Cassazione Civile, Ordinanza n. 33795/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva attribuito nuovi valori catastali a numerosi immobili siti in una microzona di Roma, nell'ambito della revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004. I contribuenti avevano impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, ottenendone l'annullamento in primo grado. In appello, la CTR Lazio aveva confermato l'annullamento, ritenendo che l'Amministrazione dovesse indicare in che modo il mutato rapporto tra valore medio di mercato e valore catastale della microzona avesse inciso sulla classe e sulla rendita del singolo immobile, e non limitarsi a formule generiche o riferite alla sola componente posizionale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, dell'art. 2697 c.c. e dei principi sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che l'atto fosse sufficientemente motivato perché indicava ragioni comuni alle unità immobiliari della medesima destinazione d'uso e richiamava caratteristiche estrinseche condivise dagli immobili. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando il contrasto con il consolidato orientamento secondo cui, nel riclassamento d'ufficio in base al comma 335, la motivazione deve esplicitare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, non bastando il mero riferimento allo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona. Ha inoltre osservato che il ricorso riproduceva anche il contenuto di un diverso avviso relativo a un'altra microzona, senza incidere sulla ratio della decisione impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la censura fosse incompatibile con il consolidato indirizzo di legittimità in tema di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, secondo cui il provvedimento deve essere motivato in modo puntuale sugli elementi concreti che incidono sulla singola unità immobiliare. Conseguentemente, è stata confermata la decisione della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
consente la revisione del classamento di unità immobiliari ubicate in microzone in cui il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale si discosta significativamente da quello dell'insieme delle microzone comunali; l'atto deve però essere motivato in modo rigoroso con riferimento agli elementi concreti che incidono sul singolo immobile.
richiamato dalla ricorrente come parametro sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva, risolvendo la causa sul difetto di conformità del ricorso all'orientamento consolidato in tema di motivazione catastale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di legge; il motivo è stato però dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
la Corte lo utilizza come filtro di inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore e contraddittorio regolarmente costituito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, non è sufficiente un richiamo generico allo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali della microzona: l'atto deve indicare gli elementi concreti, tra quelli normativamente rilevanti, che incidono sulla specifica unità immobiliare.
- La motivazione del riclassamento 'di massa' deve distinguere tra presupposto generale della revisione della microzona e ragioni del concreto passaggio di classe/rendita del singolo bene; il contribuente deve poter comprendere ex ante perché proprio il suo immobile sia stato riclassato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si pone in insanabile contrasto con un orientamento consolidato della Corte e non offre una critica realmente idonea a rimetterlo in discussione.
- In tema di classamento catastale, le caratteristiche da valorizzare in motivazione non sono solo quelle posizionali della microzona, ma anche le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
- L'amministrazione che contesti l'annullamento dell'avviso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con il precedente di legittimità consolidato; il mero rinvio a motivazioni generiche o a diversa documentazione non supera il vaglio di ammissibilità.
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