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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39837/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La Corte di appello di Ancona aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse dell'istante. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, ma dalla decisione emerge che l'impugnazione è stata ritenuta tardiva: l'ordinanza è stata depositata e notificata il 12 maggio 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 19 giugno 2025, oltre il termine di quindici giorni previsto per ricorrere. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile per intempestività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo equa tale sanzione per i profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    individua la domanda di riparazione per ingiusta detenzione come oggetto del procedimento deciso dalla Corte di appello

  • art. 315 c.p.p.

    richiamato quale base della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza sulla riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 646 c.p.p.

    richiamato nel medesimo contesto procedurale relativo al ricorso avverso l'ordinanza sulla riparazione

  • art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, c.p.p.

    stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità

  • art. 616 c.p.p.

    impone, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la valutazione di equità della somma da versare alla cassa delle ammende in presenza di profili di colpa

Massime di principio

  • Nel procedimento per riparazione per ingiusta detenzione, l'ordinanza della Corte di appello è ricorribile per cassazione nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito; il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile per tardività.
  • La tardività dell'impugnazione, quando emerga dal raffronto tra data di deposito/notifica del provvedimento e data di deposito del ricorso, consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità sulla riparazione per ingiusta detenzione, il rispetto dei termini di impugnazione è condizione essenziale di accesso al controllo di cassazione e la sua violazione preclude ogni esame del merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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