Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02312/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Un proprietario di un immobile adibito ad abitazione aveva convenuto davanti al Tribunale due amministrazioni pubbliche chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal bene, esposto ai marosi e minacciato nella stabilità a causa dell'alterazione delle correnti marine e del naturale riciclo della sabbia, che egli assumeva dipendere dalle opere realizzate da titolari di stabilimenti balneari; chiedeva inoltre che le amministrazioni fossero condannate a realizzare tutti gli interventi necessari a salvaguardare la proprietà. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria nei confronti del Comune e aveva dichiarato inammissibile la domanda di facere. La Corte d'appello, in riforma, aveva condannato entrambe le amministrazioni in solido al maggior risarcimento e aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna all'esecuzione delle opere di protezione, rimettendo la causa al Tribunale sul relativo merito. In Cassazione, la Regione e il Comune hanno contestato proprio tale capo sulla giurisdizione, sostenendo che la domanda investisse scelte tecnico-discrezionali e l'uso del territorio, quindi la giurisdizione amministrativa esclusiva; il proprietario ha resistito. La Regione ha dedotto violazione degli artt. 5 e 37 c.p.c.; il Comune ha svolto un motivo speculare, richiamando anche l'art. 133, lett. f), c.p.a. e sostenendo che il giudice ordinario avrebbe imposto un'opera pubblica e il rilascio di titoli autorizzatori/concessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo del Comune di Porto Cesareo e il motivo della Regione Puglia relativi alla giurisdizione, affermando che la domanda del proprietario integra una pretesa di tutela di un diritto soggettivo fondata sulla violazione del principio del neminem laedere e su comportamenti omissivi della pubblica amministrazione nella gestione e manutenzione del demanio marittimo, senza impugnazione di atti autoritativi né collegamento, anche mediato, con l'esercizio di poteri pubblicistici. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna alla realizzazione degli interventi idonei a salvaguardare l'immobile e ha rimesso gli atti alla sezione semplice competente per l'esame degli altri motivi di ricorso e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata dai ricorrenti per denunciare, in cassazione, la questione di giurisdizione.

  • artt. 5 e 37 c.p.c.

    Invocati dalla Regione per sostenere l'erronea individuazione della giurisdizione.

  • art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998

    La Corte osserva che non osta alla giurisdizione ordinaria nel caso di specie, alla luce dell'evoluzione costituzionale e del limite dell'esercizio di poteri autoritativi.

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per chiarire che i comportamenti sono attratti alla giurisdizione amministrativa solo se riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio del potere amministrativo.

  • art. 133, lett. f), d.lgs. n. 104 del 2010

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sull'uso del territorio non ricomprende, secondo la Corte, le controversie fondate su meri comportamenti omissivi non collegati all'esercizio del potere pubblico.

  • artt. 2043, 2051, 2056 c.c.

    Richiamati come base della domanda risarcitoria e della pretesa di tutela contro il comportamento omissivo della pubblica amministrazione, in chiave di responsabilità aquiliana.

Massime di principio

  • La giurisdizione del giudice amministrativo presuppone, anche nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, un collegamento con l'esercizio di poteri pubblicistici; se la controversia riguarda invece comportamenti commissivi od omissivi della pubblica amministrazione che integrano violazione del neminem laedere senza esercizio, nemmeno mediato, di potere autoritativo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La domanda del privato che chieda alla pubblica amministrazione non solo il risarcimento del danno ma anche la condanna a un facere materiale di ripristino o di protezione del proprio bene resta nella giurisdizione ordinaria quando non implichi l'annullamento o la riforma di atti amministrativi né l'imposizione di scelte discrezionali di natura autoritativa.
  • Nelle controversie relative a danni derivanti da omessa manutenzione o mancato intervento della pubblica amministrazione su beni pubblici o sul demanio, ciò che rileva ai fini della giurisdizione è il petitum sostanziale e la causa petendi effettivamente prospettata, non la mera incidenza indiretta su un settore materialmente riconducibile all'uso del territorio.
  • La giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia non può essere estesa fino a ricomprendere condotte meramente materiali o omissive della pubblica amministrazione che non siano espressione di un potere amministrativo o che non siano ad esso riconducibili neppure in via mediata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.