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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17608/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza/ricorso, ritenendo che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non possa essere proposto personalmente dalla parte, ma debba essere sottoscritto da difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un soggetto condannato con sentenza del Tribunale di Roma, confermata in appello, ha presentato personalmente alla Corte di appello una richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., deducendo che il processo si era svolto in sua assenza senza che egli avesse avuto effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio. La Corte di appello ha però convertito l'istanza in ricorso ai sensi dell'art. 625-ter c.p.p. e trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. Il motivo esaminato dalla Cassazione non riguarda il merito della rescissione del giudicato, ma l'ammissibilità della proposizione personale del ricorso per cassazione: la Corte rileva che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, dovendo essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • Va distinta la titolarità del diritto di impugnazione dalle modalità del suo esercizio: la prima attiene alla legittimazione sostanziale, mentre le seconde richiedono la necessaria rappresentanza tecnica.
  • Quando l'impugnazione per cassazione è proposta in forma non consentita, la Corte deve rilevarne l'inammissibilità senza esaminare il merito della domanda sottostante.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ritenuto equo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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