Cassazione Penale, Ordinanza n. 39838/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda nasce da un conflitto tra l'imputato e il destinatario della sua condotta, sorto dopo l'esito negativo di una prestazione veterinaria che aveva causato la morte di un cavallo di proprietà del ricorrente. In primo grado l'imputato era stato ritenuto responsabile, previa riqualificazione del capo originariamente contestato da tentativo di estorsione aggravata a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre che di furto e danneggiamento aggravati ai danni della persona offesa. La Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione e la pena. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici attribuito piena credibilità alle dichiarazioni della persona offesa senza valutare le altre risultanze istruttorie; 2) vizio di motivazione sulla prova della responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e alle cose e per i reati di furto e danneggiamento aggravati, richiamando il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 3) vizio di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti. Con memoria il ricorrente contestava inoltre i rilievi di ammissibilità formulati in sede di esame preliminare e insisteva per l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge e vizi motivazionali, erano in realtà diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito già compiuta in modo conforme dai giudici di primo e secondo grado. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva motivato la credibilità della persona offesa valorizzando la coerenza delle sue dichiarazioni con la querela e i riscontri oggettivi costituiti dalle fotografie dei danni all'autovettura e dal ritrovamento, nella disponibilità dell'imputato, degli strumenti professionali della parte offesa. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui in cassazione è inammissibile censurare, sotto la veste della violazione dell'art. 192 c.p.p. e norme correlate, la mera rivalutazione delle prove. Constatata la genericità e non specificità dei motivi, ritenuti mera reiterazione di quelli già disattesi in appello, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disposizione richiamata per la riqualificazione del fatto originariamente contestato da tentativo di estorsione aggravata a esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Non può essere utilizzato in cassazione per ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova o censurare omessa/erronea valutazione del compendio istruttorio.
artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice
Richiamato solo in connessione con il limite di ammissibilità delle doglianze motivazionali.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice
Richiamato solo in connessione con il limite di ammissibilità delle doglianze motivazionali.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Non consente di aggirare i limiti del motivo di ricorso in materia di motivazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
È la norma che delimita i motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione; non è superabile mediante la deduzione di violazioni processuali.
ex art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la formale deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. o di altre norme processuali, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Quando vi sono doppie conformi, il ricorso che si limiti a riproporre le stesse doglianze già disattese in appello, senza una critica argomentata alla ratio della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La credibilità della persona offesa, se motivata con coerenza intrinseca delle dichiarazioni e riscontri oggettivi esterni, non può essere validamente censurata in cassazione con doglianze meramente assertive o rivalutative.
- La contestazione delle aggravanti o della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione dei giudici di merito una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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