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Parere

Parere n. 1481/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Vistoso Elisabetta Adriana, Di Prospero Antonella e Di Prospero Roberto contro la Regione Lazio per l’annullamento della nota del 12 marzo 2023 che ha dichiarato l’inammissibilità e l'archiviazione del procedimento di compatibilità paesaggistica concernente l’immobile sito in San Felice Circeo, Via Principe Stanislao Poniatowsky n. 72.

Giustizia amministrativa202401549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota regionale del 12 marzo 2023, recante l’inammissibilità e l’archiviazione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo a opere realizzate su un immobile sito in San Felice Circeo.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del diniego regionale di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica relativo alla realizzazione di una copertura a doppia falda, con altezza al colmo di 2,225 metri e annesso sottotetto, nonché di una scala esterna. Il ricorso deduce: la violazione dei termini previsti dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 e dei principi di affidamento, buona fede, collaborazione, economicità ed efficacia; il difetto di motivazione per mancata considerazione analitica delle memorie partecipative; la violazione dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004, nonché difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e illogicità, sostenendo che l’area non fosse vincolata al momento dei lavori, che il sottotetto fosse un locale tecnico e che dovesse distinguersi tra volume utile e volume non utile. È stata inoltre prospettata l’esistenza di rischi statici in caso di demolizione e dedotta, con memoria tardiva, l’applicabilità della legge n. 105/2024.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. La questione relativa alla legge n. 105/2024 è stata dichiarata estranea al giudizio perché introdotta irritualmente e tardivamente con memoria. Il primo motivo è stato respinto perché i termini di 90 e 180 giorni previsti dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004 sono termini di responsabilità dell’amministrazione e non di validità del provvedimento: il loro superamento non determina l’illegittimità del diniego tardivo, ferma la possibilità di reagire contro il silenzio-inadempimento. Non è stato riconosciuto alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Il secondo motivo è stato respinto perché l’amministrazione non deve confutare analiticamente ogni memoria partecipativa, essendo sufficiente darne conto; inoltre, in presenza di aumento di superficie o volume, il diniego di compatibilità paesaggistica è vincolato e risulta adeguatamente motivato con l’indicazione del vincolo e dell’incremento realizzato. Anche il terzo motivo è stato respinto: la documentazione regionale e la cartografia del PTPR comprovano l’esistenza del vincolo paesaggistico, mentre la stessa richiesta di sanatoria dimostra la consapevolezza della necessità del titolo. Ai fini paesaggistici non è consentito distinguere tra volume abitabile e volume tecnico o non utile, poiché il divieto di incremento dei volumi impedisce la sanatoria di ogni nuova volumetria. Le questioni statiche sono irrilevanti nella fase relativa al diniego di compatibilità paesaggistica e potranno eventualmente essere valutate nella successiva fase esecutiva della demolizione.

Osservazioni

Primo motivo - Termini dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 e legittimo affidamento

I termini endoprocedimentale di 90 giorni e finale di 180 giorni hanno natura di termini di responsabilità dell’amministrazione e non di validità del provvedimento. Il loro superamento non comporta l’annullamento del diniego tardivo, ma consente all’interessato di attivare i rimedi contro il silenzio-inadempimento. Non è tutelabile l’affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, anche se risalente nel tempo.

Secondo motivo - Motivazione e memorie partecipative

La presentazione di memorie non impone all’amministrazione una confutazione puntuale e analitica di ogni argomento, essendo sufficiente che delle memorie sia dato conto. Il diniego è adeguatamente motivato quando indica l’esistenza del vincolo paesaggistico e l’aumento di volume o superficie derivante dall’intervento, poiché in tale situazione l’accertamento postumo è vietato dall’art. 167, comma 4, lettera a), del d.lgs. 42/2004.

Terzo motivo - Esistenza del vincolo paesaggistico

La Regione ha documentato il vincolo mediante lo stralcio della tavola B-414 del PTPR, la cui perimetrazione non è stata contestata. La richiesta stessa di sanatoria paesaggistica presentata dai ricorrenti e dai loro danti causa conferma la consapevolezza della necessità del titolo autorizzatorio.

Terzo motivo - Volume tecnico e volume non utile

Il divieto paesaggistico di incremento dei volumi esistenti impedisce la sanatoria di ogni nuova volumetria, senza distinzione tra volume utile, volume non utile o volume tecnico. È quindi irrilevante la qualificazione edilizia del sottotetto, ferma restando la correttezza della valutazione regionale circa le sue dimensioni sproporzionate rispetto all’uso strumentale dichiarato.

Terzo motivo - Rischi statici e demolizione

Le problematiche statiche sono inconferenti rispetto al diniego di compatibilità paesaggistica, che non costituisce un ordine di demolizione. L’eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione rileva nella fase esecutiva e richiede la dimostrazione, in quella sede, dei rischi per la sicurezza statica dell’edificio.

Memoria sulla legge n. 105/2024

La questione relativa all’applicabilità della legge n. 105/2024 non è stata esaminata perché introdotta irritualmente e tardivamente con memoria.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 4, lettera a), d.lgs. 42/2004

    vieta l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica nel caso di interventi che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati

    In presenza di incremento di superficie o volume, il diniego di compatibilità paesaggistica è vincolato; il divieto opera anche per volumi non abitabili o qualificati come tecnici.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    termine endoprocedimentale di 90 giorni e termine finale di 180 giorni

    I termini sono regole di responsabilità della pubblica amministrazione e non regole di validità del provvedimento; la loro violazione non determina l’illegittimità del diniego tardivo.

  • artt. 134, comma 1, lettera a), e 136 d.lgs. 42/2004

    Costituiscono il riferimento per il vincolo paesaggistico derivante dalla fascia costiera di Sabaudia e San Felice Circeo individuata dal D.M. 7 marzo 1956.

  • artt. 134, comma 1, lettera b), e 142, comma 1, lettera f), d.lgs. 42/2004

    Rilevano per il vincolo paesaggistico connesso alla presenza del Parco nazionale del Circeo.

  • L.R. Lazio n. 24/1998

    È indicata quale fonte di approvazione del PTPR, la cui cartografia comprova la perimetrazione dell’area vincolata.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, ma ritenuto non violato per le ragioni esposte nel rigetto del primo motivo.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    Richiamati in relazione all’obbligo di motivazione e alla considerazione delle osservazioni dell’interessato; non impongono una confutazione analitica di ogni memoria.

  • l. n. 105/2024

    La relativa applicabilità non è stata esaminata perché la questione è stata introdotta tardivamente e irritualmente con memoria.

Massime di principio

  • I termini previsti dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 per il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica sono termini di responsabilità dell’amministrazione e non di validità del provvedimento; il loro superamento non invalida il diniego tardivo, ferma la tutela contro il silenzio-inadempimento.
  • In presenza di opere abusive, non può formarsi un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione della situazione di fatto abusiva, anche quando essa sia risalente nel tempo.
  • Nel procedimento amministrativo, la presentazione di memorie partecipative non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni argomento dedotto, purché il provvedimento dia conto delle osservazioni e contenga una motivazione sufficiente rispetto alla decisione adottata.
  • L’art. 167, comma 4, lettera a), del d.lgs. 42/2004 preclude l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica quando l’intervento abbia creato o incrementato superfici o volumi; ai fini paesaggistici non rileva la distinzione tra volume abitabile, non abitabile o tecnico.
  • Le questioni relative ai rischi statici derivanti dalla demolizione delle opere abusive non incidono, di regola, sulla legittimità del diniego di compatibilità paesaggistica, ma possono essere valutate nella successiva fase esecutiva della riduzione in pristino, ove adeguatamente dimostrate.

Diniego di compatibilità paesaggistica per opere realizzate a San Felice Circeo

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da proprietari privati contro la Regione Lazio, con l’intervento consultivo del Ministero della cultura. Il ricorso riguardava la nota regionale del 12 marzo 2023, che aveva dichiarato inammissibile e archiviato il procedimento di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica relativo a una copertura a doppia falda, a un sottotetto e a una scala esterna.

Premesse e opere oggetto del procedimento

Le opere erano state realizzate su un fabbricato esistente e comprendevano un tetto a doppia falda, con altezza al colmo di 2,225 metri, un locale sottotetto e una scala esterna di collegamento. L’area risultava interessata da un duplice vincolo paesaggistico: quello riferito alla fascia costiera di Sabaudia e San Felice Circeo e quello derivante dalla presenza del Parco nazionale del Circeo.

La Regione aveva ritenuto che il sottotetto non potesse essere qualificato come locale tecnologico, poiché sovradimensionato rispetto alle esigenze strumentali dichiarate, e che l’intervento avesse comportato un incremento di superficie e volume.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno dedotto:

  • la violazione dei termini previsti dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004 e dei principi di affidamento, buona fede, collaborazione, economicità ed efficacia;
  • il difetto di motivazione del provvedimento, per mancata analitica considerazione delle controdeduzioni presentate;
  • l’inesistenza o comunque l’insufficiente prova del vincolo paesaggistico al momento dei lavori;
  • l’erronea qualificazione del sottotetto e la mancata distinzione tra volume utile e volume non utile ai fini abitativi;
  • i possibili rischi statici derivanti dalla demolizione delle opere.

Con memoria successiva è stata inoltre invocata la legge n. 105/2024.

Questione preliminare sulla legge n. 105/2024

La Sezione ha escluso dall’oggetto del giudizio la questione relativa all’applicabilità della legge n. 105/2024, poiché introdotta tardivamente e irritualmente con memoria. Il contraddittorio è stato invece ritenuto rispettato, avendo i ricorrenti avuto la possibilità di replicare alle osservazioni delle amministrazioni.

Termini del procedimento e affidamento

Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Secondo l’orientamento richiamato, i termini di 90 e 180 giorni previsti dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 costituiscono regole di responsabilità dell’amministrazione e non regole di validità del provvedimento.

Il superamento dei termini non comporta quindi l’annullamento del diniego tardivamente adottato. L’interessato può, piuttosto, attivare i rimedi contro il silenzio-inadempimento. La Sezione ha inoltre escluso la configurabilità di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, anche se consolidata nel tempo.

Motivazione e partecipazione procedimentale

Anche il secondo motivo è stato respinto. La partecipazione procedimentale non comporta per l’amministrazione l’obbligo di confutare in modo analitico ciascun argomento contenuto nelle memorie dell’interessato; è sufficiente che tali memorie siano considerate e che la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione.

Nel caso concreto, l’art. 167, comma 4, lettera a), del d.lgs. 42/2004 rende non accertabile postumamente la compatibilità paesaggistica degli interventi che abbiano creato superfici utili o volumi, oppure incrementato quelli legittimamente esistenti. Pertanto, una volta accertati il vincolo e l’incremento di volume o superficie, il diniego assume carattere vincolato ed è sufficientemente motivato mediante il richiamo a tali elementi.

Esistenza del vincolo paesaggistico

La Sezione ha ritenuto comprovata l’esistenza del vincolo sulla base della documentazione prodotta dalla Regione, comprendente lo stralcio della tavola B-414 del PTPR. Il PTPR, approvato ai sensi della legge regionale Lazio n. 24/1998, contiene la cartografia delle aree sottoposte a vincolo.

La perimetrazione non è stata contestata specificamente dai ricorrenti. Inoltre, la stessa presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dei ricorrenti e dei loro danti causa è stata considerata indice della consapevolezza della necessità del titolo autorizzatorio.

Volume tecnico e incremento volumetrico

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto dalla tutela paesaggistica impedisce la realizzazione o la sanatoria di ogni nuova volumetria. Non è quindi possibile distinguere, ai fini paesaggistici, tra volume utile, volume non utile o volume tecnico.

Di conseguenza, è irrilevante stabilire se il sottotetto possieda o meno le caratteristiche edilizie di un locale tecnico. In ogni caso, la Regione ha correttamente rilevato che le dimensioni e le caratteristiche del locale risultavano palesemente eccedenti rispetto all’uso strumentale dichiarato.

Rischi statici e demolizione

Il riferimento ai possibili rischi statici è stato ritenuto inconferente. Il provvedimento impugnato è un diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica e non un ordine di demolizione.

L’eventuale questione relativa alla sicurezza strutturale potrà rilevare nella fase esecutiva della riduzione in pristino, qualora l’interessato dimostri concretamente i rischi derivanti dalla demolizione. Anche la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione non incide sulla legittimità del diniego paesaggistico.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Il diniego regionale è stato ritenuto legittimo perché adottato in presenza di un vincolo paesaggistico documentato e di un incremento di superficie e volume non sanabile ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimo affidamentoTermini del procedimentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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