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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22342/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della L. n. 89/2001 per la dedotta violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, con riferimento a due procedimenti distinti ma collegati: un giudizio di cognizione dinanzi alla Corte d'appello, durato poco più di un mese, e un successivo giudizio di ottemperanza davanti al TAR Campania, definito dopo circa due anni e mezzo. La Corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva revocato il decreto monocratico di rigetto e riconosciuto un indennizzo di euro 1.000,00, ponendolo in solido a carico dei due Ministeri. Il ricorrente principale ha impugnato il decreto collegiale con cinque motivi: nullità per anomalia motivazionale sulla liquidazione dei compensi della fase di opposizione; omesso esame di un fatto decisivo circa l'attività di trattazione/istruzione; violazione dei parametri normativi per la liquidazione dei compensi; omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione per manifesta fondatezza delle difese; violazione delle norme sulla medesima maggiorazione. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso incidentale con due motivi: difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e insussistenza dei presupposti per l'indennizzo per assenza di ritardo riparabile. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi incidentali: ha escluso la condanna solidale, affermando che i due giudizi dovevano essere valutati autonomamente e che, nel caso concreto, il ritardo riparabile riguardava solo il giudizio di ottemperanza, con conseguente legittimazione passiva esclusiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ha poi accolto il secondo motivo del ricorso principale, osservando che ai fini della liquidazione del compenso per la fase istruttoria rilevano anche le attività difensive ulteriori previste dal D.M. n. 55/2014, e ha liquidato tale voce in euro 117,00. Tutti gli altri motivi del ricorso principale sono stati respinti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia e il secondo motivo del ricorso principale; ha cassato il decreto impugnato nei limiti dei motivi accolti e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo, mantenendo la condanna esclusiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di euro 1.000,00 oltre interessi legali, e ha aggiunto a carico del solo MEF la somma di euro 117,00 per la fase di trattazione/istruttoria del giudizio di opposizione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. Gli altri motivi del ricorso principale sono stati respinti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, quando la vicenda comprenda procedimenti autonomi davanti a giudici diversi, la durata irragionevole deve essere valutata separatamente per ciascun procedimento e la legittimazione passiva va individuata in relazione al singolo giudizio, senza potersi applicare una condanna solidale indistinta tra amministrazioni diverse.
  • Se il giudizio civile presupposto è durato un tempo non irragionevole, non può essere posto a carico dell'amministrazione della giustizia l'indennizzo per il ritardo riferibile esclusivamente al successivo giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale per la fase istruttoria/trattazione, rilevano non solo prove orali e consulenza tecnica, ma anche le ulteriori attività difensive espressamente incluse dal decreto parametri, come richieste di prova e memorie illustrative, integrative o di precisazione.
  • La maggiorazione del compenso per particolare o manifesta fondatezza delle difese non costituisce un diritto automatico della parte, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; il suo mancato riconoscimento non integra, di per sé, violazione dell'art. 112 c.p.c. se risulta implicitamente escluso dal provvedimento.
  • La liquidazione dei compensi deve avvenire secondo i parametri tabellari applicabili ratione temporis, con possibilità di riconoscere gli importi minimi e gli aumenti previsti, purché entro il quadro normativo di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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