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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39899/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e per la violazione del divieto connesso al DASPO urbano. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che i giudici di merito avrebbero valutato in modo erroneo gli elementi di prova e che, quanto alla fattispecie di parcheggiatore abusivo, mancava l'indicazione di elementi specifici della condotta. Con il secondo motivo ha censurato la revoca della sospensione condizionale della pena, deducendo che tale revoca sarebbe stata disposta senza specifica impugnazione del pubblico ministero. Chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, perché non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza d'appello e si limitavano a riproporre censure generiche già disattese nei gradi di merito. Quanto al reato di parcheggiatore abusivo, ha ribadito che il fatto si perfeziona con il mero esercizio non autorizzato dell'attività, senza che sia necessario accertare la dazione di denaro o il possesso di proventi; nel caso concreto la prova era tratta dall'annotazione di polizia e dalla recidiva amministrativa definitiva, oltre al DASPO urbano. Quanto alla revoca della sospensione condizionale, ha affermato che la revoca opera di diritto quando il beneficio sia stato concesso in violazione dei limiti legali e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice dell'appello, pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992

    punisce l'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine; la dazione di denaro non è elemento costitutivo del reato.

  • art. 6 l. n. 401/1989

    richiamato in relazione alla contestazione collegata al DASPO urbano e alla violazione del divieto di accesso all'area.

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 conv. in l. n. 48/2017

    norma richiamata per il provvedimento di DASPO urbano e per l'area interdetta.

  • art. 168, comma 3, c.p.

    prevede la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficio sia stato concesso in violazione dei limiti di legge.

  • art. 164, comma 4, c.p.

    pone il divieto di concessione della sospensione condizionale più di una volta, salvo i limiti previsti dalla legge.

  • art. 163 c.p.

    individua i limiti di concedibilità della sospensione condizionale rilevanti anche nel caso di eventuale nuova concessione.

  • art. 674, comma 1-bis, c.p.p.

    consente al giudice dell'esecuzione di rilevare la revoca della sospensione condizionale nei casi previsti dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito di declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore è integrato dal solo svolgimento non autorizzato dell'attività, essendo irrilevante, ai fini della consumazione, la prova della percezione di denaro o di altre utilità.
  • Per provare la reiterazione del reato amministrativamente sanzionato o la definitività del precedente accertamento non è necessaria una documentazione formale completa; può essere sufficiente un quadro probatorio minimo, se non contrastato da elementi difensivi specifici.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico, assertivo e non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate nei gradi di merito.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa quando deriva da un divieto o da una causa ostativa prevista dalla legge: l'effetto si produce ope legis e può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'appello o dal giudice dell'esecuzione, pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorsoResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati stradaliReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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