Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario a proposto dai sigg.ri Maddalena Attianese, Andrea Azzali, Carola Bacciolo, Mariagrazia Baldacchino, Mara Baldo, Martina Banchetti, Tatiana Bellucci, Chiara Bencini, Saverio Berra, Samuela Biagini, Vincenzo Borrelli, Patrizia Calabria, Giuseppe Calderaro, Anna Calo', Antonia Cinzia Calogero, Giacomo Calvo, Claudia Capaci, Katia Capone, Rosalia Centorbi, Roberto Copello, Monia Cristarella, Erika Cusano, Carmen D'Angelo, Franco De Bartolo, Mariangela De Gregorio, Giuseppina Di Giorgio, Alessandra Donno, Sarita Esposito, Stefano Fara, Pietro Ferrara, Serena Ferrigno, Nunzia Daniela Gambino, Giuseppe Garofalo, Fernando Gatta, Angelo Gentili, Chiara Gini, Sabrina Grassi, Alessandra Guarino, Roberta Guaschino, Davide Lampis, Debora Lonardi, Carolina Lucatuorto, Daniele Maffeo, Massimo Maggi, Donatella Maisto, Pierluigi Mancinelli, Monica Mase', Jessica Mazzarelli, Isabella Mignoni, Maria Giovanna Milanese, Liana Milianta, Angelo Morgana, Antonella Nardacchione, Daniela Vittoria Nulli, Giuseppe Paradiso, Simona Pasquini, Emanuela Pertile, Pierdomenico Piazza, Laura Polla Polin, Antonio Reale, Chiara Rocchi, Silvia Roia, Gualtiero Rondena, Silvia Rossi, Andrea Salvetti, Francesca Salvioli, Daniela Scalia, Chiaramaria Schembari, Bruno Spagnolo, Maria Stefania Tarolla, Francesca Tedeschi, Olivia Testa, Rosaria Tirrito, Rosanna Tufano, Marco Villani, Federica Zanotto, Simona Ricceri, Sandro Palmas, Maria Ales, Francesco Giovani Triggiani, Maria Salvina Timpanaro, Giovanna Antonia Bramato, Barbara Smeraldi, Maria Grazia Chirico, Antonio Tarsitano, Azzurra Corino, Lucia Lo Iacono, Giulia Arman, Andrea Vecchi, Lucio Milani, Manuela Ardillo, Sandro Bertotto, Lucia Cornelio, Anna D'Antuono, Clotesinda Pedana, Giacomo Stamegna, Francesca Foschi, Micaela Marchetti, Elena Copello, Antonio Floresta, Angela Leone, Sara Di Matteo, Maria Carmela Di Trio, Barbara Iaconisi, Daniele Galimberti, Mariarosa Testa, Roberto Bissanti, Fabio Poletti, Giuseppa Alcuri, Elena Ferrari, Maria Grazia Cardali, Fabrizio Da Rold, Elena Zaini, Francesca Angela Battista, Massimo Melis, Michela Tonon, Monica Magni, Tania Corti, Monica Di Donato, Chiara-Francesca Rigo, Luca Mannelli, Massimo Giaimo, Luca Gangemi, Maria Letizia Tummiolo, Rosa Virga, Alessia Cividin, Antonina Pecoraro, Irene Antoniello, Manola Biondi, Stefano Sinigaglia, Michele Tiscia, Iuri Mussio, Loredana Di Felice, Valentina Santocono, Bruno Morpurgo, Antonio Caltagirone, Barbara Ban, Elisa De Guio, Massimiliano Zanolo, Alessandro Guastini, Maria Rosaria Avolio, Romina Melchiorre, Rita Rossi, Rosanna Panico, Giovanni Spirli', Antonella Zoccola, Gesuela Motta, Simona Granchi, Veronica Cavicchi, Anna Balestra, Arcangelo Milo, Livia Pasqua, Deborah Actis Dato, Renata De Vita, Marina Carnazzi, Serena Brocca, Maria Rosaria D'Onghia, Giulia Crescentini Anderlini, Daniela Cavaliere, Maria Giusti, Giovanna Cerullo, Rosa Iannello, Giovanni Venezia, Cinzia Sciortino, Quirino Punzo, Alessandro Mengarelli, Salvatore Melilli, Gesualdo Lo Re, Donatella Attardi, Gioia Giannini, Angela Gallo, Daniela Caruso, Sandra Bellanca, Greta Cerqueglini, Giuseppina Colucci, Luca De Cato, Renzo De Renzi, Filippo Falcone, Cinzia Garino, Raffaella Gerevini, Donatella Gronchi, Enrico Mazzei, Alfio Messina, Luigi Napolitano, Cristina Novario, Virginia Paolantonio, Anna Passabi', Alessandra Perez, Paolo Prina, Roberta Riboni, Paola Sermini, Gianluca Tiberino, Marta Tomasi, Domenico Anselmo, Lara Balistreri, Melania Balistreri, Tiziana Bo, Elena Bongiolo, Emanuela Bonifazi, Maria Isabella Calastri, Francesco Campigli, Stefania Cefalù, Luca Chiappetta, Salvatore Coda, Grazia Dal Cucco, Rita D'Alessandro, Gioanni De Paoli, Maria Di Capo, Paola Di Lemme, Caterina Di Pinto, Maurizio Fedi, Luisa Giordano, Maria Iafisco, Pierfrancesco Lanzone, Antonio Lazzari, Angelomaria Lo Prete, Andrea Macri', Massimo Maiorano, Alessandra Maja, Rosalia Francesca Margiotta, Angela Marino, Maria Rita Marras, Marta Molinari, Raimondo Morpurgo, Brigida Morreale, Grazia Mosca, Anio Mario Panettieri, Vito Piazza, Alessio Pini, Daniela Pisanu, Claudia Platania, Barbara Polver, Danilo Prandi, Paolo Prestigiacomo, Lusi Puglisi, Marilena Quintessenza, Rossella Ramo, Sergio Ronzino, Nicola Ruffo, Donatella Rosa Scappatura, Mario Vito Schillirò, Domenico Serafini, Gianluca Sini, Cristina Toninelli, Rosa Vismara, Annamaria Abbamondi, Annamaria Abbasciano, Annalisa Abbruzzo, Eleonora Abela, Maria Elisabetta Stefania Abis, Luigi Adessi, Domenico Anselmo, Riccardo Antola, Fatima Maria Arcadipane, Manuela Atzori, Valentina Belleri, Gabriele Bellizzotti, Anna Maria Beltrami, Salvatore Bifaro, Giovanna Boffo, Diletta Bonacchi, Valentina Bonanno, Francesca Bonini, Loris Borsetta, Emanuela Bruno, Fabio Bussani, Alessandra Caciai, Cinzia Calciano, Fortunata Campolo, Luigi Candelori, Antonella Canepa, Angela Cannata, Valentina Cannizzaro, Francesca Capasso, Grazia Capone, Agata Caputo, Glenda Cariolato, Maria Caterina Carta, Veronica Cavicchi, Marzia Ceglia Vitiello, Paolo Ceridono, Dario Ceron, Vincenzo Stefano Chimienti, Francesca Ciancetta, Angelo Cianciosi, Enrico Cibin, Matteo Cicero, Maria Elisabetta Cipolletti, Marianna Colella, Carla Maria Contu, Maurizio Corsaro, Lucia Giovanna Costa, Costanza Cossu, Selina Cremese, Carmelina Cucolo, Manuela Daidone, Giuseppe D’Angelo, Giuseppe D’Avanzo, Silvia Dalla Riva, Ornella De Benedittis, Maria Antonietta De Nittis, Rachele Dileo, Santino Diano, Antonella Di Maio, Michela Dimino, Silvia Domaneschi, Francesco Donadio, Ilaria Stefania Durelli, Chiara Esposito, Nadia Fanelli, Claudio Ferretti, Massimiliano Ferrone, Nicolo’ Festa, Stefania Fiordispini, Davide Fiorito, Anna Laura Frassetto, Michele Gioconda, Francesco Giulianelli, Paolo Giraudi, Laura Guarascio, Gian Marco Oscar Guidi, Giovanni Iacullo, Patrizia Palma Iaia, Rita Giovanna Idini, Neda Incerti, Annalisa Ippoliti, Carmela Lacci, Italia Leone, Maria Luisi, Valeria Macellaro, Massimo Maiorano, Cinzia Mandrioli, Angela Marino, Manuela Marchetti, Elisa Marranca, Elisabetta Marucci, Severino Marzano, Emma Mason, Fiorella Mastria, Maria Vittoria Meligrana, Giuseppe Mercorillo, Giovanna Moglia, Lorenza Nannetti, Maria Teresa Natale, Silvia Nicolini, Sonia Occhipinti, Enrico Ottaviani, Vincenza Paesano, Daniele Paganelli, Francesco Paglino, Rita Palazzotto, Gisella Parla, Michela Pecoraro, Anna Perezzani, Giovanni Perrotta, Emanuela Plebani, Danilo Prandi, Laura Sara Prinzivalli, Patrizia Proietti, Manuela Puliti, Carolina Quiquero, Giovanna Raciti, Serafino Radogna, Aldo Raffaele, Marianna Rascente, Maria Cristina Reale, Alessio Ricci, Salvatore Rosati, Cristina Rugo, Arianna Russo, Alex Samaritani, Marco Sapino, Carmela Santoro, Loretta Sanz Diez De Ulzurrun, Laura Sarale, Maria Scalisi, Vaifla Simeoni, Tiberio Smaniotto, Silvia Schiavi, Giorgio Schirru, Simona Slocchi, Accursia Stallone, Ana Lacramioara Stefura, Luigia Steri, Anna Sylwia Szymula, Agata Maria Tendi, Laura Torzi, Marisa Traini, Francesca Trotta, Lucia Vaccari, Paolo Vercellone, Fabrizio Riccardo Verile, Lucia Vernotico, Linda Maria Volpari per l’annullamento del decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, nella parte in cui non consente l’integrazione della graduatorie ad esaurimento “mediante l’inserimento in III fascia del personale docente avente titolo all’insegnamento e l’inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”; della nota prot. n. 4054 del 12 maggio 2011; del decreto n. 47 del 26 maggio 2011; della nota prot. n. 4483 del 27 maggio 2011; del decreto n. 62 del 13 luglio 2011, nella parte in cui non consente l’integrazione delle graduatorie di circolo e di istituto “mediante l’inserimento in I e II fascia del personale docente avente titolo all’insegnamento, seppur illegittimamente non presente nelle graduatorie ad esaurimento”;

Giustizia amministrativa201300039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 e degli atti connessi relativi all'aggiornamento e al trasferimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio 2011-2013

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, docenti inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, hanno impugnato il d.m. n. 44 del 12 maggio 2011, le note prot. n. 4054 del 12 maggio 2011 e n. 4483 del 27 maggio 2011, nonché i decreti n. 47 del 26 maggio 2011 e n. 62 del 13 luglio 2011, nella parte in cui non consentivano l'inserimento dei docenti non abilitati nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e l'inserimento nelle fasce superiori delle graduatorie di circolo e di istituto. La tesi dei ricorrenti era che l'esclusione, derivante dall'art. 1, comma 605, lettera e), della legge n. 296 del 2006, violasse la direttiva 2005/36/CE, la direttiva 1999/70/CE, gli articoli 3 e 4 della Costituzione, il Trattato di Amsterdam e la stessa disciplina legislativa sulle graduatorie. Nel corso dell'istruttoria la Sezione ha chiesto chiarimenti sulle censure e sulla permanenza di un interesse concreto e attuale alla decisione. Né i ricorrenti né l'amministrazione hanno fornito riscontro agli interpelli rivolti a verificare la persistenza dell'interesse.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il contenzioso, risalente e riferito a graduatorie e atti del biennio 2011-2013, non è stato coltivato dai ricorrenti per un lungo periodo, neppure dopo il parere interlocutorio del 15 marzo 2017 e la successiva nota presidenziale del 7 dicembre 2023, con cui era stata chiesta una manifestazione, anche informale, della volontà di proseguire il giudizio. Il mancato riscontro, valutato insieme al tempo trascorso e al dinamismo delle posizioni giuridiche coinvolte, dimostra oggettivamente il sopravvenuto difetto di interesse. La Sezione ha inoltre rilevato che, comunque, le censure erano infondate, richiamando e condividendo il precedente parere della Sezione II n. 3813/2013. In particolare, la chiusura delle graduatorie ad esaurimento alle nuove immissioni discende direttamente dalla legge n. 296 del 2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti, salvaguardando soltanto i docenti già abilitati o frequentanti, alla data di entrata in vigore, corsi abilitanti destinati al conseguimento del titolo. Non è equiparabile al possesso dell'abilitazione l'esercizio di fatto dell'attività docente. La professione di insegnante è regolamentata e può essere riservata a soggetti muniti di specifica abilitazione o titolo equivalente; tale requisito vale anche per i cittadini dell'Unione europea. Le ulteriori censure investono scelte discrezionali del legislatore e non evidenziano profili di illegittimità dei decreti ministeriali impugnati. Il parere conclusivo è quindi nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile e comunque infondato.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

L'interesse al ricorso, quale condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. Il decorso di un periodo molto lungo senza attività processuale, unito al mancato riscontro agli interpelli della Sezione e del Presidente sulla volontà di coltivare il ricorso, consente di ritenere sopravvenuto il difetto di interesse.

Applicabilità dell'istituto della perenzione

La perenzione prevista dagli articoli 81-85 del codice del processo amministrativo non è applicabile al ricorso straordinario. Tuttavia, anche in tale rimedio deve essere verificata la permanenza dell'interesse a ricorrere, per evitare pronunce inutili o potenzialmente pregiudizievoli.

Legittimità della chiusura delle graduatorie ad esaurimento

La chiusura a nuove immissioni nelle graduatorie ad esaurimento deriva direttamente dall'art. 1, comma 605, lettera e), della legge n. 296 del 2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti e ha salvaguardato soltanto gli inserimenti dei docenti già abilitati o impegnati, al momento dell'entrata in vigore della legge, in percorsi abilitanti.

Mancata equiparazione tra esperienza di fatto e abilitazione

L'esercizio di fatto della funzione docente non è equiparabile al possesso dell'abilitazione all'insegnamento. La professione docente è regolamentata e l'ordinamento può subordinare il suo esercizio stabile al possesso di una specifica qualifica professionale o di un titolo equivalente.

Direttiva 2005/36/CE e principio di parità

La disciplina europea sulla qualificazione professionale riguarda il riconoscimento dei titoli che consentono l'esercizio della professione in uno Stato membro e non impone la parificazione generalizzata tra il mero esercizio di fatto dell'attività docente e il titolo abilitante.

Censure rivolte alle scelte legislative

Le ulteriori doglianze si risolvono in critiche alle scelte discrezionali del legislatore in materia di reclutamento e gestione del precariato e non evidenziano elementi idonei a far dubitare della legittimità del combinato disposto dei decreti ministeriali impugnati.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, lettera e), l. 27 dicembre 2006, n. 296

    trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento

    La disposizione ha chiuso le graduatorie ad esaurimento alle nuove immissioni, facendo salvi gli inserimenti dei docenti già abilitati e di coloro che, alla data di entrata in vigore, frequentavano corsi abilitanti e avrebbero conseguito il titolo.

  • direttiva 2005/36/CE

    esperienza professionale intesa quale esercizio effettivo e legittimo della professione, prolungatasi per almeno tre anni, assimilata a un titolo di formazione

    La direttiva non impone di equiparare il mero esercizio di fatto dell'insegnamento al titolo abilitante, riguardando il riconoscimento delle qualifiche professionali necessarie per l'esercizio della professione regolamentata.

  • direttiva 1999/70/CE

    precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a chi abbia prestato nella stessa azienda attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi

    Il richiamo dei ricorrenti non è stato ritenuto idoneo a superare la disciplina nazionale sulle graduatorie ad esaurimento.

  • artt. 3 e 4 Cost.

    Le disposizioni costituzionali invocate non risultano violate, poiché la differenziazione tra docenti abilitati e soggetti privi di abilitazione si fonda sulla diversa qualificazione professionale richiesta per l'insegnamento.

  • artt. 81-85 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    La perenzione è richiamata come istituto proprio del processo amministrativo, non applicabile al ricorso straordinario, ma il lungo decorso del tempo e l'inerzia possono comunque essere valutati per verificare la permanenza dell'interesse a ricorrere.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nella nota presidenziale del 7 dicembre 2023 quale possibile parametro di valutazione del mancato riscontro agli interpelli.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato nella nota presidenziale del 7 dicembre 2023 in relazione agli effetti processuali del mancato riscontro delle parti.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l'interesse a ricorrere deve permanere fino al momento della decisione; il suo venir meno determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Sebbene la perenzione disciplinata dagli articoli 81-85 c.p.a. non sia applicabile al ricorso straordinario, il lungo decorso del tempo senza attività processuale, soprattutto in controversie riguardanti assetti temporanei e dinamici di posizioni giuridiche, impone di verificare la persistenza dell'interesse alla decisione.
  • Il mancato riscontro del ricorrente a una richiesta espressa, anche informale, di confermare la volontà di coltivare il ricorso costituisce, unitamente al tempo trascorso e alle caratteristiche della controversia, un elemento oggettivo valutabile ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
  • La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento comporta la chiusura a nuove immissioni, salvo le specifiche posizioni salvaguardate dalla legge, e non consente l'inserimento di docenti privi del requisito abilitante sulla base del solo esercizio di fatto dell'attività di insegnamento.
  • In una professione regolamentata, l'esperienza lavorativa di fatto non deve essere necessariamente equiparata al titolo abilitante richiesto dall'ordinamento per l'esercizio stabile della professione, né la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche impone tale equiparazione generalizzata.

Graduatorie ad esaurimento del personale docente e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un ampio gruppo di docenti inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'impugnazione concerneva il d.m. n. 44 del 12 maggio 2011 e gli atti connessi relativi all'aggiornamento e al trasferimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio 2011-2013.

Atti impugnati e pretese dei ricorrenti

I ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti nella parte in cui non consentivano:

  • l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dei docenti aventi titolo all'insegnamento;
  • l'inserimento nelle fasce superiori delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti che, pur avendo titolo all'insegnamento secondo la prospettazione dei ricorrenti, non erano presenti nelle graduatorie ad esaurimento.

La contestazione riguardava, in sostanza, l'esclusione dei docenti non abilitati dalle graduatorie ad esaurimento formate in applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera e), della legge n. 296 del 2006.

Censure dedotte

Secondo i ricorrenti, l'esclusione avrebbe violato la direttiva 2005/36/CE, in ragione del rilievo attribuito all'esperienza professionale, la direttiva 1999/70/CE, gli articoli 3 e 4 della Costituzione, il Trattato di Amsterdam e la stessa disciplina legislativa sulle graduatorie. Essi sostenevano che l'esperienza maturata mediante l'esercizio dell'attività docente dovesse essere valorizzata in modo equivalente al possesso dell'abilitazione o comunque consentire l'accesso alle graduatorie ad esaurimento.

Il Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure.

Istruttoria e mancata coltivazione del ricorso

Con parere interlocutorio n. 643 del 15 marzo 2017 la Sezione aveva chiesto al Ministero di integrare la relazione istruttoria sulle specifiche doglianze e di fornire informazioni sulla permanenza di un interesse concreto e attuale dei ricorrenti.

Non essendo pervenuto riscontro, il Presidente della Sezione, con nota del 7 dicembre 2023 trasmessa anche al difensore dei ricorrenti, aveva nuovamente chiesto di chiarire se permanesse la volontà di coltivare il ricorso, avvertendo che il mancato riscontro avrebbe potuto essere valutato ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e in relazione agli effetti previsti dall'art. 116, comma 2, c.p.c. e dall'art. 64, comma 4, c.p.a.

Nessuna risposta è stata fornita dai ricorrenti.

Sopravvenuta carenza di interesse

La Sezione ha ricordato che l'interesse al ricorso è una condizione dell'azione e deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. Il giudice amministrativo può pertanto verificare la permanenza di tale condizione durante il procedimento.

Il ricorso straordinario non è soggetto all'istituto della perenzione previsto dagli articoli 81-85 c.p.a. Tuttavia, quando il tempo trascorso senza attività processuale è particolarmente lungo e la controversia riguarda posizioni giuridiche suscettibili di evoluzione, occorre comunque accertare se permanga un interesse concreto e attuale alla decisione, così da evitare pronunce inutili o potenzialmente pregiudizievoli.

Nel caso esaminato, il contenzioso risaliva al 2011 e riguardava graduatorie relative al biennio 2011-2013. La prolungata inerzia dei ricorrenti, protrattasi anche dopo due sollecitazioni specifiche della Sezione e del Presidente, è stata ritenuta incompatibile con la permanenza dell'interesse. Il parere ha quindi concluso per l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Valutazione nel merito

La Sezione ha comunque ritenuto il ricorso infondato, richiamando il precedente parere della Sezione II n. 3813 dell'11 settembre 2013, le cui argomentazioni sono state espressamente condivise.

L'art. 1, comma 605, lettera e), della legge n. 296 del 2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. La disposizione ha fatto salvi gli inserimenti dei docenti già in possesso dell'abilitazione e di quelli che, al momento dell'entrata in vigore della legge, frequentavano corsi abilitanti e avrebbero successivamente conseguito il titolo. Tale disciplina esprime la volontà di chiudere la precedente esperienza delle graduatorie permanenti, perseguendo la finalità di dare soluzione al precariato storico e, al contempo, di innovare i sistemi di formazione, abilitazione e reclutamento del personale docente.

Non è possibile estendere tale regime ai docenti che abbiano conseguito l'abilitazione successivamente o che ne siano privi. Equiparare l'esercizio di fatto della funzione docente al possesso del titolo abilitante altererebbe la scelta legislativa sottesa alla trasformazione delle graduatorie.

Qualificazione professionale e diritto dell'Unione europea

La professione docente è una professione regolamentata. L'ordinamento può quindi subordinare l'esercizio stabile dell'insegnamento al possesso di una specifica abilitazione o di un titolo equivalente.

La direttiva 2005/36/CE non impone la parificazione generalizzata tra l'esperienza maturata nell'esercizio di fatto dell'insegnamento e il titolo abilitante. La disciplina europea opera in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri e non elimina il requisito della qualificazione professionale previsto dall'ordinamento nazionale. Lo stesso requisito può essere richiesto ai cittadini di altri Stati dell'Unione quando l'ordinamento di provenienza subordini l'esercizio della professione docente al possesso di una specifica abilitazione.

Ne consegue che la differenza di trattamento tra chi possiede soltanto un titolo di studio e chi è munito di abilitazione non viola il principio di eguaglianza, poiché si fonda sulla diversa qualificazione professionale rilevante per l'accesso stabile alla professione.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, infondato nel merito. La pronuncia valorizza sia l'obbligo di verificare la permanenza dell'interesse nel ricorso straordinario, anche in assenza della perenzione, sia la legittimità della scelta legislativa di chiudere le graduatorie ad esaurimento alle nuove immissioni, salvo le posizioni espressamente salvaguardate dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.