Cassazione Penale, Ordinanza n. 39839/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando la disciplina dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017. La Corte ha inoltre rilevato che l'atto non conteneva neppure specifiche censure. Non risultano ulteriori motivi di merito esaminati, poiché il vizio formale era assorbente.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice richiamata per il furto oggetto di condanna nei gradi di merito.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
È richiamato come base dell'aggravamento del furto contestato.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
Dopo la riforma del 2017, impone che ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione; non è più ammessa la sottoscrizione personale dell'imputato.
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
È la disposizione di riforma che ha modificato il regime di sottoscrizione degli atti di ricorso per cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata.
art. 6 CEDU
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma del 2017, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato determina l'inammissibilità.
- L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza necessità di ulteriori approfondimenti.
- La previsione di una necessaria rappresentanza tecnica per l'impugnazione in cassazione rientra nella discrezionalità legislativa e non comporta di per sé violazione del diritto di difesa o delle garanzie convenzionali.
- Quando il vizio formale dell'impugnazione è assorbente e il ricorso non indica specifiche censure, la Corte non esamina il merito delle doglianze.
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