Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22112/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, contestando riprese a fini IRES, IRAP e IVA per costi ritenuti non documentati e quindi indeducibili, componenti positivi non dichiarati e IVA indebitamente detratta. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR del Lazio aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo assolto l'onere probatorio della società sulla base della documentazione fatturale e della regolare tenuta della contabilità, e osservando che l'Ufficio non aveva provato operazioni inesistenti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente reputato sufficiente la regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili, nonostante fossero stati dedotti elementi indiziari idonei a confutare la veridicità delle operazioni e a far emergere la loro fittizietà.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla stessa commissione in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati dalla Cassazione e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non si era confrontata con gli indizi addotti dall'Ufficio sulla fittizietà delle operazioni e aveva attribuito valore decisivo alla sola regolarità formale della contabilità, che non basta a provare l'effettività delle operazioni quando l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio presuntivo.

Norme richiamate

  • art. 109 T.U.I.R.

    Per la deduzione dei costi inerenti è necessaria la regolare documentazione; se l'Amministrazione contesta operazioni inesistenti, il tema centrale diventa la prova della fittizietà e non la sola regolarità formale delle fatture.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA presuppone operazioni effettive; in caso di contestazione di operazioni inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni e il contribuente deve fornire prova contraria solo dopo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della fittizietà dell'operazione grava inizialmente sull'Amministrazione; solo una volta assolto tale onere, incombe al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'effettività/diligenza dell'operazione.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare indirettamente la fittizietà delle operazioni.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi, se gravi, precisi e concordanti, possono fondare la prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione e della conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La specificità del motivo è stata scrutinata alla luce della trascrizione nel ricorso degli elementi difensivi e indiziari rilevanti.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA, la regolare tenuta della contabilità e la formale correttezza delle fatture non sono di per sé sufficienti quando l'Amministrazione contesti operazioni inesistenti.
  • In presenza di operazioni asseritamente inesistenti, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari e presunzioni semplici, purché specifici e concordanti, idonei a dimostrare la fittizietà dell'operazione.
  • Una volta fornita dall'Ufficio una prova presuntiva idonea sulla non genuinità dell'operazione e sulla consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode, spetta al contribuente la prova contraria dell'effettività dell'operazione e dell'adozione della massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale delle scritture contabili, dei pagamenti e delle fatture non esclude, da sola, la possibilità di disconoscere costi e detrazione IVA se emergono elementi oggettivi che facciano ritenere inesistente il rapporto commerciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.