Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06331/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia origina dal rigetto, in primo e secondo grado, dell’impugnazione proposta avverso un’intimazione di pagamento e le cartelle presupposte emesse per ICI relativa agli anni 2006 e 2008. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare una precedente sentenza della CTP di Roma prodotta in appello; (2) violazione dell’art. 282 c.p.c., deducendo che quella sentenza, pur non provata come passata in giudicato, sarebbe stata comunque provvisoriamente esecutiva e quindi utilizzabile per affermare la preclusione derivante dal giudicato; (3) violazione dell’art. 2948 c.c., contestando che la notifica delle cartelle presupposte fosse stata ritenuta provata mediante estratto di ruolo, documento ritenuto dal ricorrente privo di efficacia certificativa, e sostenendo che sarebbe stata necessaria la produzione dell’atto notificato in originale o copia autentica. La Corte ha ritenuto infondate le prime due censure e inammissibile la terza, perché non colpiva entrambe le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il giudice tributario di merito non aveva dichiarato inammissibile la produzione della precedente sentenza, ma ne aveva soltanto escluso la rilevanza per difetto di prova del giudicato; ha poi affermato che una sentenza resa in altro giudizio vincola le parti solo se passata in giudicato, mentre nel caso richiamato si trattava di pronuncia dichiarativa e comunque non risultava provato il passaggio in giudicato. Quanto alla terza censura, la Corte l’ha dichiarata inammissibile perché il ricorrente si era confrontato solo con una delle due rationes decidendi poste a base del rigetto dell’eccezione di mancata notifica: oltre al richiamo all’estratto di ruolo, la sentenza di merito aveva infatti valorizzato anche il deposito delle relate di notifica, dalle quali risultava la rituale notificazione a mani proprie. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della resistente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    La produzione documentale in appello è richiamata dal ricorrente, ma la Corte precisa che la decisione di merito non l’aveva dichiarata inammissibile per novità; ne aveva soltanto escluso la rilevanza in assenza di giudicato.

  • art. 282 c.p.c.

    La sentenza di altro giudizio può vincolare le parti solo se passata in giudicato; la mera esecutorietà provvisoria non basta a farne valere gli effetti nel processo in corso.

  • art. 2948 c.c.

    È richiamato dal ricorrente nel contesto dell’eccezione di prescrizione, ma la Corte non affronta il merito della prescrizione poiché la censura è dichiarata inammissibile per mancato confronto con tutte le rationes decidendi.

  • art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve colpire tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; se ne censura solo una, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 26 D.P.R. n. 602/1973

    Le relate di notifica depositate in atti sono considerate idonee a dimostrare la rituale notifica delle cartelle di pagamento a mani proprie del contribuente.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico del ricorrente, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    La resistente si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Massime di principio

  • Una sentenza resa in un diverso giudizio può essere invocata nel processo solo se ne sia provato il passaggio in giudicato; la sola esecutorietà provvisoria non consente di attribuirle efficacia vincolante tra le parti.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; l’omessa critica anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.
  • L’estratto di ruolo non è l’unico elemento astrattamente utilizzabile nel giudizio tributario, ma, quando la sentenza di merito si fonda anche sul deposito delle relate di notifica, la censura che attacca solo l’estratto di ruolo non è idonea a scalfire la decisione.
  • La prova della notifica delle cartelle può essere desunta dalle relate di notifica depositate in atti, ove dalle stesse risulti la rituale consegna al destinatario secondo la disciplina applicabile.
  • La violazione dell’onere di specificità del motivo di ricorso ex art. 366 c.p.c. comporta l’inammissibilità della censura anche quando il ricorrente prospetti una diversa ricostruzione del fatto o delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.