Cassazione Penale, Ordinanza n. 17607/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso non conteneva censure di merito sui capi di responsabilità, ma è stato ritenuto inammissibile perché presentato senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. La Corte ha quindi affrontato esclusivamente la questione della legittimazione formale alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 571 c.p.p.
La disciplina dell'impugnazione, dopo la modifica legislativa del 2017, non consente che il ricorso per cassazione sia validamente proposto dalla parte personalmente, richiedendo la rappresentanza tecnica del difensore.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato la disciplina degli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo la necessaria sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere presentato con il ministero di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- La legittimazione a impugnare e le modalità di proposizione dell'impugnazione sono concetti distinti: la prima attiene alla titolarità del diritto di impugnazione, la seconda al suo esercizio secondo le forme prescritte.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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