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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17643/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da quattro imputati avverso una sentenza della Corte d'appello che, in parte, aveva confermato condanne di primo grado e, per uno di essi, aveva assolto da un capo e rideterminato la pena. Un primo imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di esercizio abusivo della professione, sostenendo di essersi limitato, quale personal trainer, a fornire leciti consigli su integratori alimentari, senza prescrivere farmaci o sostanze dopanti, e contestando la lettura delle prove testimoniali. Un secondo imputato lamentava l'omessa declaratoria di prescrizione per alcuni reati, oltre al difetto di motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. Un terzo imputato contestava la condanna per ricettazione, per esercizio abusivo della professione di farmacista e di dietologo, e la quantificazione della pena, sostenendo che, venuta meno la base del reato presupposto e risultando le sostanze prive di principio attivo, difettassero il presupposto della ricettazione e l'offensività; aggiungeva censure sulla valutazione del materiale probatorio e sull'apparenza di professionalità. Un quarto imputato deduceva travisamento della prova e violazione di legge, criticando la valorizzazione di testimonianze e messaggi telefonici a sostegno della condanna per esercizio abusivo della professione. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi di due imputati, ha annullato senza rinvio per prescrizione la sentenza nei confronti del terzo e ha annullato con rinvio, limitatamente al capo di ricettazione e al trattamento sanzionatorio, nei confronti del quarto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di un imputato, perché il reato era estinto per prescrizione; ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di un altro imputato limitatamente al reato di ricettazione contestato a un capo di imputazione e al trattamento sanzionatorio, disponendo nuovo giudizio dinanzi a diversa sezione della Corte d'appello competente. Nel resto, il ricorso di quest'ultimo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre chiarito che, per alcuni motivi, le doglianze erano aspecifiche o reiterative e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata; per la prescrizione ha invece accertato la maturazione del termine prima della decisione di merito; per la ricettazione ha rilevato l'insufficiente individuazione del reato presupposto.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.

    Il compimento continuativo e organizzato di atti riservati a professioni protette, tali da creare l'apparenza di un'attività svolta da soggetto abilitato, integra l'esercizio abusivo di una professione.

  • art. 586-bis c.p.

    È richiamato come reato presupposto o capo d'imputazione relativo al commercio di farmaci o sostanze idonee ad alterare le prestazioni agonistiche; nel caso concreto, l'assoluzione da tale titolo impedisce di fondare su di esso la ricettazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La Corte rileva che, essendo intervenuta assoluzione per il capo relativo alla detenzione/cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, quel reato non può essere assunto quale reato presupposto della ricettazione.

  • art. 157 c.p.

    Si applica il termine di prescrizione, da verificare in base alla data del fatto e alle eventuali cause di sospensione, con declaratoria di estinzione se maturato prima della sentenza impugnata.

  • art. 161 c.p.

    È richiamato per il calcolo del termine prescrizionale complessivo in presenza di eventuali interruzioni o sospensioni.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura difensiva riguardava la valutazione della prova, ma la Corte ha ribadito che non può sostituire una nuova lettura del compendio probatorio alla valutazione di merito se la motivazione è congrua.

  • art. 606 c.p.p.

    Sono ribaditi i limiti del ricorso per cassazione, con inammissibilità delle doglianze generiche, aspecifiche o che sollecitano una rivalutazione del merito; il travisamento della prova è deducibile solo nei rigorosi limiti elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude di poter rilevare d'ufficio cause di non punibilità evidenti, non ravvisandole nel caso di specie per l'imputato cui è stata dichiarata la prescrizione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Viene richiamato nel delimitare l'oggetto dell'esposizione dei motivi di ricorso.

  • L. n. 103 del 2017

    La disciplina sopravvenuta in materia di prescrizione non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, rilevando quindi il regime previgente.

Massime di principio

  • Nel reato di esercizio abusivo di una professione, non è necessario che ogni singolo atto sia esclusivo della professione protetta: basta un complesso di condotte tecniche, continuative e organizzate, idonee a creare l'oggettiva apparenza di un'attività svolta da soggetto abilitato.
  • Ai fini dell'esercizio abusivo di una professione rileva anche la fornitura di indicazioni personalizzate, dietetiche o farmacologiche, quando siano puntuali, sistematiche e inserite in un rapporto che accredita competenze professionali non possedute.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle prove senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In tema di travisamento della prova, la deduzione è ammissibile solo se il dato asseritamente travisato è specificamente individuato e, nel caso di doppia conforme, solo se quel dato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello; non basta contestare la valutazione del suo significato probatorio.
  • La prescrizione maturata prima della decisione impugnata deve essere rilevata anche in cassazione, purché il motivo sia ammissibile e il termine sia effettivamente decorso secondo il regime applicabile al caso concreto.
  • Per la ricettazione è necessario individuare in modo chiaro il reato presupposto di provenienza illecita del bene; se il presupposto non è logicamente o giuridicamente ricostruibile, la condanna non può reggere.
  • L'assoluzione dal reato presupposto o da un capo incompatibile con la ricettazione può rendere illogica la conferma della condanna se la motivazione non chiarisce su quale illecita provenienza del bene essa si fondi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivoPena e commisurazioneRicettazioneFatture falseFrodi informatiche
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro la fede pubblicaReati contro la PAReati tributariStupefacentiDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della provaInutilizzabilità della prova

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