Cassazione Civile, Ordinanza n. 24879/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un’istanza di rimborso Irpef proposta da un dirigente Enel in quiescenza, iscritto a un fondo di previdenza integrativa aziendale sin da epoca anteriore al 21 aprile 1993, che aveva percepito nel 2000 la liquidazione della prestazione maturata nel fondo PIA/Fondenel. Il contribuente sosteneva che sulle somme erogate dovesse applicarsi, in tutto o in parte, il regime più favorevole dell’aliquota del 12,5% previsto per i redditi di capitale/rendimenti da contratti di capitalizzazione, chiedendo il rimborso della differenza rispetto alla tassazione separata operata dal sostituto d’imposta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente solo in parte, riconoscendo il diritto al rimborso limitatamente alla componente qualificata come "rendimento". L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: nullità della motivazione per genericità e mancata identificazione dei conteggi richiamati; violazione della disciplina fiscale applicabile ai fondi pensione integrativi e alla tassazione dei rendimenti; violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova, a carico del contribuente, dell’effettiva provenienza delle somme da investimenti sul mercato; omesso esame di fatti decisivi, in particolare la natura del rapporto previdenziale, i criteri di liquidazione e l’esistenza di una posizione individuale incrementata da rendimenti di mercato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza regionale sotto il profilo dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, ma ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo. Ha cassato quindi la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. La Corte ha affermato che, per i "vecchi iscritti" a fondi previdenziali integrativi con prestazione liquidata prima del 1 gennaio 2001, l’aliquota del 12,5% si applica solo alla parte della prestazione effettivamente costituita da rendimenti netti derivanti da investimenti sul mercato del capitale accantonato; non basta una semplice differenza contabile o attuariale tra capitale lordo e contributi versati. Nel caso concreto, il contribuente non aveva provato che la quota indicata come rendimento provenisse da un effettivo investimento dei capitali accantonati nei mercati di riferimento, sicché l’intera somma resta soggetta a tassazione separata ex artt. 16 e 17 d.P.R. 917/1986. Le spese sono state compensate integralmente per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere la decisione e il percorso logico seguito
richiamato per contestare la motivazione apparente o insufficiente; la Corte esclude il vizio nel primo motivo
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma processuale invocata nel ricorso per cassazione in materia tributaria
art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato per la disciplina dei fondi previdenziali complementari e il regime temporale applicabile ai "vecchi iscritti"
art. 1, comma 5, d.l. 20 giugno 1996, n. 669, conv. in L. 30 luglio 1997, n. 30
richiamato nel quadro normativo sulla previdenza complementare
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
disciplinano la tassazione separata delle somme percepite a titolo di prestazione previdenziale per la parte non qualificabile come rendimento di capitale
art. 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal contribuente e nel quadro della qualificazione fiscale dei capitali corrisposti
art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482
si applica, per analogia, ai soli rendimenti netti derivanti da effettivi investimenti del capitale accantonato, con aliquota del 12,5%
l’onere di provare la quota della prestazione ascrivibile a rendimenti investiti sul mercato grava sul contribuente che chiede il rimborso
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi
consente la decisione nel merito dopo la cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Per i soggetti iscritti prima del 21 aprile 1993 a un fondo previdenziale complementare aziendale, le prestazioni liquidate in capitale anteriormente al 1 gennaio 2001 sono soggette a tassazione separata solo per la parte di "sorte capitale", mentre la parte che costituisce effettivo rendimento netto da investimento sul mercato può fruire dell’aliquota del 12,5% prevista per i redditi di capitale.
- Il regime agevolato del 12,5% non si applica automaticamente a qualsiasi eccedenza tra capitale lordo erogato e contributi versati: è necessario dimostrare che tale eccedenza derivi da una reale gestione finanziaria del capitale accantonato da parte del fondo.
- In tema di rimborso d’imposta richiesto dal contribuente, grava su quest’ultimo l’onere di provare la specifica quota della prestazione ascrivibile a rendimenti di mercato; non è sufficiente un prospetto contabile privo di indicazione dei criteri di formazione della voce "rendimento".
- La mera corrispondenza matematica tra rendimento indicato e redditività complessiva del patrimonio del datore di lavoro o del fondo non integra, di per sé, il rendimento da investimento rilevante ai fini dell’aliquota del 12,5%.
- Quando la questione sia già definita in fatto e non siano necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciarsi direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente.
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