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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17589/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato il cui ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile dalla Settima sezione della Corte di cassazione per asserita tardività. La difesa ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo errore di fatto nel calcolo del termine per impugnare: la Corte avrebbe erroneamente applicato il termine ordinario di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., senza aggiungere i 15 giorni previsti dal comma 1-bis per l'ipotesi di imputato giudicato in assenza e impugnazione proposta dal difensore. Secondo la difesa, il processo era ordinario e l'imputato era sempre assente in primo e secondo grado; pertanto il ricorso depositato l'8 luglio 2025 era tempestivo, poiché il termine finale scadeva il 17 luglio 2025. Il Pubblico ministero ha concluso in senso conforme, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e i provvedimenti conseguenti ex art. 625, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso straordinario, ha revocato l'ordinanza della Settima sezione che aveva dichiarato inammissibile per tardività il precedente ricorso, e ha disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo per la fase rescissoria. Ha ritenuto che la declaratoria di tardività fosse basata su un errore percettivo circa la natura del rito e il calcolo del termine di impugnazione: il procedimento era ordinario, l'imputato era stato assente, e quindi dovevano applicarsi i 15 giorni aggiuntivi di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Ne è conseguita la tempestività del ricorso originario, con revoca dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Rimedio straordinario esperibile per errore di fatto della Corte di cassazione, quando la decisione sia stata determinata da una svista percettiva decisiva.

  • art. 625, comma 4, c.p.p.

    Norma richiamata per i provvedimenti conseguenti all'accoglimento del ricorso straordinario e alla revoca dell'ordinanza impugnata.

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Termine ordinario per proporre impugnazione, che nel caso concreto non bastava da solo a calcolare la scadenza del ricorso.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    Prevede 15 giorni aggiuntivi per l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte lo ritiene applicabile perché il processo era ordinario e l'imputato era sempre assente.

  • art. 420, comma 2-ter, c.p.p.

    Richiamato solo per evidenziare l'errore della precedente ordinanza, che aveva ritenuto erroneamente il procedimento definito con rito abbreviato e l'imputato considerabile presente ai fini dei termini.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in via analogica per definire l'errore di fatto come svista percettiva su un fatto la cui verità è esclusa o l'inesistenza di un fatto la cui verità è accertata.

  • art. 33, comma 1, lett. f), d.lgs. 150/2022

    Disposizione che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p., ampliando di 15 giorni il termine di impugnazione nei casi previsti.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile quando la Corte di cassazione abbia fondato la decisione su un errore percettivo decisivo, cioè su una falsa rappresentazione di un dato processuale incontestabilmente smentito dagli atti.
  • Non integra errore di fatto l'erronea interpretazione di norme processuali o la valutazione giuridica del fatto; il rimedio straordinario opera solo se la decisione sarebbe stata diversa in assenza della svista sulla realtà processuale.
  • Ai fini del calcolo del termine per impugnare, quando il ricorso è proposto dal difensore di un imputato giudicato in assenza, si aggiungono i 15 giorni previsti dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. ai termini ordinari.
  • Se la Corte di cassazione dichiara tardivo un ricorso assumendo erroneamente che il processo fosse definito con rito diverso o che l'imputato fosse presente, tale errore percettivo può giustificare la revoca dell'ordinanza e la rimessione della causa alla fase rescissoria.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione, quando dipende dalla corretta ricostruzione di dati processuali già agli atti, può essere compiuta dalla Corte di cassazione mediante esame diretto del fascicolo, in quanto questione di natura processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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