Cassazione Penale, Ordinanza n. 17590/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato dal GIP del Tribunale di Milano a mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda, con sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Contro tale decisione era stato proposto appello dal difensore di fiducia; la Corte d'appello aveva poi riqualificato l'impugnazione in ricorso per cassazione per l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. La Settima Sezione della Cassazione aveva quindi dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da difensore ritenuto non iscritto all'albo speciale. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., l'imputato ha dedotto errore di fatto decisivo: il difensore era invece iscritto all'albo speciale dal 5 maggio 2023, dunque prima del deposito dell'impugnazione del 5 gennaio 2024, come documentato dagli atti. Si sostiene quindi che l'ordinanza di inammissibilità si fondasse su una falsa percezione del dato fattuale relativo alla legittimazione del difensore, e non su un errore di diritto o di valutazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso straordinario per errore di fatto. Ha accertato che l'ordinanza impugnata aveva dichiarato inammissibile il ricorso sulla base del presupposto, risultato erroneo, che il difensore non fosse iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, mentre dagli atti risultava l'iscrizione già dal 5 maggio 2023 e il deposito dell'impugnazione il 5 gennaio 2024. Ha quindi qualificato la decisione come basata su una svista percettiva decisiva. In dispositivo, l'ordinanza di inammissibilità è stata annullata senza rinvio e il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso nel merito; l'istanza di sospensione dell'esecuzione è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
consente il ricorso straordinario per correggere errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione; l'errore deve essere percettivo e decisivo, non interpretativo.
art. 625, comma 4 c.p.p.
richiamato nella richiesta del ricorrente per ottenere i provvedimenti conseguenti all'annullamento dell'ordinanza impugnata.
art. 593, comma 3, c.p.p.
richiamato dall'ordinanza di merito per affermare l'inappellabilità della sentenza di condanna con pena sostituita dal lavoro di pubblica utilità.
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992
norma in base alla quale la pena detentiva e pecuniaria è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
Massime di principio
- L'errore di fatto rilevante ex art. 625-bis c.p.p. consiste in una svista o falsa percezione del contenuto degli atti processuali, tale da indurre il giudice a supporre inesistente un fatto invece positivamente dimostrato dagli atti, o viceversa.
- Non integra errore di fatto l'errore che investe la valutazione giuridica o l'interpretazione delle norme: il rimedio straordinario opera solo quando il decisum dipende da un dato fattuale oggettivo percepito in modo errato.
- L'errore è decisivo quando la decisione impugnata poggia integralmente sul fatto erroneamente percepito; in tal caso l'ordinanza o sentenza va annullata senza rinvio e il procedimento va restituito alla fase precedente per la trattazione nel merito.
- Se dagli atti risulta che il difensore era già legittimato alla proposizione dell'impugnazione al momento del deposito, non può essere dichiarata l'inammissibilità per carenza originaria di legittimazione difensiva.
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