Cassazione Penale, Sentenza n. 28593/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro di 30 cartucce "a pallettoni" e di un silenziatore. Due motivi: (1) le cartucce erano riferibili a fucili a canna liscia calibro 12 legalmente detenuti dall'indagato e quindi la detenzione era lecita ai sensi dell'art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (eccezione per munizioni riferite ad arma regolarmente denunciata fino a mille pezzi); il Tribunale non avrebbe considerato o acquisito d'ufficio i verbali che attestavano la detenzione legittima delle armi; (2) il silenziatore non dovrebbe costituire una "parte di arma" sanzionata penalmente in virtù delle modifiche del d.lgs. n. 104/2018 e della disciplina comunitaria, essendo da considerare un "accessorio" per le armi comuni da sparo (categorie B e C) e quindi la sua detenzione non sarebbe penalmente rilevante.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Quanto alle 30 cartucce a pallettoni il ricorso ha avuto successo: la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al sequestro di tali munizioni e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto, richiedendo una adeguata verifica della riferibilità delle munizioni alle armi regolarmente denunciate (art. 26 L.110/1975). Quanto al silenziatore il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che, ai fini della legge penale (in particolare della legge 2 ottobre 1967 n. 895 e della L. n.110/1975), il silenziatore continui a costituire "parte" di arma da fuoco e possa essere disciplinato penalmente, nonostante le modifiche del d.lgs. n. 104/2018 che hanno ridisegnato la nozione di "parte" ai fini della circolazione nel mercato interno; la norma penale che vieta fabbricazione, introduzione e vendita del silenziatore rimane applicabile e giustifica il sequestro di quest'ultimo.
Norme richiamate
Norma procedurale che consente l'istanza di riesame del sequestro; utilizzata quale titolo dell'istanza di riesame dinanzi al Tribunale
Riferimento alla contravvenzione ipotizzata per la detenzione illecita di oggetti connessi alle armi; il Tribunale aveva ritenuto astrattamente configurabile la contravvenzione riferita a beni in sequestro
art. 26, legge 18 aprile 1975, n. 110
Prevede che alcune munizioni, se riferibili ad arma regolarmente denunciata, non richiedono denuncia di detenzione fino a determinate quantità (fino a mille). La Corte ha ritenuto che le cartucce a pallettoni possano rientrare in questa previsione e quindi il Tribunale doveva verificare la loro riferibilità alle armi denunciate
art. 2, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
"ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo"
Elenca le armi e componenti rilevanti ai fini penali e di pubblica sicurezza; la disposizione vieta fabbricazione, introduzione e vendita dei silenziatori e, secondo la Corte, conferma la natura di "parte" di arma del silenziatore ai fini della repressione penale
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, art. 1-bis
Definizioni finalizzate alla classificazione delle armi e delle "parti" ai fini della direttiva comunitaria; includeva il silenziatore tra le "parti" ma il successivo d.lgs. n.104/2018 ha ridefinito l'elenco ai fini della circolazione nel mercato interno
Ha recepito la direttiva 2017/853 e ha modificato la definizione di "parte" ai fini della circolazione intracomunitaria, escludendo espressamente il silenziatore dall'elenco di alcune "parti"; la Corte ha rilevato che tale modifica attiene alla disciplina del mercato interno e non elimina la rilevanza penale del silenziatore come "parte" di arma
direttiva 91/477/CEE e direttiva 2017/853
Quadro comunitario cui i d.lgs. attuativi si riferiscono: le modifiche comunitarie mirano a bilanciare la libera circolazione di alcune armi/componenti con esigenze di sicurezza; tuttavia, la Corte evidenzia che le novellazioni dirette al mercato interno non intendevano depotenziarne la portata repressiva in materia penale nazionale
Disciplina penale sulle armi; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui per valutare cosa sia "parte" di arma ai fini penali occorre una definizione ampia, comprensiva di componenti che rendono l'arma più pericolosa o facilmente ricomponibile
artt. 192 e 234 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per sostenere l'obbligo di acquisizione d'ufficio di atti e documenti rilevanti per la decisione; la Corte ha effettivamente ordinato che si verifichi la riferibilità delle munizioni alle armi denunciate
Massime di principio
- Se il soggetto detiene armi legalmente denunciate, le munizioni compatibili possono essere considerate oggetto di detenzione lecita ai sensi dell'art. 26 L.110/1975 (fino ai limiti numerici previsti); il giudice del riesame deve verificare concretamente la compatibilità e la riferibilità alle armi denunciate prima di confermare il sequestro.
- La modifica normativa nazionale per attuare direttive comunitarie (es. d.lgs. n.104/2018) che ridisegna la nozione di "parti" ai fini della circolazione intracomunitaria non abroga automaticamente le regole penali nazionali: per finalità diverse (mercato vs. ordine pubblico) il silenziatore può continuare a essere considerato "parte" rilevante ai fini penali.
- Nel contestare un sequestro, il difensore dovrebbe produrre e richiamare esplicitamente atti e verbali (verbale di ritiro cautelare amministrativo, verbale di sequestro, denunce di acquisto) che dimostrino la detenzione regolare delle armi e la compatibilità delle munizioni, sollecitando l'acquisizione d'ufficio se necessario.
- Per qualificare un componente come "parte di arma" ai fini penali si applica una nozione ampia: sono rilevanti i componenti necessari a rendere l'arma idonea allo sparo o quelli che aumentano la pericolosità (volume di fuoco, rapidità, precisione) o che sono facilmente ricomponibili con l'arma mediante procedimento semplice.
- Il risultato utile in sede di riesame può essere parziale: anche se il sequestro di alcuni beni viene confermato (es. silenziatore), la revoca di parte del sequestro (es. munizioni) resta possibile se dimostrata la lecita riferibilità alle armi denunciate.
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