Cassazione Penale, Ordinanza n. 39840/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il testo riguarda un'impugnazione presentata da un imputato, originariamente qualificata come appello e poi convertita dalla Corte di appello in ricorso per cassazione, avverso un provvedimento del Tribunale di Milano. La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi sostanziali dell'impugnazione, perché rileva d'ufficio un vizio preliminare: il ricorso era stato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione, come accertato dalla cancelleria. La difesa non risultava quindi legittimata a proporre il ricorso ai sensi dell'art. 613 c.p.p., riformulato dalla l. n. 103/2017. Viene inoltre sostenuto che la conversione dell'originario appello in ricorso per cassazione non sana il difetto originario di legittimazione, né opera il principio di conversione o qualificazione dell'impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude sanatorie postume e ritiene irrilevante una successiva abilitazione del difensore o la proposizione tardiva di motivi nuovi da parte di un diverso difensore cassazionista. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'atto era stato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in cassazione. Ha escluso che la conversione dell'appello in ricorso per cassazione potesse sanare tale vizio e ha applicato la conseguenza sanzionatoria prevista per l'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., richiamando anche i principi della Corte costituzionale in tema di profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Il principio di conversione o qualificazione giuridica dell'impugnazione non può essere utilizzato per eludere i requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione previsti dall'art. 613 c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, quale vizio originario e non sanabile.
- La conversione di un atto di appello erroneamente proposto in ricorso per cassazione non elimina il difetto di legittimazione del difensore che ha sottoscritto l'atto, se non è cassazionista.
- Il principio di conversione delle impugnazioni opera solo ove l'atto presenti i requisiti formali e sostanziali del mezzo in cui viene convertito; esso non può tradursi in una sostanziale elusione dell'art. 613 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di abilitazione del difensore non è sanabile con successiva iscrizione all'albo né con la presentazione tardiva di motivi nuovi da parte di un diverso difensore abilitato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può pronunciarla senza formalità di procedura e può condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39835/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39836/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39837/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39838/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39839/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39841/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →