Cassazione Civile, Ordinanza n. 08926/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato nel 2020 un’istanza di trasferimento contabile di un credito per accise sull’energia/gas pari a euro 10.458,75, risultante dalla dichiarazione relativa al 2014 presentata nel 2015, maturato in una provincia nella quale aveva cessato l’attività, per poterlo utilizzare in detrazione in altre province in cui continuava a operare. L’Agenzia aveva respinto l’istanza ritenendo decorso il termine biennale di decadenza. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata sul rilievo che l’attività svolta in più province genererebbe posizioni autonome, sicché la cessazione in una provincia farebbe decorrere la decadenza per il credito maturato in quel singolo ambito territoriale. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 14, commi 2 e 3, e 26, comma 13, d.lgs. 504/1995, sostenendo che il credito, finché il rapporto tributario è in corso e viene regolarmente riportato nelle dichiarazioni, non si estingue per decadenza e può essere trasferito ad altra posizione gestita dal medesimo soggetto; la cessazione dell’attività in una sola provincia non farebbe iniziare il termine decadenziale, essendo il rapporto sostanzialmente unico e la suddivisione provinciale solo contabile.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nei rapporti relativi alle accise sui prodotti energetici, il credito maturato per eccedenza dei versamenti non decade se continua a essere riportato nelle dichiarazioni annuali e, fino alla chiusura del rapporto, può essere oggetto di trasferimento contabile ad altra posizione del medesimo contribuente senza che operi una decadenza biennale. Ha però precisato che tale meccanismo presuppone la continuità dell’indicazione del credito nelle dichiarazioni: se il credito non viene più dichiarato o le dichiarazioni non sono presentate, il termine decorre. Poiché la Corte d’appello aveva negato la domanda sulla sola base della cessazione dell’attività in una provincia, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per accertare in fatto se il credito fosse stato indicato con continuità nelle dichiarazioni e per provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale da parte del giudice d’appello.
art. 14, commi 2 e 3, d.lgs. 504/1995
disciplina il meccanismo di maturazione, riporto e gestione del credito da accise nel corso del rapporto tributario.
art. 26, comma 13, d.lgs. 504/1995
viene richiamato come disposizione relativa alle modalità di dichiarazione e versamento dell’imposta e al trattamento del credito.
art. 6, comma 3, d.m. n. 689 del 12/12/1996
è richiamato per la possibilità di rimborso per accredito e di trasferimento contabile del credito ad altra posizione.
la Corte esclude che possa fondare una compensazione autonoma e svincolata dal meccanismo legale delle accise.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
viene richiamato per il termine di decadenza dell’istanza di rimborso quando il credito si cristallizza alla fine del rapporto o mancano gli adempimenti dichiarativi.
Massime di principio
- In materia di accise sui prodotti energetici, il credito da eccedenza dei versamenti non è soggetto a decadenza se viene regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive e il rapporto tributario è ancora in corso.
- Il trasferimento contabile del credito ad altra posizione del medesimo contribuente è assimilato, quanto a disciplina e condizioni, al riporto dell’eccedenza alla dichiarazione successiva e non è precluso dalla mera pendenza del rapporto.
- La cessazione dell’attività in un singolo ambito territoriale non fa decorrere automaticamente la decadenza se il medesimo soggetto continua a operare e il credito continua a emergere nelle dichiarazioni periodiche.
- La continuità dichiarativa non è un adempimento meramente formale: se viene meno, il credito si cristallizza e l’istanza di rimborso o trasferimento segue il termine decadenziale decorrente dall’originario insorgere del credito o dall’ultima dichiarazione definitiva, secondo il caso.
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