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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03260/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato il 22 dicembre 2017 a una lavoratrice all'esito di una procedura di mobilità. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso, ordinando la reintegra e applicando la tutela risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando che la platea dei lavoratori da licenziare era stata immotivatamente limitata alla sola sede di L'Aquila e che la comunicazione di avvio della procedura era standardizzata, senza adeguata comparazione tra professionalità fungibili presenti nelle diverse sedi. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 278 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe confermato una condanna generica al risarcimento senza che ciò fosse stato chiesto e che mancasse prova sul credito; 2) nullità per omessa pronuncia su un motivo di reclamo relativo al mancato svolgimento dell'istruttoria sulle singole posizioni dopo la separazione del ricorso cumulativo; 3) violazione della l. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, e della l. n. 604 del 1966, art. 3, per avere la Corte applicato la regola della comparazione tra dipendenti nonostante la diversa collocazione geografica delle sedi rendesse, secondo la società, oggettivamente incompatibile tale comparazione; 4) in subordine, violazione degli artt. 4, comma 9, e 5, commi 1 e 3, della l. n. 223 del 1991, per avere applicato la tutela reintegratoria invece di quella meramente risarcitoria, trattandosi al più di vizio formale della comunicazione dei criteri di scelta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché nuovo rispetto alla decisione impugnata e comunque infondato, osservando che la domanda dei lavoratori era stata proposta come domanda di risarcimento generica e che il ricorso introduttivo evidenziava una richiesta non quantificata. Ha respinto il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva implicitamente e correttamente escluso la necessità di una ulteriore istruttoria, valorizzando griglie di comparazione, documenti e prova testimoniale che dimostravano la fungibilità dei lavoratori tra le sedi. Ha rigettato il terzo motivo ribadendo che, nei licenziamenti collettivi, la delimitazione della platea dei licenziandi a una sola unità produttiva è legittima solo se sorretta da concrete ed esplicitate esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione preventiva; nel caso concreto tali esigenze erano state esposte in modo standardizzato e non specifico, con conseguente illegittimità del criterio di scelta. Ha respinto anche il quarto motivo perché, quando il datore di lavoro individua i lavoratori da collocare in mobilità tenendo conto unilateralmente dell'appartenenza territoriale a una sola unità produttiva, si verifica una violazione dei criteri di scelta che comporta l'applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per denunciare ultrapetizione e omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 278 c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente in tema di condanna generica; la Corte ha ritenuto che la domanda dei lavoratori fosse effettivamente generica e quindi compatibile con la pronuncia resa.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4

    Norma processuale che fonda i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società.

  • art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991

    La comparazione nella scelta dei lavoratori da licenziare non può essere elusa senza specifiche e concrete esigenze tecnico-produttive; il datore ha l'onere di dimostrarle.

  • art. 3 l. n. 604 del 1966

    Richiamato quale parametro della giustificazione del recesso, ma ritenuto non dirimente rispetto alla disciplina speciale dei licenziamenti collettivi.

  • art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991

    La comunicazione di avvio della procedura deve contenere indicazioni specifiche e non standardizzate sulle ragioni della delimitazione territoriale e sui criteri di scelta.

  • art. 5, commi 1 e 3, l. n. 223 del 1991

    La violazione dei criteri di scelta, quando la selezione dei licenziandi sia effettuata unicamente in base all'appartenenza a una sede, integra un vizio che attiva la tutela reintegratoria prevista dallo Statuto.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970

    Applicabile come tutela conseguente alla violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, con reintegrazione e tutela risarcitoria.

  • art. 1, comma 48, l. n. 92 del 2012

    Richiamato per la scansione procedimentale dei giudizi originati dal rito Fornero e dalla successiva separazione delle posizioni dei lavoratori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per determinare l'importo aggiuntivo dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 4, terzo comma, l. n. 223 del 1991

    La Corte ribadisce che la comunicazione preventiva deve essere coerente con le esigenze tecnico-produttive effettive e con l'ambito concreto della ristrutturazione.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la delimitazione territoriale della platea dei lavoratori da licenziare è legittima solo se sorretta da concrete esigenze tecnico-produttive specificamente indicate nella comunicazione di avvio della procedura e coerenti con il progetto di riorganizzazione.
  • L'onere di allegare e provare le ragioni che giustificano la scelta di limitare la comparazione a una sola unità produttiva grava sul datore di lavoro; una motivazione standardizzata o meramente assertiva non è sufficiente.
  • La fungibilità delle mansioni tra sedi diverse va valutata in concreto, considerando professionalità possedute e acquisibili con normale formazione on the job; la mera distanza geografica tra sedi non basta, da sola, a escludere la comparazione.
  • Quando il datore seleziona i lavoratori da collocare in mobilità facendo leva unilateralmente sull'appartenenza territoriale a una sola sede, si verifica violazione dei criteri di scelta che comporta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.
  • In cassazione sono inammissibili le censure nuove non devolute nei precedenti gradi di merito; inoltre, la richiesta di condanna generica al risarcimento è compatibile con una domanda che non quantifichi le somme pretese.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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