Parere n. 1478/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato prot.n.0082001 del 26 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 26 febbraio 2025 di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo nove ordini di censura relativi, tra l’altro, alla validità del preavviso e del provvedimento di revoca, alla violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, alla violazione di circolari ministeriali e degli artt. 5 e 13 del d.lgs. n. 286/1998, alla mancata traduzione dell’atto, al difetto di istruttoria, all’eccesso di potere e all’aggravamento procedimentale. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di non avere ricevuto il provvedimento e che il termine per proporre ricorso dovesse decorrere dalla successiva acquisizione degli atti mediante accesso. Nel merito, ha contestato la legittimità della revoca e ha dedotto di essere stato assunto, nelle more, da altro datore di lavoro, prospettando la possibilità di un subentro.
Il parere
La Sezione ha ritenuto fondato il rilievo ministeriale di tardività. Il provvedimento di revoca risultava notificato il 26 febbraio 2025 sia all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro, il cui invio non aveva avuto esito positivo, sia all’indirizzo PEC dal quale il lavoratore aveva trasmesso la richiesta di convocazione, presso il quale la comunicazione era stata regolarmente ricevuta. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 decorreva quindi dal 26 febbraio 2025 e il ricorso, notificato il 3 dicembre 2025, era irricevibile. La Sezione ha comunque rilevato l’infondatezza nel merito, poiché la domanda era originariamente priva di documentazione essenziale prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, in particolare dell’asseverazione relativa alla capacità economica e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro e dell’attestazione del Centro per l’impiego sull’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. In assenza di tali elementi, il datore di lavoro non era legittimato a presentare la richiesta d’ingresso e la revoca del nulla osta era legittima. È stata inoltre esclusa la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione o di consentire il subentro di altro datore, non essendosi mai perfezionato il contratto di soggiorno e non ricorrendo l’ipotesi di perdita di un rapporto di lavoro già instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il provvedimento di revoca è stato regolarmente ricevuto dal lavoratore il 26 febbraio 2025 presso l’indirizzo PEC utilizzato per la richiesta di convocazione. Il ricorso, notificato il 3 dicembre 2025, è stato proposto oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 ed è pertanto irricevibile.
Documentazione essenziale per il nulla osta
Anche nel merito il ricorso è infondato, poiché la domanda era carente ab origine dell’asseverazione sulla capacità economica e sull’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro e dell’attestazione del Centro per l’impiego sull’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Tali carenze impedivano al datore di lavoro di presentare legittimamente la richiesta d’ingresso e giustificavano la revoca del nulla osta.
Subentro di altro datore di lavoro e permesso per attesa occupazione
La possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione è collegata alla perdita di un rapporto di lavoro già correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, oppure alla mancata realizzazione del contratto promesso per cause riconducibili a forza maggiore. Poiché il contratto di soggiorno non era mai stato sottoscritto, non era configurabile il subentro di altro datore di lavoro.
Istanza cautelare
La richiesta di sospensione è stata assorbita in ragione della declaratoria di irricevibilità e dell’ulteriore accertamento di infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario
Il termine decorre dalla regolare ricezione del provvedimento impugnato presso l’indirizzo PEC utilizzato dall’interessato, non dalla successiva acquisizione degli atti mediante accesso.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
La richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presuppone la disponibilità della documentazione essenziale relativa alla capacità economica e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro e all’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
il nulla osta al lavoro è revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello unico nel termine di 8 giorni dall’ingresso del lavoratore
La mancata formalizzazione del contratto di soggiorno costituisce elemento rilevante ai fini della revoca del nulla osta.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla mancata traduzione del provvedimento, ma il parere ha definito la controversia per tardività e infondatezza senza accogliere le censure.
art. 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, senza che la Sezione ne abbia fatto applicazione decisiva, avendo definito il ricorso per tardività e, comunque, per infondatezza.
art. 21-nonies legge n. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla revoca del nulla osta, ma non ha inciso sull’esito del parere.
La Sezione ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminate le questioni rilevanti e assorbite o comunque inidonee le doglianze non espressamente trattate.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, il termine di 120 giorni decorre dalla regolare ricezione del provvedimento impugnato presso un indirizzo PEC utilizzato dall’interessato nell’ambito del procedimento, anche quando una diversa trasmissione presso altro indirizzo PEC non sia andata a buon fine.
- L’acquisizione successiva del provvedimento mediante accesso agli atti non riapre né differisce il termine per proporre ricorso quando l’atto sia stato precedentemente notificato o comunicato in modo regolare.
- La mancanza, già al momento della domanda, della documentazione essenziale richiesta per il nulla osta al lavoro subordinato impedisce la legittima presentazione della richiesta d’ingresso e giustifica la revoca del nulla osta.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro previamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, oppure la mancata realizzazione del contratto promesso per cause di forza maggiore; tale disciplina non consente il subentro di un diverso datore quando il contratto di soggiorno non sia mai stato sottoscritto.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente per l’annullamento della revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, adottata il 26 febbraio 2025. La Sezione ha espresso il parere nel senso dell’irricevibilità del ricorso per tardività e, comunque, della sua infondatezza nel merito.
Svolgimento del procedimento amministrativo
Il datore di lavoro aveva presentato il 21 marzo 2024 la domanda di nulla osta al lavoro subordinato, indicando un indirizzo PEC per le comunicazioni. Il nulla osta era stato rilasciato il 21 settembre 2024. Il lavoratore aveva poi presentato una richiesta di convocazione utilizzando un diverso indirizzo PEC.
La Prefettura aveva convocato gli interessati per la formalizzazione dell’ingresso, la predisposizione del modello 209 e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, inviando la convocazione a entrambi gli indirizzi PEC. Dopo la mancata presentazione, l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca, rilevando diverse carenze documentali e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Non essendo pervenute osservazioni, il nulla osta era stato revocato con provvedimento del 26 febbraio 2025.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha formulato nove ordini di censura, relativi alla presunta nullità o illegittimità del preavviso e della revoca, alla violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, alla violazione di circolari ministeriali e degli artt. 5 e 13 del d.lgs. n. 286/1998, alla mancata traduzione dell’atto, al difetto di istruttoria, all’eccesso di potere e all’aggravamento procedimentale.
Ha inoltre sostenuto di non avere ricevuto il provvedimento di revoca e che il termine per ricorrere dovesse decorrere dalla data in cui aveva ottenuto la documentazione a seguito di un’istanza di accesso agli atti presentata il 1° agosto 2025.
Tardività del ricorso
La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione ministeriale di irricevibilità. Il provvedimento era stato trasmesso il 26 febbraio 2025 sia all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro, con esito negativo, sia all’indirizzo PEC utilizzato dal lavoratore per la richiesta di convocazione, con esito positivo.
Poiché quest’ultima comunicazione era stata regolarmente ricevuta, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 decorreva dal 26 febbraio 2025. La notifica del ricorso, effettuata il 3 dicembre 2025, era quindi tardiva. La successiva acquisizione degli atti tramite accesso non poteva spostare la decorrenza del termine.
Infondatezza nel merito
La Sezione ha comunque esaminato la fondatezza sostanziale della pretesa, rilevando che la domanda era carente ab origine di documentazione essenziale ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. In particolare mancavano:
- l’asseverazione relativa alla capacità economica e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro;
- l’attestazione del Centro per l’impiego sull’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
Tali omissioni impedivano al datore di lavoro di presentare legittimamente la richiesta d’ingresso. La revoca del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione è stata pertanto ritenuta legittima.
Mancata sottoscrizione del contratto e subentro
Il ricorrente aveva rappresentato soltanto nel ricorso di essere stato assunto, nelle more, da un altro datore di lavoro e aveva sostenuto che quest’ultimo avrebbe potuto subentrare nella procedura.
La Sezione ha escluso tale possibilità. Il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato quando un rapporto di lavoro già instaurato venga successivamente perduto per causa non imputabile al lavoratore, oppure quando il contratto promesso non si realizzi per cause riconducibili alla forza maggiore. Nel caso esaminato, invece, il contratto di soggiorno non era mai stato sottoscritto e il nulla osta originario era stato revocato per la presenza di elementi ostativi. Non ricorrevano quindi i presupposti per il subentro di altro datore di lavoro.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato irricevibile per tardività e, comunque, infondato nel merito. L’istanza di sospensione è stata assorbita.
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