Cassazione Penale, Sentenza n. 20685/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. relativa a periodi di custodia in carcere e arresti domiciliari tra il 27/10/2009 e il 06/07/2010. La ricorrente era stata successivamente assolta, con sentenza irrevocabile, per il reato associativo (art. 530, comma 2, c.p.p., formula "per non aver commesso il fatto") mentre per altri capi (2, 3, 16, 17, 19, 74) fu dichiarata l'estinzione per prescrizione (art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 e art. 648 c.p.). La Corte di appello aveva inizialmente accolto l'istanza; la Corte di Cassazione annullò e rinviò perché i giudici di merito non si erano confrontati con specifiche emergenze istruttorie (utenza telefonica intestata alla ricorrente, materiale per clonazione di carte, moduli e carte intestate a terzi) rilevanti per valutare eventuali condotte colpose della ricorrente concausative della detenzione.
La decisione
La Corte di appello, nel nuovo esame, esclude il diritto alla riparazione ritenendo che i reati dichiarati estinti per prescrizione (art. 648 c.p. e art. 55 d.lgs. n. 231/2007) fossero autonomamente idonei a legittimare la custodia cautelare; pertanto non sussiste il diritto all'indennizzo. La Corte di Cassazione, con la sentenza qui riportata, dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, confermando che il giudice del rinvio ha correttamente valutato il materiale probatorio e applicato i principi di diritto; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; applicabile se la privazione di libertà è ingiusta e non sussistono cause che ne escludano il diritto all'indennizzo
Riferimento contestato dalla ricorrente in merito ai limiti del giudizio di rinvio; dalla giurisprudenza richiamata emerge che il giudice di rinvio non è vincolato a esaminare solo pedissequamente i punti indicati ma può valutare ulteriori elementi necessari per decidere
Prevede l'onere delle spese per ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare la ricorrente alle spese e la sanzione a favore della Cassa delle ammende
"per non aver commesso il fatto"
Formula di assoluzione piena; la presenza di una assoluzione con questa formula è rilevante ma non automaticamente decisiva per il diritto alla riparazione se coesistono altre imputazioni (anche estinte per prescrizione) che autonomamente legittimano la custodia
art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007
Norma che sanziona l'utilizzo illecito di carte di credito/pagamento; i reati di cui a questa norma, anche se poi dichiarati estinti per prescrizione, possono essere considerati titoli idonei a legittimare la misura cautelare se autonomamente capaci di giustificarla
Reato di ricettazione (o titolo di reato menzionato nel procedimento); rientra tra le fattispecie che, se autonome e rilevanti, possono giustificare la custodia cautelare anche se poi estinte per prescrizione
d.l. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 (abrogato)
Richiamato per la continuità normativa: la condotta illecita (utilizzo illecito di carte) era penalmente rilevante anche sotto la disciplina previgente e quindi la nuova norma (art. 55 d.lgs. 231/2007) non crea un'ingiustizia formale per fatti anteriori
Massime di principio
- La sussistenza di una assoluzione nel merito per taluni capi non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione se altri capi, anche se estinti per prescrizione, erano autonomamente idonei a giustificare la custodia cautelare.
- Il giudice di rinvio, dopo annullamento per vizio motivazionale, può e deve valutare l'intero quadro probatorio necessario per sanare il vizio: non è limitato a ripetere la precedente motivazione ma può sviluppare un percorso argomentativo integrato e diverso.
- La prescrizione di singoli reati non esclude di per sé la legittimità della preventiva custodia cautelare se quei reati, anche se poi estinti, costituivano titoli idonei e autonomi per la misura.
- Il richiedente la riparazione deve specificare e proporre censure precise (es. prescrizione intervenuta durante la misura, superamento dei termini massimi di custodia) perché il giudice le valuti; la genericità delle doglianze rischia l'insuccesso.
- L'acquisto della qualificazione di "ingiusta detenzione" richiede valutazione delle condotte eventualmente concausative: la presenza di elementi indiziari di responsabilità colposa può escludere o ridurre il diritto all'indennizzo (o il suo ammontare).
- Gli appelli e i ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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