Cassazione Penale, Sentenza n. 31017/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati in appello, dopo giudizio abbreviato, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). L'accusa era fondata sull'utilizzo, nella dichiarazione Mod. Unico 2015, di 24 fatture emesse dalla "S.G. Carburanti s.r.l." per complessivi 318.483,22 euro, ritenute soggettivamente false. I ricorsi in Cassazione contestavano (a) la mancata prova della riferibilità del fatto ad Antonio e la carenza di elementi sulla consapevolezza della fittizietà da parte di entrambi i ricorrenti (attribuzione di responsabilità fondata solo sulla carica e sui poteri di amministrazione disgiunta; prima censura di Antonio e seconda di Croce), (b) l'insussistenza della fittizietà soggettiva delle fatture in relazione alla discordanza con i D.A.S. e l'assenza di prova del mancato versamento IVA (secondo motivo di Antonio e primo di Croce), e (c) la legittimità della confisca per equivalente e l'accertamento del profitto criminoso (terzo motivo di Antonio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati: ha respinto le censure che mettevano in dubbio la fittizietà soggettiva delle fatture (confermando che tale fittizietà poteva essere desunta da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse l'assenza di deposito e codice accise della presunta emittente e la mancata documentazione dei pagamenti), ma ha invece accolto le censure volte a contestare l'imputazione della responsabilità penale ai singoli amministratori (prima censura di Antonio e seconda di Croce). La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio limitatamente all'accertamento se i ricorrenti fossero a conoscenza della fittizietà delle fatture e, in tal caso, se si siano attivati per impedirne l'indicazione nella dichiarazione o la presentazione. Il terzo motivo di Antonio (sulla confisca) è stato assorbito e dunque non esaminato nel merito.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la fittizietà soggettiva delle fatture poteva essere provata con indizi gravi, precisi e concordanti
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Normativa collegata alla confisca per equivalente; il vizio sollevato sulla confisca è stato dichiarato assorbito e non esaminato nel merito dalla Cassazione
Richiamato per i doveri di vigilanza degli amministratori: gli amministratori senza deleghe rispondono per omesso impedimento solo se erano a conoscenza dei fatti pregiudizievoli e non hanno fatto quanto potevano per impedirli; principio usato dalla Cassazione per delimitare l'estensione della responsabilità penale degli amministratori non firmatari della dichiarazione
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regola sull'uso delle presunzioni: la fittizietà soggettiva può essere desunta anche da indizi purché gravi, precisi e concordanti; la Corte conferma che l'accusa può fondarsi su tali indizi
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che regolano le censure di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; usate per valutare i motivi di ricorso
art. 1, comma 4 e art. 8, comma 6 d.P.R. n. 322 del 1998
Richiamati per affermare che l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni grava sui legali rappresentanti delle persone giuridiche, sicché la dichiarazione è dovuta dagli amministratori in quanto tali
Richiamato nella discussione sulla valenza dei D.A.S. e sulla loro interpretazione; la Corte valuta insieme le norme tecniche e gli elementi fattuali per decidere sulla fittizietà
Circolare Agenzia delle Dogane n. 66/D (15/11/2004)
Utilizzata nelle argomentazioni di merito riguardo alla compilazione dei D.A.S. e alla possibilità che operatori privi di deposito commerciale intermedino operazioni; la Corte ha ritenuto che, anche tenuto conto delle circolari, gli altri indizi erano sufficienti a provare la fittizietà
art. 10 d.l. n. 331 del 1993 e D.M. n. 210 del 25/03/1996
Norme citate in relazione alla disciplina del Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) per prodotti assoggettati ad accisa, richiamate nella valutazione probatoria delle discrepanze documentali
art. 3 e art. 27 Cost.
Richiamate genericamente nel ricorso relativo a garanzie costituzionali (principi di legalità e non retroattività e limiti delle pene e misure); non sviluppate dalla Cassazione nella motivazione finale
art. 40 co. e art. 110 cod. pen.
Norme penali generali richiamate nella contestazione della responsabilità penale e del concorso di persone, menzionate nei motivi di ricorso
Massime di principio
- La fittizietà soggettiva delle fatture può essere provata anche mediante indizi, purché gravi, precisi e concordanti; la singola discrepanza tra fattura e D.A.S. può assumere rilievo se inserita in un contesto probatorio più ampio
- La semplice carica di amministratore o la partecipazione alla gestione societaria non bastano, da sole, a dimostrare la conoscenza della falsità delle fatture: quando gli amministratori sono più d'uno e dotati di poteri disgiunti, per attribuire responsabilità penale occorre prova della conoscenza dell'inserimento dei documenti mendaci e dell'omissione di atti idonei a impedirne l'uso
- L'onere, dopo che l'accusa ha fondato la propria ricostruzione su indizi, grava sulla difesa di fornire elementi contrari (ad es. documentazione dei pagamenti) per rimuovere i sospetti: l'omessa produzione di tali elementi può rafforzare la valutazione indiziaria
- In presenza di contestazioni tecniche sui documenti di trasporto e sulle norme in materia di accise, la valutazione del giudice deve essere complessiva e tener conto sia delle regole tecniche sia degli elementi fattuali concreti
- Le censure sulla confisca per equivalente richiedono specifica trattazione (accertamento del profitto, aggressione dei beni societari, non eccedenza del valore confiscato rispetto al profitto); se la decisione sul punto è assorbita dal giudicato o dall'annullamento, andrà riesaminata solo se necessario dopo la ridefinizione della responsabilità penale
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