Parere n. 1479/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/77030 del 22 ottobre 2010 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Ministero dell’interno del 22 ottobre 2010 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Il rigetto era fondato esclusivamente su una sentenza irrevocabile del 26 aprile 2000, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p., relativo all’acquisto di cose di sospetta provenienza. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione della legge n. 91 del 1992 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Ha evidenziato il proprio stabile inserimento sociale, lavorativo ed economico in Italia sin dagli anni ’80, insieme al nucleo familiare, e la risalenza e natura contravvenzionale del precedente, oltre all’intervenuto indulto. Il Consiglio di Stato aveva richiesto un’integrazione istruttoria per verificare l’eventuale esistenza di ulteriori elementi ostativi, ma né il Ministero né il ricorrente vi hanno dato seguito.
Il parere
Il ricorso è ritenuto fondato e viene accolto. Il diniego ministeriale si basa esclusivamente sulla condanna per un reato contravvenzionale risalente, senza una valutazione concreta della sua attualità e rilevanza né una comparazione con gli ulteriori elementi della vicenda, in particolare con lo stabile e datato inserimento del ricorrente e del suo nucleo familiare nel tessuto sociale, lavorativo ed economico italiano. La Sezione ravvisa una violazione di legge per difetto di motivazione, poiché l’Amministrazione ha assunto il precedente penale come elemento automaticamente ostativo senza ponderarlo con gli elementi favorevoli alla naturalizzazione. Sono assorbite le ulteriori doglianze e l’istanza cautelare. L’accoglimento fa salvi gli ulteriori provvedimenti che il Ministero dell’interno intenderà adottare.
Osservazioni
Diniego fondato esclusivamente sul precedente penale
Il diniego non può essere sorretto dal solo richiamo a una condanna per un reato contravvenzionale assai risalente, senza una valutazione concreta della sua effettiva incidenza sull’attuale affidabilità del richiedente.
Difetto di motivazione e mancata ponderazione degli interessi
L’Amministrazione avrebbe dovuto comparare il precedente penale con tutti gli elementi rilevanti della vicenda, tra cui lo stabile inserimento sociale, lavorativo ed economico del richiedente e del suo nucleo familiare in Italia sin dagli anni ’80.
Istruttoria integrativa non eseguita
Non sono state eseguite le verifiche richieste dal parere interlocutorio in ordine all’eventuale esistenza di ulteriori profili ostativi alla naturalizzazione, né è stata trasmessa la sentenza di applicazione della pena.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
È la disposizione sulla cui base è stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza italiana.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Disciplina il preavviso di diniego comunicato al richiedente prima dell’adozione del provvedimento negativo.
art. 3 legge n. 241/1990
È richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 712 c.p.
Acquisto di cose di sospetta provenienza
La condanna per tale reato contravvenzionale, risalente e considerata isolatamente, non è stata ritenuta sufficiente a motivare il diniego della cittadinanza senza una valutazione concreta e comparativa.
art. 444 c.p.p.
La condanna era stata resa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, per giustificare l’oscuramento dei dati personali relativi al ricorrente e agli eventuali terzi.
art. 112 c.p.c.
La Sezione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per delimitare l’esame alle questioni rilevanti ai fini della decisione.
art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
La procedura è quella del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito della quale il Consiglio di Stato esprime il parere decisorio sul gravame.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, una condanna penale risalente e relativa a un reato contravvenzionale non può essere considerata automaticamente ostativa, ma deve essere valutata in concreto quanto alla sua attuale incidenza sull’affidabilità del richiedente.
- Il diniego di cittadinanza deve essere motivato mediante una ponderazione complessiva degli elementi favorevoli e sfavorevoli della vicenda, includendo lo stabile inserimento sociale, lavorativo ed economico dell’interessato e del suo nucleo familiare.
- L’Amministrazione incorre in difetto di motivazione quando fonda il rigetto della domanda di cittadinanza esclusivamente su un precedente penale risalente, senza spiegare perché quel fatto conservi attualità e prevalenza rispetto agli elementi di integrazione maturati nel tempo.
- L’annullamento del diniego di cittadinanza per difetto di motivazione non determina automaticamente l’obbligo di concessione del beneficio, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottare nel rispetto dei criteri indicati dal Consiglio di Stato.
Diniego di cittadinanza fondato su un precedente penale risalente
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un richiedente la cittadinanza italiana contro il Ministero dell’interno, in relazione al diniego della domanda presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
Premesse e procedimento amministrativo
La domanda di cittadinanza era stata presentata il 29 settembre 2004. Nel corso dell’istruttoria il Ministero aveva rilevato una sentenza del 17 gennaio 2000, divenuta irrevocabile il 26 aprile 2000, con la quale il richiedente era stato condannato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p., consistente nell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Il Ministero aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il richiedente aveva presentato osservazioni, richiamando, tra l’altro, l’intervenuto indulto e il proprio stabile inserimento in Italia, insieme al nucleo familiare, sin dagli anni ’80. Le osservazioni erano state ritenute insufficienti e l’Amministrazione aveva adottato il decreto di rigetto.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione della legge n. 91 del 1992 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
In particolare, ha sostenuto che il precedente penale fosse isolato, risalente e di natura contravvenzionale e che il provvedimento non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli, rappresentati dal radicamento sociale, lavorativo ed economico maturato in Italia e dalla presenza del nucleo familiare.
Attività istruttoria del Consiglio di Stato
Con parere interlocutorio la Sezione aveva rilevato che il diniego sembrava fondarsi esclusivamente sulla vicenda penale risalente e aveva richiesto al Ministero un’integrazione istruttoria. In particolare, era stato chiesto di verificare l’esistenza di ulteriori elementi concretamente ostativi alla naturalizzazione e di trasmettere la sentenza di applicazione della pena del 17 gennaio 2000.
Nel 2025 era stato inoltre richiesto di trasmettere la relazione definitiva o di riferire sull’eventuale sopravvenuta carenza d’interesse o su altre cause di improcedibilità. Né il Ministero né il ricorrente hanno dato seguito alle richieste istruttorie.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. Il diniego risultava basato esclusivamente sulla condanna per il reato contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p., risalente al 2000.
Secondo il Consiglio di Stato, tale elemento non poteva essere considerato automaticamente decisivo. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutarne concretamente l’attualità e l’incidenza sull’affidabilità del richiedente, comparandolo con tutti gli elementi caratterizzanti la vicenda.
Assume particolare rilievo lo stabile inserimento del ricorrente e del suo nucleo familiare nel tessuto sociale, lavorativo ed economico italiano sin dagli anni ’80. La mancata ponderazione di tale elemento, insieme alla risalenza e alla natura contravvenzionale del precedente, determina un vizio di motivazione e una violazione di legge.
Decisione
La Sezione ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, con assorbimento dell’istanza di sospensione. L’accoglimento non comporta l’automatica concessione della cittadinanza, poiché sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che il Ministero dell’interno intenderà adottare, nel rispetto dell’obbligo di procedere a una valutazione concreta, istruita e complessiva della posizione dell’interessato.
La Sezione ha disposto, infine, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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