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Parere

Parere n. 1476/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Marco Scaramuccia, nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Rosa dei Venti”, contro il Parco nazionale delle Cinque Terre, per l'annullamento dell'art. 21, commi 7 e 9, del Disciplinare integrativo al regolamento dell'Area marina protetta «Cinque Terre» – anno 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 8 del 9 aprile 2021.

Giustizia amministrativa202401472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell'art. 21, commi 7 e 9, del Disciplinare integrativo al regolamento dell'Area marina protetta «Cinque Terre» – anno 2021, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 8 del 9 aprile 2021.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, titolare di un'impresa individuale autorizzata al noleggio e alla locazione di natanti nell'Area marina protetta delle Cinque Terre, ha impugnato in via straordinaria l'art. 21, commi 7 e 9, del Disciplinare integrativo 2021. La controversia trae origine dall'ordinanza-ingiunzione n. 128/2021, con cui l'Ente parco gli aveva irrogato, quale obbligato in solido con il conduttore del natante, una sanzione amministrativa di euro 1.032,00 per navigazione a motore in zona A dell'area protetta. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 30, comma 1-bis, della legge n. 394 del 1991, dell'art. 37 del decreto ministeriale 24 febbraio 2015 e del principio di legalità di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, sostenendo che il Disciplinare avesse fissato un massimo edittale superiore al limite previsto dalla normativa primaria. Con il secondo motivo, poi abbandonato, era stata contestata la mancata approvazione ministeriale del Disciplinare. Il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 7 della deliberazione presidenziale n. 41 del 2 luglio 2015, assumendo che la triplicazione del minimo edittale e della sanzione finale sopprimesse il pagamento in misura ridotta. L'Ente parco e il Ministero hanno eccepito la tardività del ricorso, rilevando che l'ordinanza-ingiunzione era stata notificata il 9 novembre 2021 mediante raccomandata A/R, mentre la successiva trasmissione via PEC del 2 novembre 2022 costituiva mera duplicazione. È stato inoltre evidenziato che l'ordinanza applicativa era stata impugnata dal ricorrente davanti al Tribunale ordinario della Spezia, con esito favorevole.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha accertato che l'ordinanza-ingiunzione n. 128/2021 era stata validamente notificata il 9 novembre 2021 mediante raccomandata A/R e che l'avviso di ricevimento riportava il numero di protocollo dell'ordinanza, consentendo di associare univocamente il plico al provvedimento. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971 è quindi scaduto il 9 marzo 2022, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 29 dicembre 2022. La Sezione ha precisato che l'art. 18, comma 5, della legge n. 689 del 1981 consente, ma non impone, l'utilizzo delle formalità della legge n. 890 del 1982; è pertanto valida la notificazione diretta mediante raccomandata A/R secondo le regole postali ordinarie. Il ricorrente non ha allegato né provato quale diverso contenuto avesse il plico ricevuto il 9 novembre 2021. La successiva trasmissione via PEC è stata qualificata come mera duplicazione di una notificazione già perfezionata. In via subordinata e per completezza, la Sezione ha rilevato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, poiché il Disciplinare, quale atto generale e astratto contenente volizioni preliminari, non era immediatamente lesivo e avrebbe dovuto essere impugnato insieme all'atto applicativo. Inoltre, l'ordinanza-ingiunzione era stata impugnata in sede civile e la lesione concreta era stata rimossa con esito favorevole per il ricorrente. Il ricorso sarebbe stato pertanto anche improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non derivando dall'eventuale annullamento del solo Disciplinare alcuna utilità concreta.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso è stato notificato oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione del 9 novembre 2021 ha fatto decorrere il termine, scaduto il 9 marzo 2022; il ricorso del 29 dicembre 2022 è irrimediabilmente tardivo.

Validità della notificazione mediante raccomandata A/R

L'art. 18, comma 5, della legge n. 689 del 1981 attribuisce all'amministrazione la facoltà, e non l'obbligo, di notificare l'ordinanza-ingiunzione secondo le formalità della legge n. 890 del 1982. La notificazione diretta mediante raccomandata A/R secondo le modalità postali ordinarie è quindi valida.

Onere di contestazione del contenuto del plico

La presenza sull'avviso di ricevimento del numero di protocollo dell'ordinanza consente di collegare il plico al provvedimento. Il ricorrente, contestando il contenuto della raccomandata, avrebbe dovuto allegare o provare circostanze specifiche idonee a dimostrare che il plico contenesse un atto diverso; tale onere non è stato assolto.

Natura non immediatamente lesiva del Disciplinare

Il Disciplinare integrativo, avente contenuto normativo generale e astratto, costituisce una volizione preliminare: le sue disposizioni non sono autonomamente impugnabili prima dell'adozione dell'atto applicativo, ma devono essere censurate insieme a quest'ultimo.

Sopravvenuta carenza di interesse

In ogni caso, l'impugnazione sarebbe stata improcedibile poiché l'ordinanza-ingiunzione applicativa era stata impugnata davanti al giudice ordinario e il relativo giudizio si era concluso favorevolmente per il ricorrente. L'annullamento del solo Disciplinare non avrebbe prodotto una concreta utilità ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

    Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato. Nel caso concreto è decorso dalla valida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione del 9 novembre 2021.

  • art. 18, comma 5, legge 24 novembre 1981, n. 689

    La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

    Il verbo «può» attribuisce una facoltà e non impone l'uso delle formalità della legge n. 890 del 1982. È valida anche la notificazione diretta mediante raccomandata A/R secondo le regole postali ordinarie.

  • art. 30, comma 1-bis, legge 6 dicembre 1991, n. 394

    È richiamato dal ricorrente quale parametro della potestà sanzionatoria relativa alle violazioni nell'area marina protetta; la Sezione non esamina nel merito la censura per la tardività del ricorso.

  • art. 30, comma 2, legge 6 dicembre 1991, n. 394

    È richiamato dall'Ente parco quale base dei limiti edittali applicabili alle violazioni delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette; la questione resta assorbita dalla declaratoria di irricevibilità.

  • art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689

    È richiamato dal ricorrente in relazione al principio di legalità delle sanzioni amministrative; la censura non è esaminata nel merito.

  • art. 16 legge 24 novembre 1981, n. 689

    È richiamato dal ricorrente in relazione al pagamento in misura ridotta; la relativa censura non è esaminata nel merito.

  • art. 37 del decreto ministeriale 24 febbraio 2015

    È richiamato in relazione all'approvazione ministeriale del Disciplinare e ai limiti della disciplina sanzionatoria; il motivo relativo all'approvazione ministeriale è stato abbandonato e le altre questioni non sono state esaminate per la tardività.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine decadenziale di 120 giorni decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto lesivo; una successiva ritrasmissione dello stesso atto non riapre il termine quando la prima notificazione si sia validamente perfezionata.
  • L'art. 18, comma 5, della legge n. 689 del 1981 non impone la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione secondo le formalità della legge n. 890 del 1982: l'amministrazione può procedere anche mediante notificazione diretta a mezzo raccomandata A/R secondo le regole postali ordinarie.
  • Quando il destinatario contesta il contenuto di un plico ricevuto, deve allegare o provare circostanze specifiche idonee a dimostrare che il plico contenesse un atto diverso; la mera contestazione generica non supera gli elementi identificativi risultanti dall'avviso di ricevimento.
  • Un atto generale e astratto contenente una disciplina normativa preliminare non è, di regola, immediatamente lesivo né autonomamente impugnabile; le relative disposizioni devono essere censurate insieme all'atto applicativo che produce la lesione concreta.
  • L'annullamento del solo atto normativo presupposto non conserva un interesse concreto e attuale quando l'atto applicativo sia stato autonomamente impugnato e la lesione sia stata rimossa con esito favorevole per il ricorrente.

Impugnazione del Disciplinare dell’Area marina protetta «Cinque Terre»

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal titolare di un’impresa individuale di noleggio e locazione di natanti contro l’art. 21, commi 7 e 9, del Disciplinare integrativo al regolamento dell’Area marina protetta «Cinque Terre», approvato nel 2021 dal Parco nazionale delle Cinque Terre.

Premesse e vicenda sanzionatoria

Il ricorrente era stato individuato quale obbligato in solido per una violazione commessa dal conduttore di un natante preso in locazione, consistente nella navigazione a motore in zona A dell’area marina protetta. L’Ente parco aveva quindi adottato l’ordinanza-ingiunzione n. 128/2021, applicando il Disciplinare integrativo e irrogando una sanzione di euro 1.032,00.

L’ordinanza era stata notificata il 9 novembre 2021 mediante raccomandata A/R. A seguito di successive richieste del ricorrente, l’Ente parco aveva nuovamente trasmesso il provvedimento via PEC il 2 novembre 2022. L’ordinanza era stata inoltre impugnata davanti al Tribunale ordinario della Spezia, con esito favorevole per il ricorrente.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva dedotto:

  • la violazione dei limiti sanzionatori stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e del principio di legalità di cui alla legge n. 689 del 1981;
  • la mancata approvazione ministeriale del Disciplinare, motivo successivamente abbandonato;
  • la violazione della disciplina del pagamento in misura ridotta, sostenendo che la triplicazione prevista per le violazioni commesse in zona A avrebbe soppresso tale facoltà.

L’Ente parco e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica hanno eccepito, in via principale, l’irricevibilità per tardività.

Decorrenza del termine per il ricorso straordinario

La Sezione ha applicato l’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971, secondo cui il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato.

L’avviso di ricevimento della raccomandata del 9 novembre 2021 riportava il numero di protocollo dell’ordinanza-ingiunzione, elemento ritenuto idoneo a collegare univocamente il plico al provvedimento. Il termine di 120 giorni è quindi scaduto il 9 marzo 2022. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 29 dicembre 2022, la Sezione lo ha ritenuto irrimediabilmente tardivo.

Validità della notificazione a mezzo raccomandata

La Sezione ha chiarito che l’art. 18, comma 5, della legge n. 689 del 1981 utilizza il verbo «può» e, pertanto, non impone all’amministrazione di utilizzare le formalità della legge n. 890 del 1982. È sufficiente la notificazione diretta mediante raccomandata A/R secondo le regole postali ordinarie, in linea con il precedente richiamato della Corte di cassazione, Sez. VI, ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26705.

La contestazione del ricorrente circa il contenuto del plico è stata ritenuta generica. Egli non aveva indicato né dimostrato quale diverso atto fosse stato contenuto nella raccomandata ricevuta il 9 novembre 2021. La successiva trasmissione via PEC del 2 novembre 2022 è stata quindi qualificata come mera duplicazione di una notificazione già perfezionata e non come nuovo dies a quo.

Inammissibilità e improcedibilità rilevate in via subordinata

Per completezza, la Sezione ha osservato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile. Il Disciplinare integrativo è stato qualificato come atto a contenuto normativo generale e astratto, appartenente alla categoria delle «volizioni preliminari». Le sue disposizioni non producono, di regola, una lesione immediata e non sono autonomamente impugnabili: devono essere contestate insieme all’atto applicativo.

Nel caso concreto, l’atto applicativo era l’ordinanza-ingiunzione n. 128/2021, impugnata dal ricorrente davanti al giudice ordinario e non congiuntamente in sede straordinaria. La Sezione ha inoltre ritenuto non apprezzabile l’interesse prospettato dal ricorrente con riferimento alla reiterazione annuale delle disposizioni, trattandosi di un pregiudizio ipotetico e futuro.

In ulteriore subordine, il ricorso sarebbe stato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché il giudizio civile sull’ordinanza-ingiunzione si era concluso favorevolmente per il ricorrente, l’eventuale annullamento del solo Disciplinare non avrebbe prodotto alcuna concreta utilità ulteriore.

Conclusione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato irricevibile per tardività. Le censure sostanziali relative ai limiti della potestà sanzionatoria, alla triplicazione della sanzione e al pagamento in misura ridotta non sono state esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAree protette, fauna e floraSanzioni amministrative pecuniarie
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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