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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31017/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati in appello, dopo giudizio abbreviato, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). L'accusa era fondata sull'utilizzo, nella dichiarazione Mod. Unico 2015, di 24 fatture emesse dalla "S.G. Carburanti s.r.l." per complessivi 318.483,22 euro, ritenute soggettivamente false. I ricorsi in Cassazione contestavano (a) la mancata prova della riferibilità del fatto ad Antonio e la carenza di elementi sulla consapevolezza della fittizietà da parte di entrambi i ricorrenti (attribuzione di responsabilità fondata solo sulla carica e sui poteri di amministrazione disgiunta; prima censura di Antonio e seconda di Croce), (b) l'insussistenza della fittizietà soggettiva delle fatture in relazione alla discordanza con i D.A.S. e l'assenza di prova del mancato versamento IVA (secondo motivo di Antonio e primo di Croce), e (c) la legittimità della confisca per equivalente e l'accertamento del profitto criminoso (terzo motivo di Antonio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati: ha respinto le censure che mettevano in dubbio la fittizietà soggettiva delle fatture (confermando che tale fittizietà poteva essere desunta da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse l'assenza di deposito e codice accise della presunta emittente e la mancata documentazione dei pagamenti), ma ha invece accolto le censure volte a contestare l'imputazione della responsabilità penale ai singoli amministratori (prima censura di Antonio e seconda di Croce). La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio limitatamente all'accertamento se i ricorrenti fossero a conoscenza della fittizietà delle fatture e, in tal caso, se si siano attivati per impedirne l'indicazione nella dichiarazione o la presentazione. Il terzo motivo di Antonio (sulla confisca) è stato assorbito e dunque non esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la fittizietà soggettiva delle fatture poteva essere provata con indizi gravi, precisi e concordanti

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Normativa collegata alla confisca per equivalente; il vizio sollevato sulla confisca è stato dichiarato assorbito e non esaminato nel merito dalla Cassazione

  • art. 2392 cod. civ.

    Richiamato per i doveri di vigilanza degli amministratori: gli amministratori senza deleghe rispondono per omesso impedimento solo se erano a conoscenza dei fatti pregiudizievoli e non hanno fatto quanto potevano per impedirli; principio usato dalla Cassazione per delimitare l'estensione della responsabilità penale degli amministratori non firmatari della dichiarazione

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola sull'uso delle presunzioni: la fittizietà soggettiva può essere desunta anche da indizi purché gravi, precisi e concordanti; la Corte conferma che l'accusa può fondarsi su tali indizi

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che regolano le censure di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; usate per valutare i motivi di ricorso

  • art. 1, comma 4 e art. 8, comma 6 d.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamati per affermare che l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni grava sui legali rappresentanti delle persone giuridiche, sicché la dichiarazione è dovuta dagli amministratori in quanto tali

  • D.M. n. 148 del 1997

    Richiamato nella discussione sulla valenza dei D.A.S. e sulla loro interpretazione; la Corte valuta insieme le norme tecniche e gli elementi fattuali per decidere sulla fittizietà

  • Circolare Agenzia delle Dogane n. 66/D (15/11/2004)

    Utilizzata nelle argomentazioni di merito riguardo alla compilazione dei D.A.S. e alla possibilità che operatori privi di deposito commerciale intermedino operazioni; la Corte ha ritenuto che, anche tenuto conto delle circolari, gli altri indizi erano sufficienti a provare la fittizietà

  • art. 10 d.l. n. 331 del 1993 e D.M. n. 210 del 25/03/1996

    Norme citate in relazione alla disciplina del Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) per prodotti assoggettati ad accisa, richiamate nella valutazione probatoria delle discrepanze documentali

  • art. 3 e art. 27 Cost.

    Richiamate genericamente nel ricorso relativo a garanzie costituzionali (principi di legalità e non retroattività e limiti delle pene e misure); non sviluppate dalla Cassazione nella motivazione finale

  • art. 40 co. e art. 110 cod. pen.

    Norme penali generali richiamate nella contestazione della responsabilità penale e del concorso di persone, menzionate nei motivi di ricorso

Massime di principio

  • La fittizietà soggettiva delle fatture può essere provata anche mediante indizi, purché gravi, precisi e concordanti; la singola discrepanza tra fattura e D.A.S. può assumere rilievo se inserita in un contesto probatorio più ampio
  • La semplice carica di amministratore o la partecipazione alla gestione societaria non bastano, da sole, a dimostrare la conoscenza della falsità delle fatture: quando gli amministratori sono più d'uno e dotati di poteri disgiunti, per attribuire responsabilità penale occorre prova della conoscenza dell'inserimento dei documenti mendaci e dell'omissione di atti idonei a impedirne l'uso
  • L'onere, dopo che l'accusa ha fondato la propria ricostruzione su indizi, grava sulla difesa di fornire elementi contrari (ad es. documentazione dei pagamenti) per rimuovere i sospetti: l'omessa produzione di tali elementi può rafforzare la valutazione indiziaria
  • In presenza di contestazioni tecniche sui documenti di trasporto e sulle norme in materia di accise, la valutazione del giudice deve essere complessiva e tener conto sia delle regole tecniche sia degli elementi fattuali concreti
  • Le censure sulla confisca per equivalente richiedono specifica trattazione (accertamento del profitto, aggressione dei beni societari, non eccedenza del valore confiscato rispetto al profitto); se la decisione sul punto è assorbita dal giudicato o dall'annullamento, andrà riesaminata solo se necessario dopo la ridefinizione della responsabilità penale

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