Cassazione Penale, Ordinanza n. 39836/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per quattro furti di gioielli in appartamento, commessi in Trieste il 3 dicembre 2016, aggravati dall'effrazione delle finestre e dal fatto di essere stati commessi da più di tre persone. In cassazione, due imputati hanno censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, comma 1, n. 6, c.p., lamentando che vi sarebbe stata un'offerta di somma poi accettata dalle persone offese. Un terzo imputato ha dedotto, oltre alla questione sull'attenuante del risarcimento, la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare e l'erronea determinazione dell'aumento per la continuazione ex artt. 81 e 133 c.p. Un quarto imputato ha contestato il diniego dell'attenuante del risarcimento e il mancato esonero dalla recidiva ex art. 99 c.p. Un quinto imputato ha impugnato il diniego della sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, per la maggior parte, meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello e privi di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata; quanto alle pene sostitutive, ha ritenuto corretta la motivazione fondata sulla pericolosità sociale, sui precedenti e sulla commissione di nuovi reati, nonché sulla prognosi sfavorevole; quanto alla recidiva, ha valorizzato i precedenti specifici e la recidiva criminosa. In esito, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili, perché generici e reiterativi dei motivi di appello, le censure sul mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Ha parimenti dichiarato inammissibili le doglianze sulla mancata sostituzione della pena detentiva, sulla determinazione della pena per la continuazione e sull'esclusione della recidiva, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua e non apparente, ancorata alla pericolosità sociale degli imputati, ai precedenti specifici e alla commissione di ulteriori reati. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
l'attenuante del risarcimento richiede un ristoro integrale del danno; l'eventuale accettazione di una somma da parte della persona offesa non impedisce al giudice di escludere l'integrale riparazione, anche del danno morale.
la determinazione dell'aumento di pena per il reato continuato è tema censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione e non quando la doglianza si limiti a reiterare quanto già dedotto in appello.
la quantificazione della pena deve essere sorretta da motivazione adeguata, specie in presenza di pluralità di fatti e aggravanti.
la recidiva può essere ritenuta in ragione dei precedenti specifici e della persistente capacità criminale del soggetto.
art. 58, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689
la sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva può essere negata sulla base di fondati motivi, da motivare in chiave prognostica, quando la pericolosità sociale e il quadro complessivo rendono sfavorevole il giudizio.
art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
viene richiamato quale norma che ha sostituito la disciplina della sostituzione della pena e dei relativi presupposti applicativi.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le doglianze di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'attenuante del risarcimento del danno non può essere riconosciuta quando il giudice accerti che il ristoro non è stato integrale, anche se la persona offesa abbia accettato una somma corrisposta dall'imputato.
- Ai fini della valutazione della riparazione del danno, il giudice può considerare anche il pregiudizio morale derivante dalla lesione della sfera privata della vittima.
- Il diniego della sostituzione della pena detentiva è legittimo se sorretto da una motivazione concreta sulla pericolosità dell'imputato, sui precedenti e sulla prognosi sfavorevole circa la finalità rieducativa e l'effettività della pena.
- La recidiva può essere confermata quando emergano precedenti specifici e una nuova commissione di reati della stessa specie, indice di persistente capacità criminale.
- La censura sulla determinazione della pena per continuazione è inammissibile se non individua specifici vizi logici o giuridici della motivazione, ma si limita a sollecitare una nuova valutazione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39835/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39837/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39838/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39839/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39840/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39841/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →