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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17606/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti in relazione a fatti qualificati come furto aggravato in concorso e ricettazione/detenzione di dati o dispositivi per frode informatica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che la pena applicata fosse determinata in modo non verificabile, dunque illegale, e che la motivazione fosse solo apparente. La Corte rileva però che la censura investe la quantificazione della pena concordata, questione non deducibile in sede di legittimità salvo il caso di pena contra legem, che nel caso concreto non ricorre perché la pena base e l'aumento per continuazione risultano compresi nei limiti edittali e nel perimetro dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi proposti non rientrassero tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la doglianza sulla determinazione della pena concordata non fosse scrutinabile in cassazione, salvo l'ipotesi di pena contra legem. Ha inoltre affermato che, nel caso concreto, la pena concordata per il reato più grave e l'aumento per la continuazione non eccedevano i limiti di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama il patteggiamento e la sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo la censura proposta nel caso concreto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità con ordinanza.

  • art. 624 c.p.

    indica il reato di furto contestato in concorso.

  • art. 625, comma 1, n. 4, c.p.

    indica l'aggravante del furto contestato.

  • art. 493-ter c.p.

    indica il reato più grave posto a base della pena concordata.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per affermare che l'aumento per continuazione rientrava nei limiti di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità colposa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, non è consentito dedurre censure sulla mera determinazione della pena concordata, salvo che la pena sia contra legem.
  • La verifica di legittimità sulla pena applicata in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti si arresta al controllo del rispetto dei limiti edittali e delle regole legali sulla continuazione e sulla riduzione per il rito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può provvedere senza formalità con ordinanza e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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