Cassazione Civile, Ordinanza n. 41220/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con recupero a tassazione di maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che il contribuente avesse giustificato la provenienza delle somme imputate a ricavi non dichiarati e documentato i costi sostenuti per l'acquisto di materie prime destinate alla costruzione di un fabbricato. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto assolto dal contribuente l'onere di provare il contrario rispetto alla presunzione induttiva, avendo questi soltanto dimostrato provenienza e copertura delle risorse transitate sul conto "cassa contanti". In realtà, il ricorso di legittimità introduceva anche profili estranei al thema decidendum dei gradi di merito e non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata, fondata sulla prova documentale di apporti di liquidità strumentali all'impresa individuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha preliminarmente escluso la tardività del ricorso, osservando che la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dal D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 11, opera automaticamente per tutte le parti del processo tributario. Tuttavia, ha ritenuto il motivo inammissibile perché introduceva questioni nuove non trattate nei gradi di merito e, comunque, non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non riguardava finanziamenti infruttiferi dei soci ma la prova documentale di apporti di liquidità per un'impresa individuale. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
"L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti"
La norma consente la rettifica dei redditi d'impresa anche sulla base di presunzioni semplici qualificate; la censura dell'Ufficio, però, è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della decisione di merito.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nella contestazione delle presunzioni poste a base dell'accertamento; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
La mancata specifica attinenza delle censure al decisum della sentenza impugnata è assimilata alla mancata enunciazione dei motivi, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Indica la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto per il ricorso.
art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136
La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione è stata ritenuta applicabile automaticamente anche all'amministrazione finanziaria, senza discriminazioni rispetto al contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché tale difetto equivale a una sostanziale mancanza di specificità del motivo.
- In materia di accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, ma la doglianza in cassazione deve misurarsi con l'effettivo fondamento della decisione di merito.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dal D.L. n. 119/2018 opera automaticamente per tutte le parti del processo tributario, senza distinzione tra amministrazione finanziaria e contribuente.
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