Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28593/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro di 30 cartucce "a pallettoni" e di un silenziatore. Due motivi: (1) le cartucce erano riferibili a fucili a canna liscia calibro 12 legalmente detenuti dall'indagato e quindi la detenzione era lecita ai sensi dell'art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (eccezione per munizioni riferite ad arma regolarmente denunciata fino a mille pezzi); il Tribunale non avrebbe considerato o acquisito d'ufficio i verbali che attestavano la detenzione legittima delle armi; (2) il silenziatore non dovrebbe costituire una "parte di arma" sanzionata penalmente in virtù delle modifiche del d.lgs. n. 104/2018 e della disciplina comunitaria, essendo da considerare un "accessorio" per le armi comuni da sparo (categorie B e C) e quindi la sua detenzione non sarebbe penalmente rilevante.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Quanto alle 30 cartucce a pallettoni il ricorso ha avuto successo: la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al sequestro di tali munizioni e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto, richiedendo una adeguata verifica della riferibilità delle munizioni alle armi regolarmente denunciate (art. 26 L.110/1975). Quanto al silenziatore il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che, ai fini della legge penale (in particolare della legge 2 ottobre 1967 n. 895 e della L. n.110/1975), il silenziatore continui a costituire "parte" di arma da fuoco e possa essere disciplinato penalmente, nonostante le modifiche del d.lgs. n. 104/2018 che hanno ridisegnato la nozione di "parte" ai fini della circolazione nel mercato interno; la norma penale che vieta fabbricazione, introduzione e vendita del silenziatore rimane applicabile e giustifica il sequestro di quest'ultimo.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente l'istanza di riesame del sequestro; utilizzata quale titolo dell'istanza di riesame dinanzi al Tribunale

  • art. 697 cod. pen.

    Riferimento alla contravvenzione ipotizzata per la detenzione illecita di oggetti connessi alle armi; il Tribunale aveva ritenuto astrattamente configurabile la contravvenzione riferita a beni in sequestro

  • art. 26, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Prevede che alcune munizioni, se riferibili ad arma regolarmente denunciata, non richiedono denuncia di detenzione fino a determinate quantità (fino a mille). La Corte ha ritenuto che le cartucce a pallettoni possano rientrare in questa previsione e quindi il Tribunale doveva verificare la loro riferibilità alle armi denunciate

  • art. 2, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110

    "ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo"

    Elenca le armi e componenti rilevanti ai fini penali e di pubblica sicurezza; la disposizione vieta fabbricazione, introduzione e vendita dei silenziatori e, secondo la Corte, conferma la natura di "parte" di arma del silenziatore ai fini della repressione penale

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, art. 1-bis

    Definizioni finalizzate alla classificazione delle armi e delle "parti" ai fini della direttiva comunitaria; includeva il silenziatore tra le "parti" ma il successivo d.lgs. n.104/2018 ha ridefinito l'elenco ai fini della circolazione nel mercato interno

  • d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104

    Ha recepito la direttiva 2017/853 e ha modificato la definizione di "parte" ai fini della circolazione intracomunitaria, escludendo espressamente il silenziatore dall'elenco di alcune "parti"; la Corte ha rilevato che tale modifica attiene alla disciplina del mercato interno e non elimina la rilevanza penale del silenziatore come "parte" di arma

  • direttiva 91/477/CEE e direttiva 2017/853

    Quadro comunitario cui i d.lgs. attuativi si riferiscono: le modifiche comunitarie mirano a bilanciare la libera circolazione di alcune armi/componenti con esigenze di sicurezza; tuttavia, la Corte evidenzia che le novellazioni dirette al mercato interno non intendevano depotenziarne la portata repressiva in materia penale nazionale

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Disciplina penale sulle armi; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui per valutare cosa sia "parte" di arma ai fini penali occorre una definizione ampia, comprensiva di componenti che rendono l'arma più pericolosa o facilmente ricomponibile

  • artt. 192 e 234 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per sostenere l'obbligo di acquisizione d'ufficio di atti e documenti rilevanti per la decisione; la Corte ha effettivamente ordinato che si verifichi la riferibilità delle munizioni alle armi denunciate

Massime di principio

  • Se il soggetto detiene armi legalmente denunciate, le munizioni compatibili possono essere considerate oggetto di detenzione lecita ai sensi dell'art. 26 L.110/1975 (fino ai limiti numerici previsti); il giudice del riesame deve verificare concretamente la compatibilità e la riferibilità alle armi denunciate prima di confermare il sequestro.
  • La modifica normativa nazionale per attuare direttive comunitarie (es. d.lgs. n.104/2018) che ridisegna la nozione di "parti" ai fini della circolazione intracomunitaria non abroga automaticamente le regole penali nazionali: per finalità diverse (mercato vs. ordine pubblico) il silenziatore può continuare a essere considerato "parte" rilevante ai fini penali.
  • Nel contestare un sequestro, il difensore dovrebbe produrre e richiamare esplicitamente atti e verbali (verbale di ritiro cautelare amministrativo, verbale di sequestro, denunce di acquisto) che dimostrino la detenzione regolare delle armi e la compatibilità delle munizioni, sollecitando l'acquisizione d'ufficio se necessario.
  • Per qualificare un componente come "parte di arma" ai fini penali si applica una nozione ampia: sono rilevanti i componenti necessari a rendere l'arma idonea allo sparo o quelli che aumentano la pericolosità (volume di fuoco, rapidità, precisione) o che sono facilmente ricomponibili con l'arma mediante procedimento semplice.
  • Il risultato utile in sede di riesame può essere parziale: anche se il sequestro di alcuni beni viene confermato (es. silenziatore), la revoca di parte del sequestro (es. munizioni) resta possibile se dimostrata la lecita riferibilità alle armi denunciate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.