Cassazione Civile, Ordinanza n. 35765/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato al Comune l'omessa fatturazione di operazioni imponibili relative all'anno 2010, con conseguente maggiore IVA, ritenendo che i rimborsi effettuati da una società gestore del servizio idrico costituissero il corrispettivo della concessione in uso degli impianti gravati da mutui. Il Comune aveva impugnato l'atto e sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano escluso l'assoggettabilità ad IVA, qualificando i pagamenti come mera cessione di denaro per il rimborso di costi e non come prestazione di servizi o cessione di beni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 153 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che il rimborso delle passività da parte del gestore fosse la controprestazione della concessione del diritto d'uso degli impianti e che la previsione legislativa della concessione gratuita non impedisse di ravvisare un sinallagma limitato al rimborso degli oneri finanziari.
La decisione
Prima ancora di esaminare il motivo di ricorso, la Corte ha rilevato che l'Agenzia aveva depositato la comunicazione della regolarità della definizione della lite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, poiché il Comune aveva effettuato il pagamento dovuto per la definizione agevolata e l'Ufficio aveva chiesto dichiararsi la cessazione del contendere. Ritenuto perfezionato il meccanismo estintivo previsto dalla disciplina di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
artt. 3, 4 e 13 d.P.R. n. 633/1972
Erano le norme invocate dall'Agenzia per sostenere la natura imponibile, ai fini IVA, dei rimborsi corrisposti dal gestore; la Corte non si pronuncia sul merito della loro applicazione perché dichiara l'estinzione del giudizio.
Richiamato dall'Agenzia come base della dedotta controprestazione connessa alla concessione d'uso degli impianti idrici; non vi è decisione sul punto per sopravvenuta definizione della lite.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ... possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia; ... in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
La Corte applica la norma nel senso che, in presenza del pagamento dovuto per la definizione agevolata e della richiesta di cessazione del contendere, si perfeziona la causa estintiva del giudizio.
È richiamato nel contesto della procedura di definizione agevolata della lite tributaria pendente; la Corte lo considera insieme all'art. 6 ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte applica espressamente la regola sulle spese nei giudizi estinti per definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione quando il processo si estingue, richiamando il precedente di legittimità indicato in motivazione.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio tributario pendente in Cassazione, risulti perfezionata la definizione agevolata prevista dalla normativa speciale e sia chiesta la cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Nei giudizi estinti per effetto della definizione agevolata, le spese restano regolate dalla disciplina speciale, ponendosi a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35664/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35665/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35666/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35667/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35668/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35669/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →