Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20655/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda concerne una misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Cosenza, confermata dal Tribunale del riesame. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: con la prima ha dedotto la mancata traduzione del provvedimento genetico, sostenendo di non comprendere la lingua italiana e di essere stato così privato della possibilità di conoscere il contenuto dell'ordinanza e di confrontarsi utilmente con il difensore; con la seconda ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valorizzando la presunta discordanza tra la descrizione resa dalla persona offesa e l'età anagrafica dell'indagato, la genericità del riferimento all'abbigliamento e l'irritualità dell'individuazione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria senza un album predisposto ad hoc.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che dagli atti emergesse la conoscenza della lingua italiana, contestata dal difensore solo in modo assertivo e sulla base della cittadinanza straniera, senza concreti riscontri procedimentali; perciò ha escluso il presupposto per applicare le garanzie di cui all'art. 143 c.p.p. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la doglianza mirava a una rivalutazione del compendio indiziario, non consentita in sede di legittimità, ed era comunque infondata perché i giudici di merito cautelare avevano motivato adeguatamente sull'attendibilità della persona offesa, sulla nitidezza dei filmati, sulla certa individuazione dell'indagato, sulla compatibilità del vestiario e sulla pregressa conoscenza da parte delle forze dell'ordine; inoltre ha richiamato il principio secondo cui l'individuazione fotografica svolta davanti alla polizia giudiziaria, se espressiva di una percezione visiva e in assenza di profili di inattendibilità del dichiarante, può legittimamente sorreggere la misura cautelare anche se non conforme alle forme della ricognizione formale. È stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 116-628 c.p.

    Indicati come base normativa del reato contestato e della misura cautelare, senza ulteriore specificazione nel testo.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso, senza incidenza autonoma sulla decisione.

  • art. 143 c.p.p.

    Le garanzie linguistiche non operano in difetto di un concreto presupposto di non conoscenza della lingua italiana risultante dagli atti.

  • art. 213 c.p.p.

    La Corte precisa che l'individuazione fotografica davanti alla polizia giudiziaria può essere valorizzata anche se non coincide con la formale ricognizione prevista da questa norma.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla decisione, in assenza di rimessione in libertà.

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le garanzie linguistiche previste per l'imputato o indagato presuppongono un concreto dato processuale di mancata comprensione dell'italiano; non è sufficiente una mera allegazione difensiva fondata sulla sola cittadinanza straniera.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale indiziario e probatorio, quando la censura si risolva nella richiesta di rivalutare attendibilità delle fonti e consistenza degli indizi.
  • Ai fini delle misure cautelari, l'individuazione fotografica resa davanti alla polizia giudiziaria può essere legittimamente apprezzata dal giudice quale manifestazione di una percezione visiva, anche se non svolta con le forme della ricognizione formale, purché non emergano specifici profili di inattendibilità del dichiarante.
  • La gravità indiziaria può essere desunta dal complesso degli elementi convergenti valorizzati dal giudice di merito, inclusi riscontri video, compatibilità del vestiario, identificazione dell'indagato e attendibilità della persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.