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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04192/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dalla società attrice per ottenere il pagamento di una somma a titolo di canone, per il periodo 1 gennaio 1998 - 21 dicembre 2002, relativo alla licenza di costruzione di due pontili di accesso e all'occupazione di un'area demaniale in un Comune attraversato da strada statale. Il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti di uno dei convenuti e l'aveva respinta nei confronti delle altre convenute; la corte d'appello aveva poi ridotto l'importo per intervenuta prescrizione di alcune annualità. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulla legittimazione attiva, sostenendo che il credito non spettasse alla società attrice ma al Comune, essendo l'accesso ubicato all'interno di un centro abitato con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo al difetto di titolarità del diritto in capo alla società attrice; 3) erronea qualificazione della contestazione sulla titolarità come eccezione e non come mera difesa, quindi deducibile in appello; 4) erronea valutazione probatoria del disciplinare del 10 aprile 1970 e della licenza richiamata, ritenuti idonei a fondare la pretesa creditoria; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo assorbiti i restanti. Ha affermato che, per i canoni dovuti da privati per accessi da fondi privati su strada statale attraversante un centro abitato di Comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, il soggetto legittimato a richiederne il pagamento è il Comune e non la società concessionaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda di pagamento proposta dalla società attrice. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando la peculiarità della questione e la sua obiettiva controvertibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 59/1961

    Per i canoni dovuti da privati per licenze o concessioni relative ad accessi da proprietà private su strada statale attraversante un centro abitato di Comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, il credito spetta al Comune e non alla società concessionaria; il diritto del Comune non è subordinato alla preventiva delimitazione amministrativa dei tratti stradali.

  • d.lgs. n. 285/1992

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la disciplina codicistica della strada non attribuisse alla società attrice la legittimazione a pretendere i canoni nel caso concreto.

  • art. 2948 c.c.

    Usato dalla corte d'appello per individuare il termine quinquennale di prescrizione dei canoni annuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito di memoria in cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la regolazione e la compensazione delle spese di lite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via indiretta dalla tassonomia? non emerge dal testo della sentenza.

  • art. 1 d.lgs. n. 179/2009

    Con l'allegato 1 mantiene in vigore l'art. 4 L. n. 59/1961, tra le disposizioni legislative anteriori al 1 gennaio 1970 indispensabili ai fini dell'art. 14 L. n. 246/2005.

  • art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, L. n. 246/2005

    Richiamati per spiegare il meccanismo di permanenza in vigore delle disposizioni legislative anteriori al 1970.

  • art. 2, comma 7, d.lgs. n. 285/1992

    Esclusa la possibilità che la norma del codice della strada impedisca il ripristino/applicazione dell'art. 4 L. n. 59/1961.

  • art. 4, comma 4, L. n. 59/1961

    Conferma che i canoni per accessi da proprietà private su strade statali attraversanti abitati di comuni sotto i 20.000 abitanti spettano ai comuni.

  • art. 4, comma 2, L. n. 59/1961

    La preventiva delimitazione amministrativa è richiesta solo per l'assunzione da parte dell'ANAS dei compiti di gestione di marciapiedi e banchine rialzate, non per la spettanza dei canoni di accesso.

  • SU n. 2951/2015

    Richiamata per affermare la rilevabilità d'ufficio del difetto di titolarità giuridica del diritto fatto valere in giudizio.

  • sent. Cass. n. 7401/1983

    Precedente ribadito dalla Corte sul soggetto legittimato a riscuotere i canoni in casi analoghi.

  • ord. Cass. n. 11266/2020

    Richiamata come recente conferma dell'orientamento sul punto.

Massime di principio

  • Nei giudizi di condanna al pagamento di canoni per accessi da fondi privati su strada statale che attraversa un centro abitato di Comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, la legittimazione sostanziale alla riscossione spetta al Comune e non alla società concessionaria della rete stradale.
  • La titolarità del diritto azionato può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche quando la questione sia prospettata come difetto di legittimazione attiva.
  • La spettanza del credito per canoni di accesso non è subordinata alla preventiva delimitazione amministrativa dei tratti stradali, se tale adempimento è previsto dalla legge solo per altri compiti di gestione stradale.
  • Quando la decisione di cassazione si fonda su una sola questione di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.
  • In presenza di una questione giuridica obiettivamente controvertibile e non ancora stabilizzata da un orientamento consolidato, è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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