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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06365/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’assegnazione, nell’ambito delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, di una sede/ambito territoriale diverso da quello richiesto dalla docente. La ricorrente, assunta in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 in base alla l. n. 107/2015, lamentava di non essere stata destinata, all’esito della fase C della mobilità, ad uno degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento da lei indicati con priorità, ma all’ambito Toscana 0006. Deduceva che tali ambiti erano stati invece attribuiti a docenti immessi in ruolo da altre canali e/o in fasi successive della procedura, in particolare a idonei non vincitori del concorso 2012 e a docenti della fase D, con punteggi inferiori o non superiori al suo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 100 e 108, l. n. 107/2015, degli artt. 2, 3 e 97 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 28 d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che la disciplina della mobilità scolastica, come attuata dal CCNI 8.4.2016 e dall’OM n. 241/2016, avrebbe illegittimamente favorito gli idonei non vincitori del concorso 2012 rispetto ai docenti assunti da GAE nell’anno precedente, violando il principio del merito fondato sul punteggio e i principi costituzionali richiamati; prospettava altresì la non conformità costituzionale della legge n. 107/2015 ove interpretata in senso contrario alla sua tesi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la contrattazione collettiva è competente a regolare le operazioni di mobilità del personale docente, in coerenza con la legge ma con autonomia sui profili di dettaglio non definiti dal legislatore. Tale autonomia consente di comporre interessi diversi mediante scelte organizzative per fasi e categorie di candidati, purché non vengano violate norme di legge, non si determinino ingiustificate disparità di trattamento e non emergano manifeste irragionevolezze. La Corte ha richiamato la propria recente giurisprudenza secondo cui la disciplina della mobilità non contrasta con i principi costituzionali sul concorso pubblico, perché non attiene al reclutamento ma all’assegnazione provvisoria di sede in vista della successiva mobilità. Ha inoltre chiarito che, in un sistema articolato per fasi, il punteggio individuale non prevale automaticamente tra categorie diverse di candidati, se la contrattazione ha stabilito una priorità tra le fasi. Il ricorso è stato dunque rigettato; non sono state liquidate spese per l’assenza di attività difensiva delle amministrazioni intimate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 100, L. n. 107/2015

    La differenziazione tra categorie di docenti è letta nel contesto del sistema di reclutamento e mobilità, ma non nel senso di imporre una priorità assoluta fondata solo sul canale di immissione in ruolo o sul punteggio.

  • art. 1, comma 108, L. n. 107/2015

    È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella disciplina della mobilità; la Corte non ne ricava un divieto alla regolazione contrattuale per fasi.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità costituzionale; il ricorso è stato tuttavia ritenuto infondato.

  • art. 3 Cost.

    Invocato come parametro di ragionevolezza e uguaglianza; la Corte esclude che il sistema di mobilità determini ingiustificate disparità di trattamento.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; la Corte ritiene che la disciplina impugnata non contrasti con i principi costituzionali sul buon andamento e sul concorso, poiché riguarda la mobilità e non il reclutamento.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dalla ricorrente; non emerge una specifica applicazione autonoma, essendo la doglianza respinta per infondatezza complessiva.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dalla ricorrente; non emerge una specifica applicazione autonoma, essendo la doglianza respinta per infondatezza complessiva.

  • art. 28 d.P.R. n. 487/1994

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi meritocratica; la Corte non vi ravvisa una regola ostativa alla disciplina contrattuale della mobilità per fasi.

  • art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    È indicato come base della competenza della contrattazione collettiva a regolare la mobilità del personale docente nei limiti della legge.

  • art. 462, comma 7, d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato come norma che, nel sistema scolastico, attribuisce spazio alla contrattazione per la disciplina della mobilità.

  • art. 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato come fondamento della regolazione negoziale della mobilità del personale docente, nei limiti delle norme di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione di una precedente decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La contrattazione collettiva può disciplinare, nei limiti della legge, le modalità di mobilità del personale docente anche introducendo fasi e priorità tra categorie di aspiranti, quando tali scelte servano a comporre interessi contrapposti del sistema.
  • Nelle procedure di mobilità scolastica, il punteggio individuale non costituisce criterio assoluto e inderogabile di precedenza tra tutti i candidati, se l’assetto negoziale prevede una sequenza di fasi con preferenze diversificate tra categorie di partecipanti.
  • La disciplina della mobilità del personale scolastico non coincide con il reclutamento mediante concorso pubblico: pertanto, la sua regolazione contrattuale non viola di per sé i principi costituzionali sul concorso e sul buon andamento, purché non siano ravvisabili arbitrarie disparità o manifesta irragionevolezza.
  • Le censure di illegittimità della disciplina pattizia della mobilità non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito organizzativo delle scelte negoziali, che resta sottratto al sindacato giudiziale salvo violazione di norme imperative o evidente arbitrarietà.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazione
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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