Cassazione Civile, Ordinanza n. 07893/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEG e ILOR relativi all'anno d'imposta 1997, fondato sul rinvenimento di un manoscritto del legale rappresentante della società contenente l'indicazione di opere d'arte per un controvalore molto elevato. L'Ufficio ha ritenuto che quel documento e la mancata prova di adeguati flussi finanziari in uscita fossero indizi di acquisti non contabilizzati e di conseguenti cessioni imponibili non dichiarate. Dopo un primo annullamento dell'atto in favore della società, la questione è già passata una prima volta in Cassazione, che ha cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente escluso la fondatezza dell'accertamento, ritenendo non operanti le presunzioni di acquisto e cessione e valorizzando il fatto che i beni erano stati rinvenuti nell'abitazione del rappresentante e non nei locali aziendali, nonché l'assenza di prova di movimentazioni finanziarie della società. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 384 c.p.c. e delle norme tributarie sulla presunzione di acquisto e cessione, sostenendo che il giudice di rinvio si era discostato dal principio di diritto già enunciato dalla precedente decisione di legittimità; con il secondo ha censurato la violazione della disciplina sulla presunzione di acquisto; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 2729 c.c. e delle norme sull'accertamento induttivo, oltre a nullità della sentenza per motivazione illogica, contestando che l'assenza di flussi in uscita potesse dimostrare l'estraneità delle opere all'attività societaria, invece ritenendo che ciò deponeva per acquisti "in nero".
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio, la CTR doveva attenersi al principio di diritto già stabilito dalla precedente sentenza di cassazione, la quale aveva già valorizzato il manoscritto come elemento indiziario idoneo a fondare l'accertamento induttivo e aveva escluso che la sola circostanza del rinvenimento dei beni presso l'abitazione del legale rappresentante fosse sufficiente a escluderne la riferibilità alla società. La CTR, invece, ha riqualificato la questione in modo incompatibile con quel principio, negando rilievo presuntivo al manoscritto e valorizzando in senso favorevole alla contribuente elementi già ritenuti non decisivi. La Corte ha inoltre condiviso la censura relativa alla mancata prova di flussi finanziari in uscita, affermando che tale mancanza, nel contesto complessivo, non dimostra la non riferibilità dei beni alla società, ma costituisce piuttosto un indizio di acquisti non dichiarati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non può ribaltarlo rimettendo in discussione ciò che è stato già definito in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale evocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro processuale evocato per denunciare sia violazioni di legge sia nullità della sentenza per motivazione illogica.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come norma sull'accertamento IVA fondato su presunzioni e indizi, in combinazione con l'art. 2729 c.c. e con la disciplina dell'accertamento induttivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come base dell'accertamento induttivo in materia di imposte dirette.
artt. 1 e 3 d.P.R. n. 441/1997
La Corte ribadisce che la loro eventuale operatività non è dirimente, perché la presenza di contabilità in nero o di elementi indiziari può comunque fondare l'accertamento.
Il manoscritto rinvenuto è valorizzato come elemento di prova presuntiva dotato dei requisiti della presunzione semplice; la sua valutazione va effettuata nel complessivo quadro indiziario.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, quando la cassazione sia avvenuta per error in iudicando e vizio motivazionale, può rivalutare i fatti già acquisiti solo restando entro quel perimetro decisorio.
- In materia di accertamento tributario, la presenza di elementi di contabilità in nero o di documentazione extracontabile può costituire valido indizio per l'accertamento induttivo anche a prescindere dalla prova di ulteriori riscontri.
- Un documento extracontabile rinvenuto nella disponibilità del contribuente o del suo rappresentante legale può integrare una presunzione semplice ex art. 2729 c.c. se inserito in un quadro indiziario coerente; non è necessario che esso, da solo, fornisca prova certa del fatto imponibile.
- La circostanza che i beni oggetto di ripresa siano stati rinvenuti presso l'abitazione del legale rappresentante, e non nei locali aziendali, non è di per sé sufficiente a escluderne la riferibilità all'attività sociale.
- L'assenza di prova di movimenti finanziari in uscita non esclude l'esistenza di acquisti non contabilizzati; al contrario, può rafforzare la presunzione di acquisti "in nero" e quindi di operazioni imponibili non dichiarate.
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