Cassazione Penale, Ordinanza n. 17608/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza/ricorso, ritenendo che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non possa essere proposto personalmente dalla parte, ma debba essere sottoscritto da difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto condannato con sentenza del Tribunale di Roma, confermata in appello, ha presentato personalmente alla Corte di appello una richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., deducendo che il processo si era svolto in sua assenza senza che egli avesse avuto effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio. La Corte di appello ha però convertito l'istanza in ricorso ai sensi dell'art. 625-ter c.p.p. e trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. Il motivo esaminato dalla Cassazione non riguarda il merito della rescissione del giudicato, ma l'ammissibilità della proposizione personale del ricorso per cassazione: la Corte rileva che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, dovendo essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
Norme richiamate
richiamato solo per indicare la presentazione personale dell'istanza
norma invocata per la richiesta di rescissione del giudicato
norma in base alla quale la Corte di appello ha convertito l'istanza e trasmesso gli atti alla Cassazione
richiamato nel senso che la disciplina dell'impugnazione esige la rappresentanza tecnica del difensore
richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale, a pena di inammissibilità
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione da parte di difensore cassazionista
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- Va distinta la titolarità del diritto di impugnazione dalle modalità del suo esercizio: la prima attiene alla legittimazione sostanziale, mentre le seconde richiedono la necessaria rappresentanza tecnica.
- Quando l'impugnazione per cassazione è proposta in forma non consentita, la Corte deve rilevarne l'inammissibilità senza esaminare il merito della domanda sottostante.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ritenuto equo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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