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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32342/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, relativo a IRES e IRAP, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione la somma dedotta come quota di ammortamento dei cespiti relativi a un ramo d'azienda preso in affitto. Secondo la CTR, il contratto di affitto conteneva una clausola che derogava all'art. 102, comma 8, T.U.I.R., stabilendo che gli ammortamenti dei beni strumentali restassero a carico del concedente; la contribuente sosteneva invece che dal contratto non emergesse alcuna deroga e denunciava violazione degli artt. 1324, 1362 e 1367 c.c. nonché dell'art. 102 T.U.I.R., assumendo che dovesse applicarsi il principio civilistico di cui all'art. 2561 c.c., che consente all'affittuario la deduzione delle quote di ammortamento. In sostanza, i motivi miravano a contestare l'interpretazione del contratto operata dai giudici di merito e la conseguente disciplina fiscale delle quote di ammortamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge e dei canoni ermeneutici, censurassero in realtà l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito, interpretazione non sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei criteri legali di ermeneutica o di motivazione radicalmente inadeguata. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di affitto d'azienda, le quote di ammortamento sono normalmente deducibili dall'affittuario, salvo deroga pattizia a favore del concedente; la CTR aveva già ritenuto esistente una chiara deroga contrattuale e la successiva scrittura del 2019, qualificata come nuova stipulazione non opponibile ai terzi, non era stata specificamente censurata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Le doglianze sono state formalmente incardinate come violazioni di legge, ma in concreto miravano a rimettere in discussione l'interpretazione del contratto effettuata dal giudice di merito.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato quale norma invocata dalla ricorrente in tema di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per censurare l'interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato come criterio ermeneutico; la Corte ha escluso che la sua dedotta violazione potesse essere usata per sollecitare una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 102, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986

    La Corte ha ribadito che le quote di ammortamento delle aziende concesse in affitto sono normalmente deducibili dall'affittuario, salvo deroga pattizia a favore del concedente.

  • art. 2561 c.c.

    Richiamato come principio civilistico che, nella disciplina dell'affitto d'azienda, si coordina con la regola fiscale della deduzione delle quote di ammortamento in capo all'affittuario, salvo patto contrario.

  • art. 2562 c.c.

    Richiamato in collegamento con l'art. 2561 c.c. per l'affitto d'azienda.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per ribadire l'insindacabilità in cassazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di affitto d'azienda, le quote di ammortamento dei beni strumentali sono ordinariamente deducibili dal reddito dell'affittuario, ma le parti possono validamente derogare a tale regola pattizia, trasferendo la deduzione in capo al concedente.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che formalmente deduca violazione di legge ma, in sostanza, contesti la ricostruzione del contenuto contrattuale e la valutazione delle risultanze di fatto è inammissibile, perché mira a ottenere una nuova interpretazione del contratto.
  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se sia denunciata la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione radicalmente inadeguata; non è sufficiente proporre una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
  • La successiva scrittura qualificata come ricognitiva non può incidere retroattivamente sugli effetti di un contratto già esaurito e, se configurata come nuova stipulazione, non è opponibile ai terzi se non nei limiti ordinari del relativo negozio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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