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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00058/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito, il giudice dell'esecuzione aveva ridotto il pignoramento su due lotti di beni, mantenendo il vincolo solo su un immobile ad uso abitativo con autorimessa e liberando terreni agricoli, sul rilievo che questi ultimi presentavano problemi di continuità delle trascrizioni, essendo pervenuti in parte per divisione e in parte per successione mortis causa senza trascrizione dell'accettazione dell'eredità. La debitrice aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. e poi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla sua disponibilità a collaborare per sanare il difetto di continuità delle trascrizioni e consentire la vendita del lotto agricolo; 2) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, poiché il tribunale avrebbe ignorato tale disponibilità e basato la decisione su una presunta assenza di cooperazione; 3) violazione delle norme sul processo esecutivo e del contraddittorio, perché il giudice avrebbe dovuto rilevare in udienza il difetto di prova e fissare termini per la regolarizzazione, anziché scegliere il lotto abitativo; 4) violazione del principio di buona fede e dell'art. 2 Cost., sostenendo che la banca avrebbe dovuto subire la vendita del lotto agricolo, più capiente rispetto al credito, per evitare la compressione dell'unica abitazione familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la valutazione dei presupposti della riduzione del pignoramento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, comunque, la dedotta disponibilità a sanare le trascrizioni integrava una questione/argomentazione e non un fatto storico decisivo omesso. Ha respinto il secondo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente, non apparente né incomprensibile, e il giudice del merito non era tenuto a spiegare la mancata considerazione della cooperazione del debitore, giacché il processo esecutivo non serve a regolarizzare i beni pignorati. Ha respinto il terzo motivo, ribadendo che non può gravare sul creditore l'onere di assumere costi e rischi per regolarizzare la documentazione di un bene, e che il precedente citato non impone una protrazione indefinita della procedura. Ha respinto il quarto motivo, escludendo che la scelta della banca e del giudice potesse violare buona fede o solidarietà sociale, poiché tali doveri non possono tradursi nell'imposizione al creditore di oneri esorbitanti rispetto al diritto di credito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    costituisce il rimedio oppositivo esperito contro l'atto dell'esecuzione o il provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 496 c.p.c.

    consente la riduzione del pignoramento, la cui valutazione è rimessa al giudice dell'esecuzione con apprezzamento discrezionale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso, non di questioni o argomentazioni

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiede il rispetto del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 484 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di svolgimento del processo esecutivo e contraddittorio

  • art. 485 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di svolgimento del processo esecutivo e contraddittorio

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di direzione del processo e contraddittorio

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato quale parametro generale del giusto processo

  • art. 2 Cost.

    i doveri di solidarietà non possono imporre al creditore oneri o rischi esorbitanti rispetto al diritto di credito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima l'atto di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    ha riformulato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    la memoria richiamata dalla ricorrente era il veicolo processuale in cui aveva manifestato disponibilità a sanare il difetto di trascrizioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per definire il fatto storico principale rilevante ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • In tema di riduzione del pignoramento, la scelta dei beni sui quali conservare il vincolo esecutivo è affidata al prudente apprezzamento del giudice dell'esecuzione e, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione come censura di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare la mancata considerazione di questioni, deduzioni difensive o argomentazioni.
  • La nullità per difetto di motivazione è configurabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o sia obiettivamente incomprensibile; non basta il dissenso della parte sulla ricostruzione svolta dal giudice di merito.
  • Nel processo esecutivo non grava sul creditore l'onere di regolarizzare, a proprie spese e sotto il rischio della procedura, i vizi documentali o di continuità delle trascrizioni relativi al bene pignorato.
  • I doveri di buona fede e solidarietà non possono spingersi fino a imporre al creditore sacrifici o rischi sproporzionati rispetto al diritto di credito azionato; il bilanciamento degli interessi nell'espropriazione spetta al legislatore e, nei limiti consentiti, al giudice dell'esecuzione.
  • Quando un bene pignorato presenta irregolarità idonee a esporre la procedura a rischi di stasi o di estinzione, è legittimo concentrare l'esecuzione su altro bene che consenta una pronta liquidazione del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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