesse e l'ammissibilità dell'impugnazione, è stata confermata. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
elencazione degli atti impugnabili
ha natura tassativa, ma può essere letta estensivamente quando l'atto amministrativo renda nota una pretesa tributaria ben individuata.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta carenza di interesse ad agire, ma la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 30, comma 4-bis, legge 23 dicembre 1994, n. 724
norma sulla disciplina delle società non operative rispetto alla quale era stata chiesta la disapplicazione.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il diniego di disapplicazione ex comma 8 è impugnabile, in quanto atto definitivo in sede amministrativa e recettizio con immediata rilevanza esterna.
artt. 24 e 53 Cost.
richiamati a sostegno dell'interpretazione estensiva delle norme sul contenzioso tributario per tutela del contribuente.
art. 97 Cost.
richiamato quale parametro di buon andamento dell'amministrazione che sorregge l'interpretazione estensiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 è tassativa, ma non impedisce l'impugnazione di atti atipici che rendano conoscibile al contribuente una pretesa tributaria specifica, con indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche.
- Il diniego di disapplicazione di norme antielusive o di agevolazioni è impugnabile quando abbia natura di provvedimento definitivo in sede amministrativa, recettizio e immediatamente lesivo, pur non essendo espressamente compreso nell'elenco dell'art. 19.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'azione nel processo tributario rileva l'interesse del contribuente ad agire contro un atto che esprima un convincimento dell'Amministrazione idoneo a incidere sulla sua posizione fiscale.
- L'interpretazione delle norme processuali tributarie deve essere orientata dalla tutela costituzionale del contribuente e dal principio di buon andamento dell'amministrazione, consentendo un'interpretazione estensiva quando ciò eviti zone di non tutela.
- Quando la decisione di legittimità si conforma a un orientamento consolidato, il ricorso che ne contesti l'applicazione senza offrire argomenti nuovi è destinato al rigetto.
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