Cassazione Civile, Ordinanza n. 08230/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo relativo a un veicolo di sua proprietà, fondato su cartelle esattoriali riferite a tassa automobilistica. Il ricorrente deduceva l’illegittimità delle cartelle per omessa notifica e prescrizione del credito e chiedeva la sospensione dell’efficacia esecutiva del preavviso e l’annullamento delle cartelle. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per alcune cartelle e rigettato il resto; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva confermato il rigetto. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: (1) contestava la validità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro; (2) denunciava la violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la controversia sul preavviso di fermo per crediti tributari spettasse al giudice tributario; (3) lamentava la nullità della sentenza per omessa notifica delle cartelle e prescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica; (4) censurava la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida nei giudizi di merito la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro; ha accolto il secondo motivo, affermando che la giurisdizione sull’opposizione al preavviso di fermo amministrativo disposto per omesso pagamento della tassa automobilistica spetta al giudice tributario, poiché si tratta di una misura cautelare-coercitiva riferita a un credito di natura tributaria e non di un atto di espropriazione forzata; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 1, 3, comma 1, 11 e 12 d.lgs. 546/1992
Richiamati dal ricorrente per contestare la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia; la Corte ritiene tuttavia che non ostino alla difesa dell’ente mediante avvocato del libero foro nei giudizi di merito.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016
Richiamato per la disciplina dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della sua rappresentanza in giudizio; la Corte lo legge in combinazione con la possibilità di avvalersi di avvocati esterni nei giudizi di merito.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
Cita la disciplina della delibera motivata nei casi speciali; rileva soprattutto per il patrocinio in cassazione, ma non è ostativo alla difesa nei gradi di merito.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
Richiamati come regole da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia.
Richiamato dal ricorrente sul tema della giurisdizione tributaria.
Richiamato dal ricorrente sul tema della giurisdizione tributaria.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’impugnabilità davanti al giudice tributario del preavviso di fermo.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla giurisdizione e sull’impugnazione degli atti della riscossione.
art. 86, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
La Corte qualifica il preavviso di fermo come atto cautelare-coercitivo, non come atto di espropriazione forzata, e afferma che l’opposizione contro tale atto, se riferita a un credito tributario, spetta al giudice tributario.
art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 4, c.p.c.
Norma sul mezzo di ricorso per cassazione invocata dal ricorrente per censurare giurisdizione, validità della difesa e nullità della sentenza.
artt. 132, quarto comma, 115, 140 e 143 c.p.c.
Richiamati nel motivo sulla nullità della sentenza e sull’omessa notifica delle cartelle.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo sulla notifica degli atti; il testo non sviluppa un’interpretazione specifica.
art. 5 d.l. n. 953/1982 conv. in L. n. 60/1986
Richiamato nel motivo sulla prescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica; la Corte non decide sul punto perché assorbito.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
artt. 3, 24 e 33 Cost.
Richiamati dal ricorrente nel motivo sulle spese, senza specifica decisione nel merito per assorbimento.
Richiamato dal ricorrente sulla liquidazione delle spese di lite.
Richiamato per evidenziare il rilievo del precedente delle Sezioni Unite sulla giurisdizione.
Usato per richiamare e recepire i contenuti della pronuncia delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dalla Corte per affermare che la rappresentanza e difesa davanti alle Commissioni tributarie non esclude l’utilizzo di avvocati esterni.
Massime di principio
- Nei giudizi di merito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere validamente rappresentata e difesa da avvocati del libero foro, senza necessità di specifica allegazione o prova dei presupposti della scelta, quando non si tratti di ipotesi riservate all’Avvocatura dello Stato.
- L’opposizione al preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973, se riferita a un credito di natura tributaria come la tassa automobilistica, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, poiché il preavviso ha natura cautelare-coercitiva e non costituisce atto di espropriazione forzata.
- Quando il giudice di merito dichiara erroneamente il difetto di giurisdizione, le ulteriori statuizioni sul merito della pretesa o sulla ritualità della notifica degli atti possono restare assorbite o comunque prive di autonomo rilievo decisorio rispetto alla pronuncia declinatoria.
- La giurisdizione si determina in base alla natura del credito sostanziale controverso e alla funzione dell’atto impugnato, non alla sola sequenza procedimentale della riscossione coattiva.
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