Parere n. 1496/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor Antonio D’Agostini contro il Comune di Sabaudia per l’annullamento dell’ordinanza n.22 del 10 marzo 2025 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale, disponendo la rettifica del cognome del ricorrente da “D’Agostino” a “D’Agostini” nel precedente parere n. 00033/2026. La correzione non incide sulla motivazione né sull’esito del ricorso straordinario, che resta quello già stabilito dell’improcedibilità.
Ordinanza n. 22 del 10 marzo 2025 del Comune di Sabaudia, recante demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; istanza di correzione dell’errore materiale nel precedente parere n. 00033/2026
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel parere n. 00033 dell’8 gennaio 2026, relativo al ricorso straordinario proposto da Antonio D’Agostini contro l’ordinanza comunale di demolizione. Nel frontespizio e nella seconda pagina del precedente parere il ricorrente era stato indicato erroneamente come Antonio D’Agostino. La Sezione è chiamata a verificare la fondatezza dell’istanza di correzione, ferma restando la motivazione e la conclusione già rese, secondo cui il ricorso era improcedibile.
Osservazioni
Correzione del nominativo del ricorrente
È corretto l’errore materiale contenuto nel frontespizio e nella seconda pagina del parere n. 00033 dell’8 gennaio 2026, sostituendo l’indicazione “Antonio D’Agostino” con quella corretta di “Antonio D’Agostini”, risultante dal ricorso straordinario e dal provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata in relazione alla presentazione diretta del ricorso straordinario.
Massime di principio
- La Sezione consultiva può correggere un errore materiale contenuto in un precedente parere quando l’inesattezza risulti dagli atti del procedimento e non incida sulla motivazione né sulla conclusione sostanziale del parere.
- La correzione del nominativo di una parte costituisce rettifica dell’errore materiale quando il nome corretto risulti dal ricorso e dal provvedimento impugnato; essa non comporta una nuova valutazione del ricorso né modifica l’esito già deliberato.
Correzione dell’errore materiale nel parere su ordinanza di demolizione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina un’istanza di correzione relativa al parere n. 00033 dell’8 gennaio 2026, reso nell’adunanza dell’11 dicembre 2025, su un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune di Sabaudia avverso l’ordinanza n. 22 del 10 marzo 2025, avente a oggetto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Esito del precedente parere
Nel precedente parere la Sezione aveva concluso per l’improcedibilità del ricorso straordinario. Tale motivazione e tale conclusione non sono oggetto di revisione e vengono espressamente confermate integralmente.
Istanza di correzione
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato un errore materiale nel frontespizio e nella seconda pagina del precedente parere: il ricorrente era stato indicato come “Antonio D’Agostino”, mentre dagli atti del ricorso e dal provvedimento impugnato risultava il corretto nominativo “Antonio D’Agostini”.
Valutazione della Sezione
La Sezione ritiene fondata la richiesta ministeriale. L’errore riguarda esclusivamente l’indicazione del cognome del ricorrente e può essere rettificato senza modificare la ricostruzione, la motivazione o l’esito del precedente parere.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di correzione, nei sensi indicati in motivazione. Resta ferma l’improcedibilità del ricorso straordinario già dichiarata nel parere n. 00033/2026.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1476/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1477/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1478/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1479/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 ago 2026Parere n. 1481/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →