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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17605/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (nessuno)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, definendo il procedimento con rito de plano, aveva riformato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Napoli e rideterminato le pene in conformità alle richieste di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Numerosi imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: per alcuni, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; per altri, mancanza di motivazione anche sulla quantificazione della pena; per uno, mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/1990; per un'altra ricorrente, erroneo cumulo materiale delle pene in continuazione; per altri ancora, erronea qualificazione giuridica del fatto contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero non consentiti, perché inerenti a questioni sulle quali gli interessati avevano rinunciato in ragione dell'accordo sulla pena in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che il ricorso per cassazione non può investire questioni, anche rilevabili d'ufficio, cui la parte abbia rinunciato con l'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. Tale rinuncia produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello sulla pena, una volta accettato, preclude la deduzione in cassazione delle questioni alle quali la parte abbia rinunciato.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come oggetto di doglianza per il mancato proscioglimento; la Corte non entra nel merito perché la questione è preclusa dall'accordo sulla pena.

  • art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato per chiedere il riconoscimento dell'attenuante speciale; la doglianza è dichiarata inammissibile per preclusione derivante dal concordato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità, con ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p., che attribuisce alle parti il potere dispositivo del concordato sulla pena in appello.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali la parte abbia rinunciato aderendo al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p.
  • L'accordo sulla pena in appello non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce un effetto preclusivo sull'intero sviluppo del processo, incluso il giudizio di legittimità.
  • La rinuncia implicita o esplicita alle questioni oggetto del concordato impedisce di dedurre successivamente vizi di motivazione, violazioni di legge, mancanza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o errata qualificazione giuridica del fatto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità può dichiararla senza formalità e condannare i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutando la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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