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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25104/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione negoziale relativa alla realizzazione di un progetto industriale-energetico su aree agricole. Una società aveva sottoscritto con altra società, socia di una terza, un accordo preliminare e altre scritture per l'installazione di un impianto fotovoltaico e per l'acquisto di terreni. Successivamente, la società proprietaria di parte dei terreni ha citato in giudizio la promissaria acquirente chiedendo la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento di un lotto di 11.000 mq e il pagamento del prezzo. La convenuta ha resistito sostenendo che la scrittura del 29.05.2010 non fosse un autonomo preliminare, ma fosse inserita in un più ampio collegamento negoziale con accordi precedenti, e che l'inadempimento della terza società coinvolta avesse inciso sull'intera operazione, rendendo insussistenti i presupposti per l'azione ex art. 2932 c.c. In appello la società convenuta ha reiterato le censure sulla mancanza di autonomia della scrittura, sulla pretesa carenza di titolarità del rapporto in capo all'attrice e sull'insussistenza degli elementi del preliminare. La Corte d'appello ha invece ritenuto che la scrittura privata integrasse un autonomo preliminare di vendita, con tutti gli elementi essenziali, fondando su di essa la legittimazione ad agire ex art. 2932 c.c. Avverso tale decisione la promissaria acquirente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: collegamento negoziale e unità dell'operazione; violazione del principio di domanda; erronea qualificazione della scrittura privata come autonomo titolo; mancanza degli elementi essenziali del preliminare e mancato accertamento dell'inadempimento della controparte. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello e la sua errata qualificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché ritenuto inammissibile. In particolare, ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per la regola della "doppia conforme"; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione del principio della domanda, mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, che riproponevano questioni di merito sulla interpretazione della documentazione e sull'autonomia della scrittura privata. Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    l'azione è esperibile solo in presenza di un valido ed efficace titolo preliminare che obblighi alla conclusione del contratto definitivo; la verifica della sussistenza di tale titolo e dell'autonomia della scrittura è questione di fatto rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato per sostenere l'unità dell'operazione negoziale e la necessità di valutare l'intento comune delle parti nella costruzione del rapporto contrattuale.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'autonomia contrattuale e al collegamento negoziale tra più accordi.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione della scrittura privata e dei collegamenti negoziali; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché mirava a una diversa lettura del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà una contestazione di merito sull'interpretazione degli atti processuali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata e alla dedotta sua insufficienza o apparenza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure e, per il n. 5, ha applicato il regime di inammissibilità nel caso di doppia conforme.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il ricorso deve indicare puntualmente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    richiamato per l'applicabilità temporale della disciplina della doppia conforme al giudizio d'appello in esame.

  • art. 107 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla richiesta di chiamata in causa del terzo nel giudizio di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato conseguente all'esito del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, della documentazione e delle risultanze istruttorie, poiché tale apprezzamento appartiene al giudice di merito.
  • L'esistenza di un collegamento negoziale tra più atti è un accertamento di fatto che, se sorretto da motivazione adeguata e non illogica, non è sindacabile in cassazione come mera questione di diritto.
  • Per sostenere l'azione ex art. 2932 c.c. occorre che il giudice di merito accerti l'esistenza di un autonomo preliminare contenente gli elementi essenziali del contratto definitivo; tale accertamento, se adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione mediante una diversa lettura delle scritture.
  • La deduzione della violazione del principio di domanda non è ammissibile quando la censura miri in concreto a contestare l'interpretazione delle allegazioni e dei documenti di causa anziché a denunciare un effettivo scostamento tra chiesto e pronunciato.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica correlazione tra norma asseritamente violata, contenuto precettivo della norma e passaggio motivazionale della sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePreliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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