Cassazione Penale, Ordinanza n. 39835/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 14 ottobre 2024, ha revocato d'ufficio l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di un soggetto, ritenendo superato il limite di reddito del nucleo familiare previsto per il beneficio. L'interessato ha impugnato il decreto deducendo illegittimità e vizi del provvedimento, ma il giudice monocratico, investito dell'atto, lo ha riqualificato come ricorso diretto per cassazione ex art. 113 D.P.R. n. 115 del 2002 e ha trasmesso gli atti alla Suprema Corte. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto. La questione centrale riguardava il corretto mezzo di impugnazione avverso la revoca d'ufficio del patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte ha stabilito che il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è impugnabile con ricorso diretto per cassazione ex art. 113 D.P.R. n. 115 del 2002, ma deve essere qualificato come opposizione ex art. 99 del medesimo decreto, da proporre davanti al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca. Di conseguenza, l'atto di impugnazione è stato riqualificato come opposizione e gli atti sono stati trasmessi al Presidente del Tribunale di Napoli.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. d), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede la revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando vengono meno i presupposti per il beneficio, nel caso concreto per superamento del limite reddituale.
art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è il rimedio corretto avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'impugnazione va proposta al Presidente dell'ufficio giudiziario competente.
art. 113 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non è il mezzo esperibile contro la revoca d'ufficio del patrocinio; il ricorso diretto per cassazione è inammissibile come rimedio iniziale in tale ipotesi.
d.l. n. 115 del 2005, conv. dalla l. n. 168 del 2005
le modifiche apportate al testo unico non hanno inciso sulle garanzie difensive e sul sistema di impugnazioni previsto dagli artt. 99 e 113 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato segue, quanto ai rimedi impugnatori, il medesimo schema previsto per l'istanza di ammissione.
- Contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso diretto per cassazione come mezzo iniziale, ma l'opposizione davanti al Presidente dell'ufficio giudiziario che appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento.
- Il testo unico sulle spese di giustizia ha natura compilativa e non ha abrogato le garanzie difensive previgenti, sicché il sistema dell'opposizione e del successivo ricorso per cassazione resta fermo anche dopo le modifiche legislative intervenute.
- Quando venga proposto un rimedio processuale errato avverso la revoca del patrocinio, l'atto deve essere riqualificato nel mezzo corretto e gli atti trasmessi al giudice funzionalmente competente.
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