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Parere

Parere n. 1477/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Saitef s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la Provincia di Foggia, per l'annullamento delle note del 7 settembre 2023 e del 3 novembre 2023, recanti, rispettivamente, l'avvio del procedimento di decadenza del provvedimento VIA-AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. 157 del 31 gennaio 2017 e la sospensione del medesimo procedimento.

Giustizia amministrativa202401527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle note del 7 settembre 2023 e del 3 novembre 2023, concernenti rispettivamente l'avvio del procedimento di decadenza del provvedimento VIA-AIA e la sospensione del procedimento nelle more delle verifiche istruttorie.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, titolare del provvedimento VIA-AIA rilasciato dalla Provincia di Foggia con determinazione dirigenziale n. 157 del 31 gennaio 2017 per la realizzazione di un impianto di compostaggio, ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del titolo e la successiva nota di sospensione del procedimento con richiesta di integrazione documentale. Ha sostenuto, in primo luogo, che il termine decennale previsto dalla determinazione del 2017 dovesse applicarsi sia all'AIA sia alla VIA, anche perché quest'ultima sarebbe stata assorbita nel provvedimento unico coordinato, in violazione dell'art. 25, comma 5, e dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006. In secondo luogo, ha dedotto l'impossibilità di avviare tempestivamente l'iniziativa per causa di forza maggiore, a causa dei provvedimenti inibitori adottati dal Comune di San Severo e superati soltanto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3882/2022. La Provincia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per impugnazione di atti non definitivi, endoprocedimentali e privi di autonoma lesività.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, il rimedio è esperibile esclusivamente contro atti amministrativi definitivi, espressivi di una compiuta e conclusiva volontà dell'amministrazione. La nota del 7 settembre 2023 è una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990: essa assolve a una funzione partecipativa e prospetta soltanto l'eventuale futura decadenza, senza dichiararla. La nota del 3 novembre 2023, disponendo la sospensione del procedimento per lo svolgimento delle verifiche istruttorie e chiedendo integrazioni documentali, ha natura interlocutoria ed endoprocedimentale. Nessuna delle due note rientra nelle ipotesi eccezionali di autonoma impugnabilità degli atti endoprocedimentali: non si tratta di atti vincolanti idonei a predeterminare inevitabilmente l'esito finale, né di atti che arrestino il procedimento, né di provvedimenti soprassessori comportanti un arresto a tempo indeterminato. Inoltre, la presentazione dell'istanza di proroga entro il termine assegnato ha neutralizzato l'eventuale effetto lesivo della comunicazione di avvio, determinando anche la carenza di un interesse attuale e concreto. La Sezione ha precisato che la ricorrente potrà far valere le proprie ragioni nel procedimento di proroga ancora pendente oppure impugnare l'eventuale futuro provvedimento conclusivo di decadenza.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario è ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971. La mancanza della definitività comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto.

Nota del 7 settembre 2023 - Comunicazione di avvio del procedimento

La nota è espressamente qualificata come comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990. Essa ha funzione partecipativa e non contiene una dichiarazione definitiva di decadenza; l'indicazione della possibile scadenza quinquennale della VIA costituisce soltanto il presupposto dell'avvio del procedimento.

Nota del 3 novembre 2023 - Sospensione del procedimento

La nota che sospende il procedimento nelle more delle verifiche istruttorie e richiede integrazioni documentali ha natura endoprocedimentale e interlocutoria. Non produce un arresto definitivo o a tempo indeterminato del procedimento e non è autonomamente impugnabile.

Ipotesi eccezionali di impugnabilità autonoma

Gli atti endoprocedimentali possono essere impugnati autonomamente soltanto in casi eccezionali, quando siano vincolanti e idonei a predeterminare inevitabilmente la decisione finale, quando determinino un arresto del procedimento o quando siano soprassessori e producano un arresto a tempo indeterminato. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso esaminato.

Carenza di interesse attuale e concreto

La presentazione dell'istanza di proroga entro il termine di sessanta giorni ha neutralizzato l'effetto lesivo della comunicazione di avvio. L'interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    atti amministrativi definitivi

    Il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente contro atti espressivi di una compiuta e conclusiva volontà dell'amministrazione, non contro atti prodromici o endoprocedimentali privi di autonoma lesività.

  • art. 13 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    La carenza del requisito della definitività dell'atto impugnato comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio del procedimento è un atto partecipativo e prodromico, normalmente privo di natura provvedimentale e di autonoma lesività.

  • art. 25, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla proroga della VIA e dal Ministero con riferimento alla documentazione da allegare all'istanza; la Sezione non ha esaminato nel merito la questione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 26, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    La disposizione è stata invocata dalla Provincia per sostenere l'efficacia quinquennale della VIA nel testo ratione temporis vigente; la Sezione non ha definito tale questione sostanziale.

  • art. 14, comma 4, l.r. Puglia n. 11/2001

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere che il termine decennale fissato nel provvedimento unico si applicasse a entrambi i titoli; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è impugnabile soltanto un atto amministrativo definitivo, ossia un atto che esprima in modo compiuto e conclusivo la volontà dell'amministrazione e produca una lesione attuale nella sfera giuridica del destinatario.
  • La comunicazione di avvio di un procedimento di decadenza, anche quando prospetti la possibile futura perdita di efficacia del titolo, è normalmente un atto endoprocedimentale e non autonomamente impugnabile, poiché svolge una funzione partecipativa e non contiene la dichiarazione definitiva di decadenza.
  • La sospensione di un procedimento disposta per consentire verifiche istruttorie e acquisire integrazioni documentali ha natura interlocutoria e non è autonomamente impugnabile quando non determini un arresto definitivo o a tempo indeterminato del procedimento.
  • L'impugnazione autonoma di un atto endoprocedimentale è eccezionalmente ammissibile solo se l'atto è vincolante e predetermina inevitabilmente la decisione finale, se determina un arresto del procedimento o se comporta un arresto a tempo indeterminato.
  • La presentazione tempestiva dell'istanza richiesta dall'amministrazione nel corso del procedimento può neutralizzare l'effetto lesivo prospettato nella comunicazione di avvio e far venir meno l'interesse attuale e concreto alla sua impugnazione.
  • Le questioni sostanziali relative alla durata e alla proroga di un titolo ambientale possono essere fatte valere nel procedimento ancora pendente oppure mediante impugnazione dell'eventuale provvedimento definitivo adottato all'esito del procedimento.

Impugnazione dell'avvio del procedimento di decadenza di un provvedimento VIA-AIA

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società titolare di un provvedimento VIA-AIA rilasciato dalla Provincia di Foggia per la realizzazione di un impianto di compostaggio. Sono state impugnate la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del titolo e la successiva sospensione del procedimento per verifiche istruttorie e integrazione documentale.

Premesse e vicenda amministrativa

Il provvedimento VIA-AIA, adottato con determinazione dirigenziale n. 157 del 31 gennaio 2017, stabiliva una validità decennale ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, secondo quanto riportato nel titolo. La società ha riferito di non aver potuto avviare tempestivamente l'iniziativa a causa di una vicenda contenziosa con il Comune di San Severo, definita dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3882/2022.

Con nota del 7 settembre 2023, la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza, ritenendo scaduto il termine quinquennale della VIA, e ha assegnato sessanta giorni per presentare un'istanza di proroga o rinnovo. La società ha presentato l'istanza di proroga il 14 settembre 2023, contestando la ricostruzione della Provincia e sostenendo la validità decennale del titolo. Con nota del 3 novembre 2023, l'amministrazione ha sospeso il procedimento nelle more delle verifiche istruttorie e ha chiesto l'integrazione della documentazione.

Motivi del ricorso e posizioni delle amministrazioni

La ricorrente ha dedotto:

  • la violazione dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e l'erroneità dei presupposti, sostenendo che il termine decennale previsto dal provvedimento unico si applicasse anche alla VIA;
  • l'impossibilità di avviare l'iniziativa per causa di forza maggiore, in ragione dei provvedimenti inibitori comunali che avrebbero paralizzato la realizzazione delle opere.

La Provincia di Foggia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, poiché rivolto contro atti non definitivi e meramente endoprocedimentali. Nel merito, hanno sostenuto la scadenza quinquennale della VIA e, secondo la relazione ministeriale, l'incompletezza della documentazione allegata all'istanza di proroga.

Requisito della definitività dell'atto

La Sezione ha richiamato l'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente contro atti amministrativi definitivi. La definitività richiede che l'atto esprima una volontà amministrativa compiuta e conclusiva; sono invece esclusi gli atti prodromici o endoprocedimentali che esauriscono la loro funzione all'interno del procedimento e non producono effetti immediatamente lesivi.

Qualificazione delle note impugnate

La nota del 7 settembre 2023 è stata qualificata dalla stessa amministrazione come comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990. Secondo la Sezione, essa ha consentito alla società di partecipare al procedimento e di presentare l'istanza di proroga, senza dichiarare l'intervenuta decadenza del provvedimento VIA-AIA. L'indicazione della possibile scadenza quinquennale della VIA rappresentava soltanto la posizione posta a fondamento dell'avvio del procedimento.

La nota del 3 novembre 2023 ha natura parimenti endoprocedimentale e interlocutoria, poiché ha sospeso il procedimento per consentire lo svolgimento delle verifiche istruttorie e ha richiesto documentazione integrativa. Non ha quindi definito la posizione della società né determinato un arresto definitivo o a tempo indeterminato del procedimento.

Eccezioni alla non impugnabilità degli atti endoprocedimentali

La Sezione ha richiamato l'indirizzo secondo cui l'atto endoprocedimentale può essere impugnato autonomamente soltanto in via eccezionale, quando:

  • sia vincolante e idoneo a predeterminare in modo inevitabile la decisione finale;
  • determini un arresto del procedimento;
  • sia soprassessorio e produca un arresto a tempo indeterminato.

Nel caso concreto, nessuna di tali condizioni è stata ravvisata. L'esito del procedimento di decadenza dipendeva da ulteriori valutazioni; la sospensione era funzionale all'istruttoria e non interrompeva definitivamente il procedimento; non risultava neppure un arresto a tempo indeterminato.

Interesse attuale alla decisione

La Sezione ha inoltre rilevato che la presentazione dell'istanza di proroga entro il termine assegnato aveva neutralizzato l'effetto lesivo prospettato nella comunicazione di avvio. L'interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione.

Esito e tutela residua

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 1199/1971. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito la durata della VIA, l'applicabilità del termine decennale previsto dal provvedimento, l'eventuale efficacia quinquennale sostenuta dalla Provincia, né la dedotta causa di forza maggiore.

La società conserva la possibilità di far valere le proprie ragioni nel procedimento di proroga ancora pendente e di impugnare l'eventuale futuro provvedimento definitivo di decadenza adottato all'esito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

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