Cassazione Civile, Ordinanza n. 21393/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio fiscale aveva emesso un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, con sanzioni, relativo all'anno d'imposta 2004, anche sulla base di indagini finanziarie. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendone l'annullamento in primo grado; la CTR aveva confermato l'annullamento ritenendo l'accertamento tardivo per decorso dei termini decadenziali di cui agli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, escludendo l'applicabilità del raddoppio dei termini in mancanza della prova della presentazione di denuncia penale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, deducendo la violazione e falsa applicazione dei predetti artt. 43 e 57, sostenendo che il raddoppio opera quando i fatti sono astrattamente riconducibili a reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 e che non è necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, nei testi applicabili ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone soltanto l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, e non anche la prova della effettiva presentazione della denuncia. Poiché nel caso concreto era astrattamente configurabile il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000, la CTR aveva errato nel subordinare il raddoppio alla concreta denuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
nei testi applicabili ratione temporis, consente il raddoppio dei termini di accertamento quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, senza richiedere la prova della denuncia effettivamente presentata
nei testi applicabili ratione temporis, opera il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento IVA nelle medesime condizioni previste per il tributo diretto
indica il presupposto dell'obbligo di denuncia penale che rileva ai fini del raddoppio dei termini di accertamento
rileva come fonte dei reati tributari che possono fondare l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini
nel caso di specie era astrattamente configurabile il reato di dichiarazione infedele, sufficiente a giustificare in astratto il raddoppio
d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 10
ha determinato la sospensione del giudizio in attesa della possibile definizione agevolata della lite
Corte cost. n. 247/2011
richiamata come precedente che chiarisce che il raddoppio dei termini non richiede la effettiva presentazione della denuncia penale
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini decadenziali si fonda sull'obbligo di denuncia penale per reati tributari e non sulla prova della sua effettiva presentazione all'autorità giudiziaria.
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, è sufficiente che i fatti siano astrattamente riconducibili a uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, non essendo necessario che il giudice tributario accerti l'avvenuta proposizione della denuncia.
- Quando la decisione di merito esclude il raddoppio dei termini per la sola mancanza della prova della denuncia penale, tale statuizione viola la disciplina applicabile ratione temporis e deve essere cassata con rinvio.
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